Tutela Lavoratori dello Spettacolo maternità paternità malattia: come funziona

Tutti i dettagli con riguardo alla tutela dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti e autonomi, in caso di maternità, paternità o malattia

INPS, aiuti

Nel 2023 si applicano le nuove disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo.

Si tratta di misure per la maternità e la paternità per dipendenti e autonomi del mondo dello spettacolo, già introdotte già dallo scorso anno con il Decreto Sostegni Bis.

In questa guida spieghiamo in modo chiaro e semplice come funziona la tutela per i lavoratori del mondo dello spettacolo.

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TUTELA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, REGOLE 2023

Anche nel 2023 sono in vigore le nuove regole per la tutela dei lavoratori dello spettacolo. Le novità erano state introdotte dal Decreto Sostegni Bis e sono state rese strutturali, ovvero restano vigenti senza necessità di rinnovo di anno in anno.

Ecco le novità, in vigore nel 2023:

– per i rapporti di lavoro subordinato dello spettacolo, sono riconosciute le tutele previste nel Testo unico maternità – paternità per i lavoratori dipendenti;
– per i rapporti di lavoro autonomo dello spettacolo sono riconosciute le tutele di cui al Capo XI del medesimo testo unico. Si tratta delle indennità per le lavoratrici autonome e imprenditrici agricole e relativo congedo parentale.


  • con la Circolare del 10 dicembre 2021, n. 182, l’INPS ha spiegato il funzionamento operativo della nuova tutela per i lavoratori dello spettacolo in occasione della nascita di un figlio;

  • il Messaggio INPS n. 3767 del 17-10-2022 ha spiegato che a decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di maternità sono calcolate su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.

Ora vediamo nel dettaglio cosa prevedono tutte queste novità normative inquadrando chiaramente i destinatari e come cambia il tipo di tutela in base al contratto.

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A CHI SI RIVOLGE LA TUTELA

L’articolo 59 bis introdotto dal Decreto Sostegni Bis convertito in Legge nel Decreto Legislativo n. 151/2001 dispone che le tutele della maternità siano riconosciute a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. La norma collega la specifica tutela alla tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) in corso all’inizio del periodo indennizzabile. In primis, per comprendere come funziona la nuova tutela, bisogna premettere che il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ha distinto i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, in tre gruppi, a seconda che:

  • prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

  • prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;

  • prestino attività a tempo indeterminato.

LA TUTELA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO IN BASE AL TIPO DI CONTRATTO

Nella Circolare INPS n.182 del 2021 – che ha disposizioni valide anche per il 2023 – si specificano le indicazioni operative in relazione alle differenti tutele in materia di maternità e paternità, spettanti ai lavoratori dello spettacolo a seconda della tipologia di rapporto di lavoro. Nello specifico:

1) tutela da lavoro subordinato: nel caso in cui il periodo indennizzabile di maternità o paternità inizi durante un rapporto di lavoro subordinato, al richiedente sono riconosciute le tutele previste dal testo unico per i lavoratori dipendenti;


2) tutela da lavoro autonomo: qualora, invece, il periodo indennizzabile inizi durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, trovano applicazione le tutele disciplinate al Capo XI del testo unico, con le particolarità illustrate nella Circolare INPS n.182 del 2021.

Vediamo nel dettaglio quali novità sono state introdotte sia nel caso di lavoro subordinato che nel caso di lavoro autonomo.

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1) TUTELA LAVORATORI SPETTACOLO IN CASO DI LAVORO SUBORDINATO

In base a quanto previsto dal Decreto legislativo n.151 del 2001, le lavoratrici hanno diritto a non lavorare nei 2 mesi precedenti alla presunta data del parto e nei 3 mesi successivi alla data dello stesso. Nel periodo di astensione dal lavoro è prevista un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Sono altresì oggetto di tutela i periodi d’interdizione dal lavoro disposti dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) o dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 17 del Testo Unico. Anche ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, si applicano le disposizioni sulla flessibilità (articolo 20 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001), ovvero su:

  • flessibilità;

  • fruizione del periodo di maternità esclusivamente dopo la data del parto;

  • tutela del parto prematuro;

  • interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza;

  • rinvio e sulla sospensione del congedo di maternità;

  • prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità;

  • adozioni e affidamenti.

Per quanto riguarda il congedo parentale, ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato spetta secondo le regole che vi illustriamo in questa guida.

2) TUTELA LAVORATORI SPETTACOLO IN CASO DI LAVORO AUTONOMO

Ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro autonomo si applica quanto previsto dall’articolo 68 del Testo Unico che prevede il riconoscimento di una indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi. L’indennità, pari all’80% della retribuzione, è corrisposta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, purché sia accertata la sola iscrizione del soggetto richiedente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indennizzati riguarderà i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice dal lavoro.

