Ammortizzatore sociale unico: cos’è, a chi spetta, come funziona

La guida su cos’è l’ammortizzatore sociale unico, a chi spetta e come funziona, con relativa normativa

INPS, aiuti

Esteso l’ammortizzatore sociale unico, lo strumento di tutela per i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti delle zone alluvionale.

Può essere riconosciuto anche ai lavoratori somministrati che svolgono la propria attività nei territori dell’Emilia Romagna, nonché delle aree di Marche e Toscana. L’INPS ha fornito istruzioni dettagliate sia sulle domande che sugli esiti, oltre che le indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica.

Lo strumento, le cui domande di accesso sono aperte dal 15 giugno 2023, tutela i datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa dall’alluvione e, al contempo, aiuta i lavoratori dipendenti del settore privato che non potevano recarsi al lavoro, a causa dall’alluvione.

In questa guida vi spieghiamo come funziona e a chi spetta, in Emilia Romagna, Toscana e Marche, l’ammortizzatore sociale unico.

COS’È L’AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO

L’ammortizzatore sociale unico è uno strumento di sostegno al reddito a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza dell’alluvione.

A introdurre la misura è il Decreto Alluvione, ovvero l’articolo 7 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61, mentre l’INPS, con la Circolare INPS 8 giugno 2023, n. 53 e i successivi messaggi, ne ha disciplinato il funzionamento. In particolare, con il Messaggio n. 2857 del 01-08-2023, l’INPS annuncia l’estensione della misura anche ai lavoratori somministrati che svolgono la propria attività in sedi ubicate nei territori interessati dalle alluvioni ma dipendono, formalmente, dalle Agenzie di somministrazione ubicate in località diverse dai territori coinvolti.

Possono richiedere lo strumento di sostegno al reddito aziende e lavoratori, ma solo se rientrano nei Comuni contenuti nell’Allegato 1 al Decreto. Oltre alle zone più colpite in Emilia Romagna, la misura riguarda anche Marche e Toscana. Le domande sono aperte dal 15 giugno 2023.

Infine, è con il Messaggio n. 3825 del 31-10-2023, che l’INPS chiarisce e illustra nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti ricevuti, fornendo anche indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza.

Il Governo ha stanziato risorse, per lo strumento, pari a 620 milioni di euro per l’anno 2023.  Scopriamo insieme a chi spetta l’ammortizzatore sociale unico.

A CHI SPETTA

L’ammortizzatore sociale unico spetta ai seguenti destinatari:

  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 (differita al giorno lavorativo seguente come specificato dal Messaggio n. 2215 del 14-06-2023), risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’elenco allegato al Decreto.

  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 (differita al giorno lavorativo seguente come specificato dal Messaggio n. 2215 del 14-06-2023), a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;

  • ai lavoratori somministrati che svolgono la propria attività in sedi ubicate nei territori interessati dalle alluvioni ma dipendono, formalmente, dalle Agenzie di somministrazione ubicate in località diverse dai territori coinvolti. A definire dettagli e requisiti è il Messaggio n. 2857 del 01-08-2023.

L’ammortizzatore unico è previsto anche in favore dei seguenti lavoratori agricoli, che alla data del 1° maggio 2023 (differita al 2 maggio dal Messaggio n. 2215 del 14-06-2023):

  • hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’elenco allegato al Decreto, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;

  • hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’elenco allegato al Decreto;

  • a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

  • sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’elenco allegato al Decreto, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Anche in questi casi, come l’INPS chiarisce nel Messaggio n. 2215 del 14-06-2023, la data del 1° maggio 2023, trattandosi di un giorno festivo, è da intendersi differita al giorno lavorativo seguente, ovvero il 2 maggio.

COME FUNZIONA L’AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO

L’ammortizzatore sociale unico è comprensivo di relativa contribuzione figurativa. La misura, come chiarisce l’INPS nella Circolare 8 giugno 2023, n. 53, si differenzia dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno di integrazione salariale; Cassa integrazione speciale operai agricoli) e permette di gestire in modo semplificato la situazione emergenziale nei territori indicati dal Decreto alluvione. Il funzionamento dell’ammortizzatore sociale è molto semplice:

  • i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale. Ovvero, hanno la facoltà di inviare una informativa sindacale – anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa – alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nell’informativa citano le cause di sospensione dell’attività lavorativa e la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico;

  • i periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono, altresì, ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste rispettivamente dagli articoli 4, 12 e 30 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

  • la nuova misura di sostegno è correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 148 del 2015.

  • in caso di ricorso all’ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento del contributo addizionale secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal Decreto legislativo n. 148 del 2015.

