Rimborso voucher viaggio scaduti: a chi spetta e come fare domanda

Tutto quello che c’è da sapere sul rimborso voucher viaggio scaduti, a chi spettano e quando richiederli in base alle direttive del Decreto del Ministero del Turismo

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Molti italiani sono in possesso di voucher viaggio scaduti per vacanze cancellate durante la pandemia che non sono stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. Il Governo ha deciso di intervenire per rimborsare questi cittadini.

I criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi sono stabiliti da un Decreto del Ministero del Turismo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2021. Il provvedimento fissa al 31 dicembre 2021 la scadenza per presentare domanda.

Vediamo come ottenere il rimborso voucher viaggio scaduti e quali sono le modalità di erogazione stabilite dal Ministero.

RIMBORSO VOUCHER VIAGGIO, COS’È

Il contributo è un vero e proprio rimborso per i voucher viaggio scaduti erogato in misura pari al valore monetario del buono viaggi perso per via dell’emergenza da Covid 19, a causa dell’insolvenza oppure del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.

Il rimborso per i voucher viaggio scaduti è disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo n. 160 del 10 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2021. Bisogna sottolineare però che a istituire il rimborso è stato il Decreto Cura Italia (Testo coordinato del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18). Con l’Avviso 2874 del 2021 il Ministero ha anche reso note le modalità per presentare le domande.

COME FUNZIONA IL RIMBORSO VOUCHER VIAGGIO SCADUTI

L’indennizzo è erogato in misura pari al valore monetario del voucher. Ciò significa che i possessori dei voucher verranno rimborsati per l’intera cifra spesa, fino ad esaurimento fondi. Il Ministero riconosce infatti il rimborso fiscale nel limite delle risorse messe a disposizione, che ammontano a 1 milione di euro per il 2021. Dunque, in caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo saranno erogati gli indennizzi in misura ridotta, con un riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti. Quando si otterrà il rimborso? Stando al Decreto, l’erogazione è prevista entro 120 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, ovvero dal 31 dicembre 2021.

A CHI SPETTA

Il rimborso per i voucher vacanza scaduti spetta a quei consumatori titolari di voucher emessi in sostituzione di viaggi e vacanze che, a causa della pandemia, non sono stati usati entro la scadenza (articolo 88 bis del Decreto Cura Italia). Sono destinatari di tali voucher coloro che non sono stati rimborsati a causa dell’insolvenza dell’operatore o del fallimento dell’attività. I destinatari del rimborso dunque, possono essere coloro che avevano diritto al rimborso come stabilito dal Decreto Cura Italia, ma non l’hanno ricevuto, ovvero i soggetti:

  • nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente;

  • residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
    Consiglio dei Ministri;

  • risultati positivi al virus Covid-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

  • che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

  • i quali hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti;

  • intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19.

SCADENZA DELLE DOMANDE

Le istanze per il rimborso per i voucher vacanza scaduti possono essere compilate e trasmesse on line a partire dalle ore 12:00 del giorno 7 dicembre 2021 fino alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2021.

L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo sopra indicato.

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL RIMBORSO VOUCHER VIAGGIO SCADUTI

Le modalità di presentazione della domanda è telematica. Lo sportello telematico è disponibile in questa pagina del Ministero del Turismo.

Si può accedere alla piattaforma attraverso le credenziali:

  •  SPID;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per compilare la domanda bisogna seguire le istruzioni e al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello.

I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il Decreto del Ministero del Turismo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2021 stabilisce che nell’istanza i consumatori dovranno indicare l’atto con cui è dichiarato il fallimento o è altrimenti accertato lo stato di insolvenza del vettore oppure operatore turistico che gli aveva erogato il voucher. Inoltre, i richiedenti dovranno auto certificare:

  • data e il luogo di nascita;

  • residenza;

  • cittadinanza;

  • numero del codice fiscale ed eventualmente della partita IVA;

  • il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

  • mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher.

Inoltre, da allegare alla domanda:

  • i voucher scaduti emessi in loro favore da operatori turistici o vettori (ai sensi dell’articolo 88 bis del testo coordinato del Decreto Legge n. 18 del 2020);

  • la richiesta di rimborso fatta agli operatori turistici o ai vettori decorsi 18 mesi dall’emissione oppure decorsi 12 mesi dall’emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.

ASSISTENZA ALLE DOMANDE

Fino al 31 dicembre 2021 alle ore 12:00 sarà anche attivo il canale di assistenza del Ministero del Turismo, accessibile attraverso le seguenti modalità:

L’assistenza sarà attiva dal lunedì al venerdì, festività nazionali escluse, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (eccetto il 31 dicembre 2021 giorno in cui terminerà alle ore 12:00).

Inoltre sono anche disponibili le risposte alle principali FAQ, utili a chiarire dubbi e perplessità sulla compilazione delle domande di rimborso voucher vacanza scaduti.

CONTROLLI

Nel caso in cui le indicazioni e le autocertificazioni non risultino veritiere, la Direzione generale del Ministero del Turismo dispone la revoca dell’indennizzo, con recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e con le sanzioni di legge. Inoltre, la Direzione generale effettuerà i controlli sulla veridicità delle attestazioni, ai sensi dell’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo coordinato del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Decreto Cura Italia.
Decreto Ministero del Turismo 10 settembre 2021, n. 160 (Pdf 60 Kb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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