Assegno Congedo Matrimoniale 2024: a quanto ammonta, come richiederlo e quando paga l’INPS

La guida completa e dettagliata sull’assegno per congedo matrimoniale

matrimonio, matrimoniale

L’assegno per congedo matrimoniale è un contributo economico concesso a determinate categorie di lavoratori quando si sposano.

L’agevolazione può essere erogata direttamente al lavoratore dall’INPS o anticipata dal datore di lavoro in occasione del congedo straordinario matrimoniale.

In questa guida chiara e dettagliata vi diamo tutte le informazioni sull’assegno per congedo matrimoniale nel 2024, a quanto ammonta, come richiederlo e quando paga l’INPS.

COS’È L’ASSEGNO DI CONGEDO MATRIMONIALE 2024

L’assegno per congedo matrimoniale è un aiuto economico messo a disposizione di lavoratori in possesso di specifici requisiti, che celebrano le proprie nozze con rito civile o concordatario o unione civile. Viene concesso, infatti, in occasione di un congedo straordinario per matrimonio, che consiste nella possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo generalmente di 15 giorni entro 30 giorni dalle nozze, mantenendo la normale retribuzione, a condizione che il matrimonio abbia validità civile.

Possono beneficiarne entrambi i coniugi/parti di unione civile, se ne hanno diritto. L’agevolazione viene concessa una sola volta. Possono beneficiare nuovamente del contributo solo i vedovi, i divorziati e coloro che sono sciolti da unioni civili.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno per congedo matrimoniale le seguenti categorie di lavoratori:

  • operai;

  • apprendisti;

  • lavoratori a domicilio;

  • marittimi di bassa forza;

  • dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative.

Bisogna aggiungere che, come specificato dal Messaggio INPS n. 2951 del 14-08-2023, anche se introdotto nel nostro ordinamento per i lavoratori con qualifica di impiegati del settore dell’industria, l’assegno è stato poi esteso stato successivamente riconosciuto ai lavoratori con qualifica non impiegatizia “dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative”.

Inoltre, in caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione in oggetto se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.

CHI È ESCLUSO

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;

  • aziende agricole;

  • commercio, credito e assicurazioni;

  • enti locali e statali;

  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Inoltre, l’assegno non spetta a chi sceglie di convolare a nozze solamente con il matrimonio religioso e ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

REQUISITI

I lavoratori che rientrano nelle categorie ammesse ad agevolazione, per poter richiedere il bonus matrimonio 2024 devono inoltre trovarsi nelle seguenti condizioni:

  • aver contratto matrimonio civile o concordatario o unione civile;

  • avere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;

  • fruire del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;

  • essere in grado di dimostrare, anche se disoccupati, che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;

  • non essere in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

Inoltre, in base a quanto specificato dall’INPS con il Messaggio n. 2951 del 14-08-2023, bisogna ricordare che per poter beneficiare della prestazione in oggetto è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla normativa illustrata e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori previsti dalla norma.

A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI CONGEDO MATRIMONIALE

L’Assegno per congedo matrimoniale è pari a sette giorni di retribuzione, tranne nel caso di lavoratori marittimi (per i quali è pari a 8 giorni). Il calcolo dell’importo del bonus per il congedo matrimoniale è effettuato sulla base della retribuzione del lavoratore.

Vediamo, nel dettaglio, qual è l’importo che spetta e come si calcola in busta paga.

COME SI CALCOLA IL CONGEDO MATRIMONIALE IN BUSTA PAGA

Il calcolo dell’importo del bonus per il congedo matrimoniale in busta paga è effettuato sulla base della retribuzione del lavoratore. Nel dettaglio, per conoscere quanto spetta, si procedere in questo modo:

  • si calcolano 7 giorni di retribuzione per operai, dipendenti e apprendisti e dall’importo giornalieri si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%. Lo stesso procedimento vale per i per i lavoratori a domicilio;

  • si calcolano 8 giorni di salario medio giornaliero invece per i marittimi e anche in questo caso dall’importo giornaliero si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%.

