Secondo lavoro dipendente pubblico: quando è possibile e novità 2024 

Ecco quando è possibile svolgere un secondo lavoro per un dipendente pubblico e quali sono le regole del doppio impiego nelle PA

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Il secondo lavoro per un dipendente pubblico è vietato dalla normativa vigente, tranne che in alcuni casi.

Il divieto, infatti, non è assoluto, in quanto i dipendenti pubblici possono svolgere alcune attività ma solo se c’è preventiva autorizzazione e se si tratta di lavoratori part time, collaborazioni e attività rientranti tra quelle consentite dalla legge.

In questa guida spieghiamo quando il secondo lavoro per un dipendente pubblico è possibile, qual è la normativa in materia e le novità 2024, con i relativi esempi di secondo lavoro che può o non può svolgere un dipendente PA.

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QUANDO È POSSIBILE IL SECONDO LAVORO PER UN DIPENDENTE PUBBLICO

Un dipendente pubblico può svolgere un secondo lavoro se compatibile con gli orari di servizio,  purché non determini un conflitto di interessi con l’impiego pubblico e previa autorizzazione dalla PA di appartenenza, nei seguenti casi:

  • le prestazioni rese esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Ci riferiamo, cioè, ad attività connesse a principi costituzionali che non possono essere limitati, come, ad esempio, la libertà di associazione, di pensiero, la partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, collaborazioni giornalistiche, relazioni in convegni che in alcuni casi sono retribuite, quindi possono essere considerate un lavoro a tutti gli effetti. In questo caso è concessa anche l’assunzione a con contratto subordinato, in deroga al divieto di due lavori subordinati se uno è pubblico e uno privato;

  • se è assunto nella PA con contratto part-time con orario di lavoro inferiore o uguale al 50% dell’orario ordinario. Ciò consentirebbe di svolgere un’altra attività lavorativa, anche mediante iscrizioni ad albi, che impegni ma nelle ore libere dal lavoro nel pubblico. Dunque chi ha un contratto a tempo parziale (inferiore o uguale al 50%) nella Pubblica Amministrazione può svolgere un’altra attività part time tra quelle compatibili e che non implicano conflitto di interesse. Se il datore del secondo lavoro è però un privato, tale attività è concessa solo con ritenuta d’acconto o P. Iva. Questo perché il doppio lavoro per il dipendente pubblico è vietato se comporta l’assunzione alle dipendenze di datori lavoro privati al fine di evitare il conflitto di interessi e non violare il principio di imparzialità dalla Pubblica Amministrazione sancito all’art. 97 della Costituzione). Invece un dipendente a tempo parziale in un ente pubblico può stipulare un altro contratto di lavoro subordinato a tempo parziale con un’altra amministrazione pubblica come espressamente previsto dall’art. 92 TUEL;

  • per le prestazioni occasionali fino a 5.000 euro, saltuarie, purché compatibili con l’orario e la funzione istituzionale dell’Amministrazione di appartenenza. Un dipendente pubblico infatti può avviare collaborazioni nei limiti appena indicati.

La preventiva autorizzazione serve agli uffici PA di appartenenza per verificare la compatibilità tra il secondo lavoro e il ruolo ricoperto dal lavoratore all’interno dell’Amministrazione.

Ma vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa vigente sul secondo lavoro per un dipendente pubblico e quali sono le novità 2024.

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NORMATIVA SECONDO LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI E NOVITÀ 2024

Il divieto del secondo lavoro per un dipendente pubblico è sancito dall’articolo 60 del DPR n. 3 del 1957 e disciplinato dal Testo unico del pubblico impiego, che contiene anche le regole relative alla preventiva autorizzazione nei casi in cui invece è concesso. A tale normativa, poi, si aggiungono diverse fonti giurisprudenziali.

In particolare, con la con sentenza n. 9801 del 2024, la Corte di Cassazione, ribadendo quanto già riportato nella sentenza n. 216 del 2014 della Corte dei Conti, ha precisato che: anche se il secondo lavoro svolto “rientra tra le attività compatibili con il pubblico impiego, la concreta valutazione sull’insussistenza dell’incompatibilità spetta comunque al datore di lavoro”. Pertanto, il dipendente pubblico è obbligato sempre a “chiedere autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale”.

Come precisano i giudici, trova applicazione l’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che costituisce la disciplina volta a garantire l’obbligo di esclusività nel rapporto di impiego pubblico, che trova il proprio fondamento nell’art. 98 della Costituzione, secondo cui “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

Pertanto, si legge nella decisione presa: “L’articolazione della prestazione lavorativa deve essere definita mediante accordo tra l’Amministrazione ed il dipendente, all’ interno del rapporto individuale di lavoro”. In caso contrario, senza preventiva autorizzazione, secondo quanto scritto dalla sentenza n. 9801 del 2024, la mancanza di autorizzazione può anche comportare una responsabilità disciplinare.

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SANZIONI PER DOPPIO IMPIEGO DIPENDENTI PA

Il dipendente pubblico che svolge un secondo lavoro nel mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa va incontro a diverse sanzioni.

In particolare:

  • se svolge un secondo lavoro che rientra in una delle attività espressamente vietate dalla Legge, viene diffidato dall’Amministrazione di appartenenza a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi 15 giorni senza che sia cessata l’incompatibilità il dipendente decade dall’impiego (licenziamento);

  • se svolge un secondo lavoro che rientra in uno di quelli ammissibili, ma senza la prescritta autorizzazione della PA di appartenenza, viene sottoposto a un procedimento disciplinare ed è chiamato anche a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa. Per l’interessato, può iniziare a questo punto un giudizio contabile per danno erariale. Questo vuol dire che i compensi percepiti devono essere restituiti e versati nel conto delle entrate del bilancio dell’Amministrazione di appartenenza del lavoratore per essere destinati ad incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti.
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QUALE SECONDO LAVORO PUÒ FARE UN DIPENDENTE PUBBLICO

Secondo il Decreto Legislativo n. 165 del 2011, le attività che un dipendente pubblico può svolgere come secondo lavoro, previa autorizzazione, devono:

  • essere conformi alla legge;

  • non essere in conflitto con i doveri di imparzialità del dipendente pubblico;

  • non interferire con le mansioni svolte presso l’Amministrazione, quindi essere svolte in un orario che sia compatibile con il pubblico impiego;

  • rientrare tra quelle concesse e ammesse o essere connesse all’esercizio di diritti costituzionali quali la libertà di associazione, di pensiero e partecipazione.

Per fare qualche esempio, uno statale può:

  • collaborare con giornali, riviste, enciclopedie e simili;

  • percepire profitti derivanti da opere dell’ingegno o da invenzioni industriali di cui il dipendente sia autore o inventore. È il caso, ad esempio, di un pubblico dipendente che ha scritto un libro e percepisce i diritti d’autore;

  • partecipare a convegni e seminari. Un pubblico dipendente, se competente in un certo ambito, può essere chiamato a relazionare a un convegno e percepire un compenso dagli organizzatori.

In generale comunque, alcune PA nei loro specifici regolamenti e Circolari di riferimento potrebbero richiedere ulteriori obblighi su attività secondarie di vario genere. Per tali motivi è sempre opportuno verificare o chiedere informazioni all’Ufficio risorse umane presso la PA di provenienza.

QUALI INCARICHI SONO VIETATI AI DIPENDENTI PUBBLICI

L’articolo 60 del DPR n. 3 del 1957 e l’articolo 53 del Testo unico del pubblico impiego stabiliscono che i dipendenti pubblici non possono esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Tale divieto non vale però per le cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e per i quali c’è stata l’autorizzazione del ministro competente. Oppure ancora nei casi di associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

È vietato ovviamente, in qualsiasi caso, svolgere lavoro in nero.

Va precisato che, anche per il personale della scuola, come docenti o personale ATA, valgono le stesse regole di incompatibilità in caso di doppio lavoro sopra descritte. Inoltre, per gli insegnanti ci sono ulteriori restrizioni, previste dall’articolo 508 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tra cui il divieto di:

  • impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto, mentre quando si tratta di altri studenti devono informare il dirigente scolastico, comunicando il nome degli alunni e la loro provenienza.

  • svolgere libere professioni che siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento.

ALTRE GUIDE, APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

A proposito di dipendenti PA, suggeriamo poi, la lettura della guida al bonus dipendenti pubblici e l’articolo che vi spiega come funziona e a chi spetta l’aumento stipendi dipendenti statali fino a 190 euro.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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