Emilia Romagna, Toscana, Marche: sostegno al reddito per lavoratori e imprese

Come funziona il nuovo strumento di sostegno al reddito per lavoratori e imprenditori nei territori colpiti dall’alluvione

INPS, bonus, aiuti
Photo credit: DELBO ANDREA / Shutterstock

Dal 15 giugno 2023 sono aperte le domande per l’ammortizzatore sociale unico. Il Decreto alluvione ha introdotto per l’Emilia Romagna, il nuovo tipo di sostegno al reddito per lavoratori e imprese, esteso anche a delle aree di Marche e Toscana.

L’ammortizzatore sociale unico è un nuovo strumento di sostegno al reddito a tutela dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa dall’alluvione. Ma, è anche uno strumento a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro, a causa dall’alluvione.

In questa guida vi spieghiamo come funziona e a chi spetta, in Emilia Romagna, Toscana e Marche, il nuovo strumento di sostegno al reddito che aiuta datori di lavoro e dipendenti.

COS’È IL SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI E IMPRENDITORI

Il Decreto alluvione ha introdotto il nuovo sostegno al reddito per i lavoratori e imprenditori dell’Emilia Romagna, nonché dei territori colpiti di Toscana e Marche dal maltempo. Si tratta di un ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei lavoratori dipendenti del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa, ovvero a recarsi al lavoro.

Introdotto dall’articolo 7 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61, questo aiuto è disciplinato dalla Circolare INPS 8 giugno 2023, n. 53. Aziende e lavoratori possono chiedere l’ammortizzatore sociale unico solo se rientrano nei Comuni contenuti nell’Allegato 1 al Decreto. Oltre alle zone più colpite in Emilia Romagna, la misura riguarda anche Marche e Toscana. Le domande sono aperte dal 15 giugno 2023. Vediamo nel dettaglio destinatari e requisiti.

A CHI SPETTA

Il nuovo sostegno al reddito per lavoratori e imprenditori, previsto per l’Emilia Romagna, Toscana e Marche, spetta ai seguenti soggetti:

  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 (differita al giorno lavorativo seguente), a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;

  • lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 (differita al giorno lavorativo seguente), risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’elenco allegato al Decreto.

L’ammortizzatore unico è previsto anche in favore dei seguenti lavoratori agricoli, che alla data del 1° maggio 2023 (differita al giorno lavorativo seguente):

  • hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’elenco allegato al Decreto;

  • hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni ricompresi nell’elenco allegato al Decreto, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni;

  • a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei Comuni ricompresi nell’Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

  • sono residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati ricompresi nell’elenco allegato al Decreto, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi la lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi Comuni. Per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

L’INPS, nel Messaggio n. 2215 del 14-06-2023, ha chiarito che la data del 1° maggio 2023, trattandosi di un giorno festivo, è da intendersi differita al giorno lavorativo seguente, ovvero il 2 maggio.

REQUISITI

Riguardo alla condizione impeditiva di recarsi al lavoro, l’INPS nella Circolare 8 giugno 2023, n. 53 spiega che la stessa è valida se collegata:

  • a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale. In questa fattispecie, i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda, indicheranno l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità; ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale;

  • all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione o all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto. In tal caso, i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata;

  • all’inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;

  • alle condizioni di salute di familiari conviventi;

  • a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. In tal caso, i datori di lavoro indicheranno di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione invocata.

L’INPS, nel Messaggio n. 2215 del 14-06-2023, chiarisce inoltre che:

  • ai fini dell’accesso al beneficio per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale o unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, detta impossibilità, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase o attività del processo produttivo;

  • nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall’impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati – l’accesso all’ammortizzatore sociale “unico” è ammesso a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa si svolga all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’ Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61.

Tutte le documentazioni dovranno essere custodite dai datori di lavoro ai fini delle attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni. Scopriamo come funziona la misura.