QUANDO SPETTA L’AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO

Quali sono i requisiti da possedere per richiedere e ottenere l’ammortizzatore sociale unico? L’INPS nella Circolare 8 giugno 2023, n. 53 spiega che datori e lavoratori devono dimostrare la condizione impeditiva di recarsi al lavoro. Tale condizione è valida se collegata:

  • all’inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;

  • a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale. In questa fattispecie, i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda, indicheranno l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità; ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale;

  • alle condizioni di salute di familiari conviventi;

  • all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione o all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto. In tal caso, i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata;

  • a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. In tal caso, i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

L’INPS, nel Messaggio n. 2215 del 14-06-2023, chiarisce inoltre che per ottenere l’ammortizzatore sociale unico basta che l’impossibilità a prestare attività lavorativa (in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale o unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, detta impossibilità) non deve intendersi riferita per forza all’intero complesso aziendale. È sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase o attività del processo produttivo.

Poi, valgono i seguenti casi:

  • nel caso dei lavoratori subordinati del settore privato residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati, che non si sono potuti recare al lavoro, hanno diritto alla misura a prescindere da dove si trovi l’impresa;

  • l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61. Si ricorda che, in tale ipotesi, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15.

Tutte le documentazioni dovranno essere custodite dai datori di lavoro ai fini delle attività di controllo.

COME PRESENTARE DOMANDA PER L’AMMORTIZZATORE UNICO

Deve essere il datore di lavoro a presentare domanda per l’ammortizzatore unico Emilia Romagna, Toscana e Marche, in tutti casi. La misura si esegue sul sito INPS mediante procedura telematica, è possibile procedere:

  • in autonomia accedendo con SPIDCIE o CNS;
  • con il supporto di intermediari come CAF o Patronati.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all’azienda, qualora il mittente sia un intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette.

I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione. Tutti i dettagli sulla compilazione dei flussi li trovate nel Messaggio n. 2325 del 22-06-2023, con cui l’INPS ha fornito le istruzioni per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’“ammortizzatore sociale unico”.

A QUANTO AMMONTA

L’ammortizzatore unico ha un importo pari a 1.321,53 euro nel 2023. Cioè ha un importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. A chiarirlo è la Circolare 8 giugno 2023, n. 53.

L’INPS ricorda che, dal 1° gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In conseguenza dell’indicizzazione prevista dal 6° comma dell’articolo 3 del Decreto, per l’anno 2023, il trattamento massimo è fissato, dunque, in misura pari a 1.321,53 euro.

DURATA AMMORTIZZATORE UNICO

Il Decreto Alluvione stabilisce tempi diversi sulla durata dell’ammortizzatore unico a seconda dei differenti casi. Ovvero, l’INPS nella Circolare 8 giugno 2023, n. 53:

  • fino a un massimo di 90 giornate ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’ Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61  – impossibilitati a prestare attività lavorativa;

  • fino a un massimo di 15 giornate ai lavoratori subordinati del settore privato che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’elenco allegato al Decreto. Stesso discorso, come specifica INPS nel Messaggio n. 2215 del 14-06-2023, anche per i lavoratori somministrati.

Nel caso dei lavoratori agricoli, la durata è la seguente:

  • fino a un massimo di 90 giornate ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati;

  • fino a un massimo di 15 giornate ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati stessi;

  • fino a un massimo di 90 giornate ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni citati, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni stessi. Nello specifico, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

  • fino a un massimo di 15 giornate ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati stessi. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Infine, sempre limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, l’ammortizzatore unico per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparato a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

INIZIO E SCADENZA DOMANDA

La procedura INPS per ottenere l’ammortizzatore unico parte dal 15 giugno 2023. Le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Questo termine non indica una decadenza, ma prima di fa domanda, prima si riceve l’aiuto.

COME COMPILARE LA DOMANDA

Con il Messaggio n. 2264 del 16-06-2023, l’INPS chiarisce come presentare domanda per ottenere l’ammortizzatore unico. Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta dell’ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato “.csv”, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole che trovate in questa pagina (XLS 36 Kb), dovrà:

  • essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Tale file può essere trasmesso dal 15 giugno 2023;

  • dopo essere stato acquisito nei sistemi dell’Istituto, essere sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti.

L’INPS chiarisce quali sono tutti passaggi nel Messaggio n. 2264 del 16-06-2023. Al paragrafo 7 della Circolare 8 giugno 2023, n. 53, l’INPS definisce, invece, nel dettaglio, anche le “istruzioni contabili” per i datori di lavoro. Infine, con il Messaggio n. 2325 del 22-06-2023, l’INPS ha fornito le istruzioni relative alle modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’“ammortizzatore sociale unico”.

Poi, l’INPS:

  • nel Messaggio n. 2857 del 01-08-2023, l’INPS stabilisce che ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive specificate nel messaggio stesso;

ESITI DOMANDE

Per ogni richiesta effettuata attraverso il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, come specificato nel Messaggio n. 2264 del 16-06-2023, il datore di lavoro richiedente riceve una risposta contenente gli esiti dei controlli svolti durante l’istruttoria della richiesta.

L’INPS nel Messaggio n. 3825 del 31-10-2023 ha chiarito che, se durante tale verifica vengono individuate delle irregolarità, nella comunicazione di risposta devono essere allegati due file:

  • il primo che fornisce i dettagli sugli esiti delle singole richieste presentate;

  • il secondo che espone i codici di errore.

È importante precisare che le comunicazioni inviate in risposta a un’esame dei risultati ottenuti tramite “Comunicazione Bidirezionale”, senza creare una nuova richiesta, vengono scartate con il messaggio: “È necessario creare sempre una nuova richiesta per inviare un flusso”.

Tuttavia, alcune comunicazioni inviate in risposta a risultati negativi prima dell’11 agosto 2023 hanno ottenuto un ulteriore feedback sui singoli record, indicato con il codice di errore C02.4 (non in delega). I file scartati per questo motivo devono essere nuovamente inviati tramite la creazione di una nuova richiesta all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

RETTIFICA DOMANDE

A partire dal 6 novembre 2023, l’INPS nel Messaggio n. 3825 del 31-10-2023 specifica che se un datore di lavoro desidera correggere i dati di una domanda precedentemente trasmessa e non ancora respinta, è necessario seguire questa procedura specifica:

  • prima di inviare una nuova domanda, è richiesto l’annullamento della richiesta precedente. Questo avviene attraverso l’invio di un flusso che contiene gli stessi dettagli di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario”, indicando un numero di giorni di sospensione pari a “0”;

  • successivamente, è possibile inoltrare la nuova domanda con i dati corretti.

Inoltre, INPS chiarisce che:

  • tutte le richieste che trattano gli stessi dettagli di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno rifiutate con il codice C00.1 (Posizione già trasmessa) se non segue la procedura di annullamento precedentemente descritta;

  • le richieste che presentano la stessa “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza”, ma con una “Tipologia beneficiario” diversa dalla precedente, saranno considerate come due domande indipendenti. La seconda domanda sarà gestita e liquidata considerando il numero massimo di giorni ammissibili. Sulla base dei nuovi dati inviati, verrà ricalcolato il numero di giorni riconosciuti e l’importo del pagamento, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato con la richiesta precedente.

È importante sottolineare che se, in seguito al ricalcolo dei giorni riconosciuti a seguito di un’annullamento o di eventuali correzioni successive, emergesse un importo inferiore a quanto già pagato, il saldo in eccesso sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le procedure di recupero del credito.

Da evidenziare che, poiché queste istruzioni sono applicabili a partire dal 6 novembre 2023, eventuali flussi con un numero di giorni di sospensione pari a “0” inviati prima di questa data sono stati respinti e non hanno avuto effetto sulle domande precedenti.

MODALITÀ PAGAMENTO AMMORTIZZATORE UNICO

L’INPS, nel Messaggio n. 2264 del 16-06-2023, sottolinea che la fase di disposizione del pagamento è attivata in automatico dal sistema Hub PNP in tutti i casi in cui sono superati i controlli definiti a livello istruttorio.

In caso di controllo con esito negativo della titolarità dell’IBAN o negli altri casi in cui sia necessario un aggiornamento del canale d’accredito, l’operatore della Struttura territoriale deve:

  • accedere al pannello “Pagamenti”;

  • utilizzare la funzione “Modifica canale di accredito del soggetto” che consente di modificare il canale di accredito associato alla specifica domanda.

La funzione di modifica, in particolare, consente di:

  • cambiare modalità da bonifico domiciliato a IBAN e viceversa;

  • inserire un nuovo IBAN;

  • modificare il dettaglio riferito all’IBAN a seconda che il pagamento debba avvenire su carta ricaricabile o con bonifico su conto corrente o su libretto postale.

INCOMPATIBILITÀ AMMORTIZZAZIONE UNICO

Il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con:



L’incompatibilità sta a significare che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico:

  • i lavoratori che, per gli stessi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari che vi abbiamo citato. I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) o dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura per gli stessi periodi e gli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale  competente, l’annullamento dell’originaria istanza;

  • i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere all’ammortizzatore unico. Le strutture territoriali, a loro volta, dovranno provvedere con la massima tempestività all’annullamento della domanda originaria, onde evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure.

L’INPS, nel Messaggio n. 2215 del 14-06-2023, specifica anche che il lavoratore somministrato che dipende da un’Agenzia di somministrazione che ha sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma ha svolto (o svolge) la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, non ha diritto all’ammortizzatore unico.

LA GUIDA AL DECRETO ALLUVIONE

In questa guida dettaglia vi spieghiamo in modo chiaro cosa prevede il Decreto alluvione, nonché quali novità introduce per lavoratori e imprese colpite dall’ondata di acqua e fango.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sul Decreto alluvione. A vostra disposizione anche le nostre guide sui bonus imprese Emilia Romagna e il bonus autonomi Emilia Romagna. Vi rimandiamo infine al nostro articolo sul sostegno al reddito per lavoratori e imprese in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Inoltre vi consigliamo di consultare la sezione dedicata agli aiuti per lavoratori e la nostra sezione dedicata agli aiuti alle imprese.

Consigliamo infine di iscriversi gratis alla nostra newsletter, per ricevere tutti gli aggiornamenti, e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima. Volete seguire Ticonsiglio su Whatsapp? Per accedere basta cliccare su questo link e poi cliccare su “iscriviti” presente in alto a destra.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *