Assegno di Ricollocazione nel 2026: cos’è, importo, quanto dura

Tutte le informazioni sull’Assegno di Ricollocazione secondo le regole attive nel 2026. Ecco cos’è, quale sono gli importi e quanto dura

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L’Assegno di Ricollocazione (AdR) è uno strumento di politica attiva che serve per aiutare le persone a ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Dal 2022 hanno diritto all’Assegno di Ricollocazione solo i lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale che ricevono l’aiuto individualmente, mentre in passato spettava anche a coloro che percepivano il Reddito di Cittadinanza. 

In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è l’Assegno di Ricollocazione, come funziona, requisiti e come fare domanda.

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COS’È L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’Assegno di Ricollocazione (spesso abbreviato come AdR) consiste in un contributo sotto forma di voucher per aiutare i lavoratori in Cassa integrazione straordinaria (CIGS) a trovare lavoro. Può essere utilizzato presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione (centri per l’impiego o enti accreditati ai servizi per il lavoro).

Viene definito “assegno” ma in realtà si tratta di un voucher che può essere speso presso un centro per l’impiego o un operatore accreditato. Infatti l’importo non viene versato al lavoratore, bensì al Centro per l’impiego o all’Ente accreditato che aiuta e riesce a trovare un lavoro alla persona in CIGS. A seconda del tipo di contratto, l’assegno può avere un valore compreso tra i 250 e i 5.000 euro. 

È stato istituito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Jobs Act) come strumento di sostegno all’occupazione. Inizialmente è stato introdotto, in via sperimentale, poi dal 2018 è entrato a regime fino a cambiare forma nel 2022. Infatti, in un primo momento poteva essere utilizzato anche per i beneficiari di NASpI, poi è stato esteso nel 2018 ai percettori di Reddito di Cittadinanza. Infine è stato surclassato dal Programma GOL e ora risulta attivo solo per chi è in CIGS.

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IMPORTO ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE NEL 2026

Il valore economico del voucher varia in base al grado di svantaggio del lavoratore, calcolato tramite il sistema di profilazione basato su variabili anagrafiche, di genere, territoriali e di storia lavorativa.

La strutturazione delle fasce di valore è definita a livello nazionale e attuata tramite i Piani di Attuazione Regionali (PAR) attraverso la seguente classificazione:

  • Fascia 1 (grado di svantaggio basso), l’importo del voucher è compreso tra un valore minimo di 1.000 euro e un valore massimo di 2.000 euro;

  • Fascia 2 (grado di svantaggio medio), l’importo del voucher è compreso tra un valore minimo di 2.000 euro e un valore massimo di 3.000 euro;

  • Fascia 3 (grado di svantaggio alto), l’importo del voucher è compreso tra un valore minimo di 3.000 euro e un valore massimo di 4.000 euro;

  • Fascia 4 (grado di svantaggio molto alto), l’importo del voucher è compreso tra un valore minimo di 4.000 euro e un valore massimo di 5.000 euro;

Come indicato dalla prassi del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’intero importo del buono non è monetizzabile dal cittadino, ma rappresenta la dote finanziaria spendibile esclusivamente per il servizio di tutoraggio e inserimento.

Il meccanismo di attribuzione dell’importo segue logiche di success fee: l’ente accreditato percepisce una quota minima per l’attivazione del servizio, mentre la parte principale del valore del voucher viene liquidata solo a risultato occupazionale effettivamente conseguito, ovvero in caso di assunzione.

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QUANTO DURA L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’Assegno di Ricollocazione ha una durata di 6 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego o l’Agenzia prescelta.

È prevista la possibilità di una proroga per ulteriori 6 mesi esclusivamente nei casi in cui sia giustificata da motivate esigenze connesse alla complessità del profilo professionale o all’andamento del mercato del lavoro locale, previo accordo tra le parti e validazione dell’ente pubblico.

La durata massima complessiva quindi non può superare i 12 mesi. Qualora il lavoratore non partecipi regolarmente alle attività concordate con il tutor, si attivano i meccanismi di condizionalità che prevedono la decadenza dal beneficio e dalle eventuali indennità di sostegno al reddito collegate.

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COME FUNZIONA L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Il lavoratore si rivolge al Centro per l’Impiego di riferimento (o utilizza i portali dedicati come il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa – SIISL) per effettuare lo screening delle competenze e l’assegnazione alla corrispondente fascia di svantaggio.