COME FUNZIONA IL NUOVO SOSTEGNO AL REDDITO

L’INPS nella Circolare 8 giugno 2023, n. 53 spiega che la misura di sostegno è un nuovo “ammortizzatore sociale unico”, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dai vari trattamenti oggi esistenti (Cassa integrazione ordinaria; Assegno di integrazione salariale; Cassa integrazione speciale operai agricoli). Inoltre, si affianca a questi ultimi ai fini di gestire in modo adeguato e più snello la situazione emergenziale nei territori indicati dal Decreto alluvione.

Lo strumento di sostegno reddito lavoratori e imprese per l’Emilia Romagna e zone limitrofe, prevede che ai fini della richiesta del nuovo ammortizzatore unico, i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale. Ovvero, hanno la facoltà di inviare una informativa sindacale – anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa – alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, o in assenza di queste, alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nell’informativa citano:

  • le cause di sospensione dell’attività lavorativa;
  • la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto il nuovo ammortizzatore unico.

La Circolare 8 giugno 2023, n. 53 specifica anche che:

  • i periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono, altresì, ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti previste rispettivamente dagli articoli 4, 12 e 30 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

  • in caso di ricorso all’ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono obbligati al versamento del contributo addizionale secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal Decreto legislativo n. 148 del 2015;

  • la nuova misura di sostegno è correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 148 del 2015.

A QUANTO AMMONTA

Lo strumento di sostegno al reddito dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, anche detto “ammortizzatore unico” ha un importo pari a 1.321,53 euro nel 2023. Ovvero, è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Ricordiamo infatti che, dal 1° gennaio 2022, il massimale del trattamento di integrazione salariale è stato unificato e lo stesso è indipendente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. In conseguenza dell’indicizzazione prevista dal 6° comma dell’articolo 3 del Decreto, per l’anno 2023, il trattamento massimo è fissato, dunque, in misura pari a 1.321,53 euro.

DURATA AMMORTIZZATORE UNICO

Riguardo alla durata della misura di sostegno al reddito per lavoratori e aziende dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche interessate, il Decreto Alluvione una modulazione differenziata in relazione alle diverse casistiche. Più dettagliatamente:

  • fino a un massimo di 90 giornate ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei Comuni ricompresi nell’ Allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023, n. 61  – impossibilitati a prestare attività lavorativa;

  • fino a un massimo di 15 giornate ai lavoratori subordinati del settore privato che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’elenco allegato al Decreto;

  • fino a un massimo di 90 giornate ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei Comuni alluvionati;

  • fino a un massimo di 15 giornate ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati stessi;

  • fino a un massimo di 90 giornate ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei Comuni citati, ovvero residenti o domiciliati nei Comuni stessi. Nello specifico, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;

  • fino a un massimo di 15 giornate ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei Comuni alluvionati stessi. La misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno al reddito per le giornate di sospensione delle attività lavorativa, è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse.

RISORSE FINANZIARIE

Il Governo ha stanziato risorse, per lo strumento di sostegno al reddito per lavoratori e imprese dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel limite massimo complessivo di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023.

COME AVVIENE IL PAGAMENTO

L’INPS, nel Messaggio n. 2264 del 16-06-2023, sottolinea che la fase di disposizione del pagamento è attivata in automatico dal sistema Hub PNP in tutti i casi in cui sono superati i controlli definiti a livello istruttorio.

In caso di controllo con esito negativo della titolarità dell’IBAN o negli altri casi in cui sia necessario un aggiornamento del canale d’accredito, l’operatore della Struttura territoriale deve:

  • accedere al pannello “Pagamenti”;
  • utilizzare la funzione “Modifica canale di accredito del soggetto” che consente di modificare il canale di accredito associato alla specifica domanda.

La funzione di modifica, in particolare, consente di:

  • cambiare modalità da bonifico domiciliato a IBAN e viceversa;
  • inserire un nuovo IBAN;
  • modificare il dettaglio riferito all’IBAN a seconda che il pagamento debba avvenire su carta ricaricabile o con bonifico su conto corrente o su libretto postale.

QUANDO PRESENTARE DOMANDA

La procedura INPS per ottenere l’ammortizzatore unico parte dal 15 giugno 2023. Per andare incontro sia alle esigenze dei datori di lavoro – che possono trovarsi in condizioni di grave disagio – e dei lavoratori – che hanno necessità di ricevere un pagamento tempestivo – l’INPS prevede che le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Questo termine non indica una decadenza, ma è opportuno che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con urgenza per garantire la rapida erogazione dell’aiuto.

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL SOSTEGNO AL REDDITO

Deve essere il datore di lavoro a presentare domanda per lo strumento di sostegno al reddito per l’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Ciò vale sia nell’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori – residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a prestare attività lavorativa.

La misura si esegue sul sito INPS mediante procedura telematica attraverso intermediari o accedendo con SPID, CIE o CNS.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati al mittente e all’azienda, qualora il mittente sia un intermediario, in modo che i dati forniti nel file che presentino eventuali anomalie, siano immediatamente evidenziati, per consentire una nuova trasmissione delle sole posizioni non risultate corrette. I flussi che, invece, risulteranno corretti saranno acquisiti per la successiva istruttoria automatizzata e conseguente definizione.

COME COMPILARE LA DOMANDA

Con il Messaggio n. 2264 del 16-06-2023, l’INPS chiarisce come presentare domanda per la misura. Riguardo alle modalità di compilazione della domanda, i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, direttamente o tramite i propri intermediari delegati, ai fini della richiesta dell’ammortizzatore unico, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato “.csv”, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura, finalizzati a consentire all’Istituto di erogare la misura di sostegno.

Il file, compilato secondo il tracciato e le regole che trovate in questa pagina (XLS 36 Kb), dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Tale file può essere trasmesso dal 15 giugno 2023. Il file trasmesso, dopo essere stato acquisito nei sistemi dell’Istituto, sarà sottoposto a controlli formali, sintattici e di merito, per verificarne la correttezza, la coerenza e la congruenza dei dati presenti. L’INPS chiarisce quali sono tutti passaggi nel Messaggio n. 2264 del 16-06-2023. Al paragrafo 7 della Circolare 8 giugno 2023, n. 53, l’INPS definisce, invece, nel dettaglio, anche le “istruzioni contabili” per i datori di lavoro.

INCOMPATIBILITÀ AMMORTIZZAZIONE UNICO

Il nuovo ammortizzatore unico è incompatibile con:

L’incompatibilità sta a significare che non potranno fruire del nuovo ammortizzatore sociale unico i lavoratori che, per gli stessi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari che vi abbiamo citato. I datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda di Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) o dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché di Cassa integrazione speciale agricola (CISOA), volessero optare per la nuova misura per gli stessi periodi e gli stessi lavoratori, potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale  competente, l’annullamento dell’originaria istanza.

Successivamente, i medesimi datori di lavoro dovranno presentare domanda per accedere all’ammortizzatore unico Emilia Romagna, Toscana e Marche. Le strutture territoriali, a loro volta, dovranno provvedere con la massima tempestività all’annullamento della domanda originaria, onde evitare possibili conflitti di compatibilità tra le diverse misure.

LA GUIDA AL DECRETO ALLUVIONE 2023

In questa guida dettaglia vi spieghiamo in modo chiaro cosa prevede il Decreto alluvione, nonché quali novità introduce per lavoratori e imprese colpite dall’ondata di acqua e fango.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Per conoscere altri importanti aiuti messi in campo dal Governo Meloni vi invitiamo a leggere la guida sul Decreto Lavoro 2023 e la guida sul Decreto Bollette 2023 che prevede sconti, agevolazioni e importanti novità per famiglie e imprese. Molto interessante è anche l’approfondimento sulla carta risparmio spesa che metterà a disposizione 382,5 euro per ciascun nucleo familiare.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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