Nuova IRPEF 2022, come cambia. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come cambia l’IRPEF nel 2022, quali sono le nuove aliquote, come funzionano i trattamenti integrativi e le detrazioni. Tutte le novità della Legge di Bilancio, compresa l’abolizione dell’IRAP

Agenzia delle Entrate
Photo credit: barbacane / Shutterstock.com

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova Irpef 2022 e sull’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Da una parte cambiano le aliquote e gli scaglioni d’imposta, dall’altra si rimodulano le detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come cambia l’IRPEF e per chi viene abolita l’IRAP, oltre a dare un quadro sugli adempimenti da compiere.

NUOVA IRPEF 2022, LE ALIQUOTE

La nuova IRPEF, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio 2022 viene rimodulata su 4 aliquote rispetto alle 5 precedenti (23%, 25%, 35% e 43%) con una correzione anche degli scaglioni.
Per quanto riguarda le aliquote di reddito, con l’articolo 1, comma 2, della Legge di Bilancio 2022 sono diventate:

  • fino a 15.000 euro, 23%;

  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43% .

Pertanto, rispetto alla previgente disciplina, la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25%. Invece, la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e si applica ai redditi fino a 50.000 euro. Viene soppressa, poi,  la previgente aliquota del 41% e i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43%.

COME SI CALCOLA LA NUOVA IRPEF 2022

La Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche quali sono le novità nel metodo di calcolo dell’IRPEF, delineato nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Si ricorda, infatti, che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L’imposta netta è ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d’imposta spettanti.
Ecco come funziona lo schema di calcolo suddiviso per fasce di reddito ealla luce delle nuove aliquote e scaglioni:

  • fino a 15.000 euro, l’aliquota è pari a 23% e l’imposta dovuta è di 3.450 euro;

  • da 15.001 fino a 28.000 euro, l’aliquota è pari a 25% e l’imposta dovuta è di 3.450 euro a cui si aggiunge il 25% sulla porzione di reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro;

  • da 28.001 fino a 50.000 euro, l’aliquota è pari a 35% e l’imposta dovuta è di 6.700 euro a cui si aggiunge il 35% sulla porzione di reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro;

  • oltre 50.001 euro, l’aliquota è pari a 43% e l’imposta dovuta è di 14.400 euro a cui si aggiunge il 43% sulla porzione di reddito che supera i 50.000 euro.

RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI CON LA NUOVA IRPEF 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha apportato anche alcune modifiche all’articolo 136 del TUIR con riferimento alle detrazioni dall’imposta lorda diversamente stabilite in base alle tipologie di reddito che confluiscono nel reddito complessivo.
Con la nuova norma, in particolare, prende corpo una rimodulazione specifica delle detrazioni che distingue così le tipologie di reddito:

1) lavoro dipendente e assimilati;


2) pensione;


3) lavoro autonomo e altri redditi.

1) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

La nuova disciplina sull’IRPEF 2022 prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente, nonché alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

  • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro. Ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno;

  • 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro;

  • 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Inoltre, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di 65 euro.

Dunque, rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente in vigore dal 1° gennaio 2022:

  • amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro;

  • estende la misura della detrazione base che passa da 978 euro a 1.910 euro per la seconda soglia di reddito e, di conseguenza, modifica la modalità di calcolo della quota ulteriore della detrazione;

  • riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;

  • prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

In ogni caso ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.
L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

2) REDDITI DI PENSIONE

Stando alle direttive della Circolare n.4 del 18 febbraio 2022, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:

  • 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro e ciò significa che tali misure minime competono laddove superiori al risultato derivante dal calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno. La novità dunque è che la nuova norma amplia la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, che viene elevata da 8.000 euro a 8.500 euro. Per tale soglia la detrazione viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro, con una misura minima di detrazione pari a 713 euro;

  • 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro, ma non a 28.000 euro. Dunque, si estende la seconda soglia di reddito da 15.000 euro a 28.000 euro. Per tale soglia, si riduce da 1.297 euro a 700 euro la detrazione base e si modifica il calcolo della quota ulteriore della detrazione;

  • 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. La norma quindi, rispetto al passato, riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione; la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 euro a 700 euro;

Se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro, la detrazione è aumentata di un importo pari a 50 euro. Questa cifra è intesa quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022.
Quindi il sostituto di imposta deve riconoscere l’ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022. Poi, alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto pensionistico, si deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d’imposta.

3) REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI

Invece, la Legge di Bilancio 2022 stabilisce che i redditi da lavoro autonomo spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con le altre previste dall’art. 13 del TUIR pari a:

  • 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro. Dunque, si amplia da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;

  • 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

  • 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro, la detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta per intero nel corso dell’anno 2022. Per i redditi da lavoro autonomo, la detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività. Pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.