QUANTO TEMPO SI HA PER USUFRUIRE DEL CONGEDO MATRIMONIALE

Il congedo straordinario per matrimonio può essere fruito entro 30 giorni dalle nozze, mantenendo la normale retribuzione, a condizione che il matrimonio abbia validità civile.

Tuttavia, è possibile posticipare nei casi in cui ci siano esigenze produttive aziendali o per necessità del dipendente che non consentono di usufruire del congedo entro i 30 giorni dalle nozze. Bisogna specificare però che, superati i termini previsti dalla normativa, i datori di lavoro non sono obbligati poi ad accettare le richieste di spostamento.

Di seguito i dettagli per fare domanda.

COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI CONGEDO MATRIMONIALE

La domanda per richiedere l’assegno per il congedo matrimoniale va presentata in una delle seguenti modalità:

  • facendo richiesta al datore di lavoro, se lavoratori occupati, allegando il certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione, o, in assenza di questi, un certificato rilasciato dall’autorità religiosa o una dichiarazione sostitutiva autenticata. Nel secondo caso la domanda va poi perfezionata in un secondo momento presentando la documentazione prevista. La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali;

  • presentando domanda all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, se lavoratori disoccupati o richiamati alle armi, utilizzando uno dei seguenti canali:
    a) istanza online, tramite il portale web dell’Istituto. Il servizio è articolato in tre aree
    Informazioni, pagina che descrive la prestazione specificando chi ha diritto a fruirne;
    Inserimento domanda, funzionalità che consente di compilare e trasmettere all’INPS la domanda di assegno per congedo matrimoniale;
    Consultazione domande, funzionalità per la consultazione dell’elenco delle domande già inviate;
    b) Contact center, telefonando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    c) enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

CHI PAGA IL CONGEDO MATRIMONIALE

Per i lavoratori occupati, l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro che anticipano la somma per poi essere rimborsati successivamente dall’Istituto. L’INPS eroga direttamente l’Assegno quando si tratta di operai non occupati.

Ossia, l’assegno per il congedo matrimoniale viene pagato direttamente dall’INPS a favore dei lavoratori disoccupati o richiamati alle armi, tramite bonifico. Come? Presso l’Ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, sul codice IBAN indicato nella domanda dal lavoratore.

QUANDO L’INPS PAGA IL CONGEDO MATRIMONIALE

L’INPS paga il congedo matrimoniale nel mese seguente a quello in cui il lavoratore ne ha usufruito. Nei casi in cui la domanda deve essere fatta all’INPS per fruire del congedo matrimoniale, ad esempio dal 1° ottobre, allora il pagamento all’interessato, viene fatto entro il mese successivo, cioè a novembre.

Invece, se la richiesta deve essere presentata al datore di lavoro, ad esempio, il giorno 29 settembre per fruire del congedo dal giorno 10 ottobre, il pagamento dell’INPS al datore di lavoro sarà fatto nel mese successivo alla fruizione, ovvero nel mese di novembre.

CUMULABILITÀ

Il contributo a favore degli sposi in possesso dei requisiti indicati dall’INPS è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro, fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Inoltre, durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno unico universale figli che vi spieghiamo in questa guida.

Al contrario, l’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione.

Inoltre, come ribadito dal Messaggio INPS n. 2951 del 14-08-2023, tale prestazione, concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Mettiamo a vostra disposizione la nostra guida ai bonus 2024, con diversi incentivi e aiuti anche per le giovani coppie.

Potrebbe tornarvi utile anche il nostro articolo che racchiude tutte le novità sulle agevolazioni prima casa del 2024.

Interessante e da tenere d’occhio anche la nuova proposta sul bonus matrimonio religioso al vaglio del Parlamento.

Infine, vi invitiamo a scoprire nell’apposita sezione tutte le notizie su nuovi bonus e aiuti per le famiglie e lavoratori.

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di Laura G.
Giornalista, esperta di lavoro pubblico e formazione.
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