Bonus autonomi Emilia Romagna: cos’è, come funziona, domanda

La guida al bonus autonomi Emilia Romagna. Ecco cos’è, a chi si rivolge, come funziona, come fare per presentare domanda di contributo

INPS, bonus, aiuti
Photo credit: FabioMitidieri / Shutterstock

Dal 15 giugno 2023 è possibile presentare domanda per il bonus autonomi Emilia Romagna previsto dal Decreto Alluvione e gestito dall’INPS.

L’indennità una tantum, da 500 e fino a 3.000 euro, si rivolge a collaboratori, lavoratori autonomi, nonché a titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione dal 1° maggio 2023.

In questa guida vi spieghiamo cos’è e come funziona il bonus autonomi Emilia Romagna.

COS’È IL BONUS AUTONOMI EMILIA ROMAGNA

Il bonus autonomi Emilia Romagna è un’indennità una tantum da 500 a 3.000 euro in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Vale per queste categorie che, alla data del 1° maggio 2023, hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia Romagna. La misura, infatti, rientra tra gli aiuti per i lavoratori previsti dal Decreto Alluvione che sono validi per i Comuni contenuti nell’Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61.

Con la Circolare numero 54 del 08-06-2023, l’INPS ha spiegato come richiedere il bonus dall’8 giugno al 30 settembre 2023. Vediamo insieme i dettagli.

A CHI SI RIVOLGE

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie specificate, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data. Il bonus autonomi Emilia Romagna si rivolge alle seguenti categorie di lavoratori:

  • collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;

  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

  • lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Per aver accesso all’indennità, tutti questi professionisti devono aver sospeso l’attività dal 1° maggio 2023 a causa dell’alluvione che ha colpito i territori interessati. In questa pagina, trovare l’elenco dei Comuni emiliani interessati dalle misure. Potete consultare direttamente la lista dei territori destinatari dei bonus e degli aiuti dal provvedimento Emilia Romagna, dal provvedimento Marche e dal provvedimento Toscana. Scopriamo i requisiti che ognuna di queste categorie di lavoratori deve avere per avere accesso al bonus.

1) COLLABORATORI, DOTTORANDI, ASSEGNISTI, MEDICI

L’INPS, con la la Circolare numero 54 del 08-06-2023, spiega che rientrano nell’ambito della categoria “collaboratori” coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);

  • tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS);

  • i destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.

2) TITOLARI RAPPORTI DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA

Nell’ambito di questa categoria, l’INPS specifica che rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell’INPS (ossia i cosiddetti venditori porta a porta).

3) AUTONOMI, PROFESSIONISTI, TITOLARI ATTIVITÀ D’IMPRESA

L’INPS, con la la Circolare numero 54 del 08-06-2023, spiega che rientrano nell’ambito del terzo gruppo di lavoratori, coloro che sono iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS. Ossia:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della Legge 4 luglio 1959, n. 463;

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della Legge 22 luglio 1966, n. 613;

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’articolo 6 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;

  • pescatori autonomi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo. Oppure per quelli che esercitano tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;

  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;

  • lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals;

  • lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Tra i destinatari della misura rientrano, inoltre, i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

A QUANTO AMMONTA

La misura dell’indennità una tantum è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. Comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro. Per il periodo di fruizione del bonus non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa. Il limite di spesa complessivo è pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

COME FUNZIONA IL BONUS AUTONOMI EMILIA ROMAGNA

Il bonus autonomi Emilia Romagna viene erogato come un’indennità una tantum riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori citati che:

  • alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di questo elenco, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L’indennità è erogata dall’INPS a domanda – da presentarsi secondo le modalità che vi spieghiamo più avanti – e la stessa deve essere adeguatamente documentata. In particolare:

  • con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS;

  • quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 1° maggio 2023 in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del Decreto;

  • con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante i quali l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima;

  • i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

Si precisa che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento. Per l’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni. I lavoratori interessati possono scegliere di presentare alternativamente:

  • una domanda per ciascun periodo di sospensione;
  • una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

Vediamo come si presenta la domanda e quando scade.

SCADENZA

È possibile richiedere il bonus autonomi Emilia Romagna dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023. 

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL BONUS AUTONOMI EMILIA ROMAGNA

I lavoratori potenziali destinatari del bonus autonomi Emilia Romagna, al fine di ricevere la prestazione, devono presentare domanda all’INPS da questa sezione esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

La domanda è disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Ecco, poi, l’iter da seguire:

  • una volta autenticati tramite CIE, SPID o CNS, è necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

  • una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. In alternativa al Portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta alternativamente tramite:

  • il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente);

  • il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

COME COMPILARE LA DOMANDA

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

  • di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del Decreto Legge n. 61 del 2023;

  • di essere residente o domiciliato in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del Decreto Legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

  • di svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del del Decreto Legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;

  • di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 del Decreto alluvione;

  • di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

In sede di presentazione della domanda i richiedenti possono valorizzare solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi e non quelli riferiti, per esempio, a un periodo futuro. Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro. L’INPS, con la la Circolare numero 54 del 08-06-2023, mostra anche le istruzioni contabili al paragrafo 7.

LA GUIDA AL DECRETO ALLUVIONE 2023

In questa guida dettaglia vi spieghiamo in modo chiaro cosa prevede il Decreto alluvione, nonché quali novità introduce per lavoratori e imprese colpite dall’ondata di acqua e fango.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Per conoscere altri importanti aiuti messi in campo dal Governo Meloni vi invitiamo a leggere la guida sul Decreto Lavoro 2023 e la guida sul Decreto Bollette 2023 che prevede sconti, agevolazioni e importanti novità per famiglie e imprese. Molto interessante è anche l’approfondimento sulla carta risparmio spesa che metterà a disposizione 382,5 euro per ciascun nucleo familiare.

Inoltre vi consigliamo di consultare la sezione dedicata agli aiuti per lavoratori e famiglie che contiene tutte le ultime novità sui bonus e sussidi di ogni genere. Per scoprire altre novità legislative, è possibile visitare la nostra pagina dedicataConsigliamo infine di iscriversi gratis alla nostra newsletter, per ricevere tutti gli aggiornamenti, e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *