Supplenze Docenti e ATA 2024 2025: pubblicata la Circolare del Ministero

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E’ stata pubblicata la circolare annuale per le supplenze ai docenti, al personale educativo e al personale ATA a.s. 2024/2025.

Si tratta della nota operativa annuale che regola l’assegnazione degli incarichi di supplenza annuali e temporanei al personale docente, educativo e ATA.

La nota ministeriale contiene le istruzioni per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato sia per le nomine al 31 agosto e al 30 giugno 2025, che sono informatizzate, che per le supplenze temporanee dalle graduatorie di istituto, che vengono gestite direttamente dai dirigenti scolastici.

Per il personale docente, le indicazioni riguardano anche le supplenze finalizzate al ruolo per le assunzioni dalle GPS sostegno prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi.

Gli insegnanti possono presentare domanda per le supplenze ai docenti dal 26 luglio 2024 al 7 agosto 2024 per la scelta delle 150 preferenze e per le assunzioni da GPS I fascia.

Per il personale ATA sono sostanzialmente confermate le norme dello scorso anno, ad eccezione dei DSGA, per la cui sostituzione si applicano le nuove disposizioni previste dall’intesa del 27 giugno 2024 tra il Ministero e i sindacati della scuola.

Il Ministero ha integrato e rettificato la circolare con una nuova nota.

Ecco il testo in pdf da scaricare per la consultazione della circolare sulle supplenze a docenti e ATA per l’a.s. 2024/2025, con la nota di integrazione e rettifica pubblicata dal Ministero, e tutte le novità.

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LA CIRCOLARE MIM SULLE SUPPLENZE AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA

Rendiamo scaricabile il testo integrale della CIRCOLARE n. 115135 del 25 luglio 2024 (Pdf 296Kb) – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

Mettiamo a vostra disposizione anche la NOTA n. 115135 del 25 luglio 2024 (Pdf 345Kb) di integrazione e rettifica della Circolare del 25 luglio 2024.

NOVITÀ SUPPLENZE A.S. 2024 2025

Con la Circolare del 25 luglio 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito ha inviato agli USR le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze ai docenti e al personale educativo e supplenze al personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025.

Gli incarichi a tempo determinato saranno assegnati:

  • tramite la procedura informatizzata per le supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno;

  • dalle graduatorie di istituto per le supplenze temporanee con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per le supplenze al personale ATA, le disposizioni rimangono sostanzialmente le stesse dello scorso anno, che trovate spiegate dettagliatamente in questo approfondimento.

Per le supplenze ai docenti, invece, sono previste diverse novità, tra cui l’introduzione degli interpelli, che sostituiscono la messa a disposizione (MAD).

Quest’ultima, è bene chiarirlo, non viene eliminata, il Ministero non la vieta. Le scuole possono comunque fare ricorso alla MAD per assumere supplenti. Gli interpelli divengono il metodo principale di reclutamento degli insegnanti in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, ma si può ricorrere alle domande di messa a disposizione quando le graduatorie e gli interpelli non sono sufficienti.

Vediamo di seguito cosa cambia per le supplenze a.s. 2024/2025.

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SUPPLENZE FINALIZZATE AL RUOLO DA GPS I FASCIA

Per quanto riguarda le supplenze annuali finalizzate al ruolo relative alla procedura per le assunzioni di docenti di sostegno dalle GPS prima fascia, in linea con quanto previsto dal Decreto sulle assunzioni GPS sostegno prima fascia pubblicato dal Ministero, gli aspiranti sono assunti nella stessa provincia in cui risultano iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il sostegno.

La circolare per le supplenze sottolinea che non possono partecipare alla procedura coloro che sono inseriti con riserva, in attesa del riconoscimento o del conseguimento del titolo di specializzazione.

In caso di mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste possono partecipare alle successive procedure di assegnazione delle supplenze, se hanno compilato l’apposita istanza online.

Come chiarito dal Ministero tramite la la nota n. 115135 del 25 luglio 2024, non possono ottenere supplenze per il prossimo anno scolastico invece i docenti assunti da GPS sostegno nell’a.s. 2023/24. Trovate tutti i dettagli in questo approfondimento.

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LA MINI CALL VELOCE SOSTEGNO

Per coprire eventuali posti residui dopo le assegnazioni delle supplenze finalizzate al ruolo da GPS,  viene attivata la c.d. mini-call veloce, ossia la procedura a chiamata diretta per l’assunzione in altre province e regioni.

Possono partecipare i docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia GPS e negli elenchi aggiuntivi di altre province. Non partecipano alla call veloce coloro che non ottengono la nomina nella loro provincia in quanto hanno omesso delle preferenze per posti che erano disponibili.

I posti disponibili per la mini call veloce sostegno sono comunicati dagli Uffici scolastici territoriali.

A questo proposito, vi ricordiamo che invece non si farà ricorso alla chiamata diretta per le assunzioni dei docenti ai fini delle immissioni in ruolo a.s. 2024/2025, in quanto il Decreto Scuola 2024 convertito in Legge ha stabilito lo stop alla call veloce docenti dal 2024.

GLI INTERPELLI SOSTITUISCONO LA MAD

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, le supplenze sono assegnate mediante gli interpelli, che, a partire dall’a.s. 2024/2025, sostituiscono la MAD docenti.

Si tratta di avvisi per il reclutamento di docenti, pubblicati sui siti delle scuole dai dirigenti scolastici e sui siti degli Uffici scolastici territorialmente competenti, rivolti ai docenti in possesso dell’abilitazione, o della specializzazione per i posti di sostegno, oppure, in subordine, del titolo di studio. Sono esclusi coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

1) Indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;


2) Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;


3) Modalità e termini di presentazione istanze;


4) presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;


5) Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;


6) Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale;


7) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.;


8) Ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall’Istituzione scolastica.

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SUPPLENZE EDUCAZIONE MOTORIA E METODI DIFFERENZIATI

Come è noto, per le graduatorie GPS dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria è stata prevista solo la prima fascia, dunque per le supplenze educazione motoria primaria si attinge dalla I fascia GPS. In caso di esaurimento, si fa ricorso alle graduatorie relative alle classi di concorso A-48 e A-49.

Per la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi è convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.

PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE

Le priorità nella scelta della sede spetta ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, solo rispetto agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina per lo stesso insegnamento, graduatoria e fascia, nel seguente ordine:


1. aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950 (articolo 21 della legge 104/92);


2. aspiranti con disabilità grave (articolo 33, comma 6, della legge 104/92);


3. aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili (articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92), solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore;


4. aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore (articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92), solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.


Ai sensi del  Decreto Conciliazione vita lavoro (Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105non sussiste il requisito del referente unico per beneficiare della priorità.

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SUPPLENZE DSGA

Per quanto riguarda le supplenze ai DSGA sono assegnate in base all’art. 14 del  Contratto Collettivo Nazionale Integrativo – CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, e del personale ATA, sottoscritto in data 8 luglio 2020 e valido per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, così come modificato dall’art. 1, comma 10, dell’intesa del 27 giugno 2024, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;


b) ai funzionari di cui all’articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all’articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;


c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;


d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione;


e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;


f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

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