Una volta verificati i requisiti normativi, viene emesso l’Assegno di Ricollocazione elettronico e il beneficiario ha l’obbligo di scegliere, entro i termini indicati nel provvedimento, l’ente (pubblico o privato accreditato) presso cui spendere il proprio voucher per avviare il percorso formativo o di inserimento professionale.

I servizi inclusi nel meccanismo dell’AdR prevedono:

  • un tutor dedicato per la definizione del profilo professionale;

  • l’attivazione di canali di ricerca e contatti con potenziali datori di lavoro;

  • la predisposizione di percorsi di riqualificazione professionale o bilancio delle competenze.

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’Assegno di Ricollocazione si rivolge ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) a condizione che:

  • le aziende abbiano sottoscritto con le organizzazioni sindacali uno specifico Accordo di Ricollocazione;

  • i lavoratori in CIGS rientrino negli ambiti e profili professionali specificati e quantificati dall’Accordo.

Ribadiamo che l’assegno non viene dato ai lavoratori, ma consiste in un importo (un voucher) da utilizzare presso il Centro per l’impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

COSA PREVEDE L’ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE

L’Accordo di Ricollocazione è un’intesa firmata tra azienda e sindacati che prevede un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. In caso di Accordo di Ricollocazione, come definito dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150:

  • i lavoratori rientranti negli ambiti o nei profili individuati dal legislatore, già destinatari di CIGS, possono richiedere entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione;

  • il testo può anche prevedere che i Centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  • l’intesa per l’AdR può giungere al termine della procedura di consultazione sindacale che l’impresa è tenuta a svolgere quando intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale. Obiettivo dell’Accordo è, infatti, limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale.

La cifra dell’AdR varia a seconda del tipo di contratto, vediamo come.

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COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L’iter per richiedere e attivare l’Assegno di Ricollocazione (AdR) segue una procedura telematica e centralizzata, integrata con i sistemi informativi per le politiche attive del lavoro.

Il lavoratore deve innanzitutto presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro. Questa procedura si effettua online attraverso il portale nazionale del Ministero del Lavoro, accedendo al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Successivamente al rilascio della DID, il cittadino viene convocato o deve prendere appuntamento presso il Centro per l’Impiego (CpI) territorialmente competente. In questa sede, gli operatori pubblici effettuano una profilazione quantitativa e qualitativa del profilo professionale, utile a determinare il grado di svantaggio sul mercato del lavoro e la relativa fascia di valore del voucher.

Durante il colloquio presso il Centro per l’Impiego, si procede alla firma del Patto di Servizio Personalizzato (PSP). All’interno del patto viene formalmente riconosciuto il diritto all’Assegno di Ricollocazione, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa (come l’inserimento nei programmi di transizione occupazionale o specifici cluster del Programma GOL).

Una volta emesso il voucher elettronico, il beneficiario ha a disposizione un termine stabilito (di norma 30 giorni) per scegliere l’operatore presso cui svolgere il percorso di ricerca intensiva.

Dopo la scelta dell’ente, il lavoratore deve prendere contatto con la sede selezionata per convalidare l’assegno e assegnare il tutor dedicato, avviando così ufficialmente i 6 mesi di validità del servizio di accompagnamento.

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INCENTIVI

Vi sono alcuni incentivi per i beneficiari di Assegno di Ricollocazione e per le imprese in caso di assunzione. Ovvero:

  • come previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio, accetta l’offerta di un contratto di lavoro beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo TFR. È obbligatorio però che la nuova impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa del datore in essere al momento dell’Accordo;

  • al datore di lavoro che assume il lavoratore beneficiario di Assegno di Ricollocazione, viene riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico. Sono esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL e l’esonero viene riconosciuto per una durata non superiore a 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Mettiamo a vostra disposizione la guida agli aiuti INPS, aggiornata con l’elenco completo degli ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito.

Per approfondire, mettiamo a vostra disposizione anche la guida ai bonus attivi nel 2026 e l’elenco completo dei bonus per disoccupati che si possono richiedere nel 2025.

Se volete restare aggiornati su tutte le agevolazioni e quelle in arrivo, visitate la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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