LE NOVITÀ SUL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto importanti anche novità per il trattamento integrativo post 1° gennaio 2022 (il bonus che viene riconosciuto in busta paga ai lavoratori dipendenti).
In forza di queste modifiche, in pratica, si può beneficiare del trattamento integrativo:

  • nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;

  • se il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni previste dalla Legge. In quest’ultimo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare o pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda oppure comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Per capienza e incapieza fiscale, si precisa, si intente la capacità o meno del contribuente di abbattere l’imposta sul reddito utilizzando le detrazioni. In altre parole, la capienza serve per  recuperare la parte di spese detraibili che si possono scaricare dal reddito.

1) LE DETRAZIONI

Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022, previste dalla Legge di Bilancio 2022, ovvero:

  • detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR);

  • le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (articolo 13, comma 1, del TUIR);

  • detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR);

  • le detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR);

  • detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR);

  • le detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla stessa data;

  • tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data.

2) COME OTTENERE IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Il trattamento integrativo in questione va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti.
L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU). Qualora in tale sede si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA, L’ASSEGNO UNICO UNVERSALE

La circolare n. 4 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sull’Assegno Unico e Universale, in vigore dal 1° marzo 2022, su cui vi consigliamo di leggere la nostra guida. Tale misura, prevista per i figli a carico, costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo (Indice ISEE).
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico, si prevede che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;

  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

LE NOVITÀ SULLE DETRAZIONI

La norma prevede che:

  • per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Inoltre, per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare. Fino a fine di febbraio 2022, restano in vigore le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose. Infine, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’Assegno Unico eventualmente percepito;

  • al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico. Ciò vale nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o sia separato. Inoltre, vale anche nel caso in cui vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o sia separato.

Per avere maggiori dettagli operativi e tecnici sul calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, si consiglia di leggere il testo della Circolare 4 del 18 febbraio 2022.

NUOVA IRPEF 2022, QUANTO SI RISPARMIA: ESEMPIO

Per capire meglio quanto si risparmia con la nuova IRPEF, è bene vedere qualche esempio. L’Agenzia delle Entrate ipotizza il caso di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato che abbia un reddito complessivo pari a 50.000 euro. Per l’anno d’imposta 2021 (aliquote e detrazioni in vigore fino al 31 dicembre 2021), l’IRPEF lorda dovuta in base agli scaglioni vigenti lo scorso anno era pari a 15.320 euro lordi e 15.139 netti (con detrazione da lavoro dipendente). Infatti il calcolo in vigore fino al 31 dicembre 2021 era questo:

  • 15.000 x 23% è pari a 3.450 euro;
  • 13.000 (28.000 – 15.000) x 27% è pari a 3.510 euro ;
  • 22.000 (50.000 – 28.000) x 38% è pari a 8.360 euro.

Dunque l’Imposta lorda arrivava a quota 15.320 euro sommando le tre cifre calcolate. A tale cifra andavano tolte le detrazioni per lavoro dipendente.

Invece, l’IRPEF 2022 lorda in base agli scaglioni in vigore dal 1° gennaio sono:

  • 15.000 x 23% è pari a 3.450 euro;
  • 13.000 (28.000 – 15.000) x 25% è pari a 3.250 euro;
  • 22.000 (50.000 – 28.000) x 35% è pari a 7.700 euro.

Dunque l’imposta lorda è pari a 14.400 euro (sommando le tre cifre calcolate) a cui togliere le detrazioni per lavoro dipendente ovvero: 1.910 x [(50.000-50.000) / 22.000)] = 0.
In questo caso non trova applicazione neanche l’ulteriore detrazione di 65 euro prevista per i redditi complessivi da 25.001 euro a 35.000 euro.
Dunque, l’imposta netta è pari a 14.400, con un risparmio d’imposta pari a 739 euro.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA NUOVA IRPEF 2022

Le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022. Si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). La Circolare del 18 febbraio fornisce anche utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.

ABOLIZIONE IRAP 2022

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 viene abolita l’IRAP per:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato. Resta assoggettato ad IRAP l’esercizio di arti e professioni in forma associata.

  • le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

Nella circolare l’Agenzia ha specificato che non sono soggette ad IRAP, l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’Irap rientrano anche le persone fisiche esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.
Con l’abolizione dell’IRAP, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, decadono per gli interessati anche tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento di questa imposta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49

Circolare AdE n. 4 del 18 febbraio 2022 (Pdf 879 Kb)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicmebre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (487 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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