Vista la possibilità di continuare a svolgere l’attività lavorativa durante la maternità, non sono applicabili la flessibilità e l’opzione di fruire della maternità esclusivamente dopo il parto. Dal momento che non si applicano i periodi d’interdizione, non viene riconosciuta neppure la relativa indennità.
Poi, in caso d’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del 3° mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall’ASL competente per territorio, è corrisposta un’indennità giornaliera per un periodo di 30 giorni.

Per quanto riguarda il congedo parentale durante lo svolgimento di rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, è previsto un periodo massimo di 3 mesi indennizzati al 30% della retribuzione. Per maggiori dettagli su come funziona il congedo parentale, vi consigliamo di leggere questa guida.

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DOPPI RAPPORTI DI LAVORO, COME FUNZIONA LA TUTELA

In caso di contemporanea sussistenza di più rapporti di lavoro – sia di natura subordinata sia di natura autonoma – in capo al singolo lavoratore al momento dell’inizio del periodo indennizzabile, le tutele connesse alla maternità o paternità devono essere differenziate in relazione a ogni singolo rapporto di lavoro.
Nel caso di contemporanea sussistenza dei requisiti di accesso alla tutela della maternità (sia da lavoro autonomo che da lavoro subordinato), si applica la tutela derivante dall’ultimo rapporto di lavoro. Con la conseguenza che:

  • se l’ultimo rapporto di lavoro è di natura subordinata, si applicano le tutele derivanti da tale tipo di rapporto lavorativo;

  • se l’ultimo rapporto di lavoro è di natura autonoma ed è stato prestato nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile di maternità o paternità, la tutela può essere riconosciuta secondo le indicazioni previste dalla circolare INPS n. 182 del 2021. La tutela sarà indennizzata secondo le istruzioni fornite dalla stessa circolare.

Nella Circolare sono anche riportati alcuni esempi per cui si consiglia di vedere questa tabella riassuntiva (Pdf 24 Kb).

CASI PARTICOLARI DI TUTELA MATERNITÀ O PATERNITÀ

In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro il nuovo testo garantisce la tutela della maternità o paternità alle seguenti condizioni:

  • qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

  • qualora sia stato prestato lavoro autonomo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Si ricorda che per la fruizione del congedo parentale è sempre necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro e che la tutela riconosciuta è quella prevista in relazione al rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) dal quale ci si astiene. Dunque, in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro non si ha diritto al congedo parentale.

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TUTELA LAVORATORI SPETTACOLO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE

La Circolare 182 del 2021 poi chiarisce che la sussistenza del diritto a un’indennità di disoccupazione all’inizio del periodo indennizzabile di maternità o paternità è rilevante, per il riconoscimento di un’indennità giornaliera di maternità, per i soli casi di cessazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

La percezione dell’indennità per la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo (cosiddetta ALAS, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del Decreto Sostegni Bis, riconosciuta a seguito di cessazione di un rapporto lavorativo di natura autonoma) è rilevante ai fini del diritto al trattamento economico di maternità. Ne consegue che, in caso di maternità insorta durante la percezione della prestazione ALAS, quest’ultima viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di maternità. Sarà poi ripristinata per la parte residua, dal momento della fine del periodo di maternità indennizzato. Vale la pena specificare che dal 1° gennaio 2024 l’ALAS lascerà il posto alla nuova indennità di discontinuità che vi illustriamo in questo focus.

IL CASO DEI LAVORATORI DEL MONDO DELLA MUSICA

Nel caso dei lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”, categoria introdotta dall’articolo 3, comma 98, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la Circolare INPS specifica che sono tenuti a provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi. Dunque, per effetto dell’ampliamento della tutela della maternità o paternità, dal 26 maggio 2021, sono tenuti a versare lo specifico contributo dello 0,46%. L’obbligo di versare questa contribuzione riguarda i soli periodi di effettiva attività lavorativa. Tale versamento è requisito necessario per il riconoscimento delle indennità di maternità.

COME L’INPS IDENTIFICA I LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITÀ MUSICALI

I lavoratori del mondo della musica sono quelli autonomi per cui è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il nuovo CSC “7.07.11” con codice ATECO 90.01.09 (Attività artistiche e di intrattenimento), contraddistinto dal codice qualifica 500.

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI LAVORATORI AUTONOMI DEL MONDO DELLA MUSICA

I lavoratori autonomi del mondo della musica, per assolvere agli obblighi contributivi, devono usare direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24 come stabilito dal Messaggio INPS n. 727 del 2016. Per accedere alla sezione INPS in cui assolvere ai propri obblighi contributivi devono però entrare nell’area riservata mediante:

In ordine alle modalità di versamento della contribuzione di maternità pari allo 0,46% nei limiti del massimale di retribuzione giornaliera, con decorrenza gennaio 2022, i lavoratori autonomi esercenti attività musicali dovranno attenersi alle indicazioni già fornite per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato dello spettacolo con la circolare INPS 154 del 2014 e successive.

RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Per tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, la retribuzione media globale giornaliera, ai fini dell’indennità di maternità o paternità, è stata modificata dal Decreto Sostegni Bis convertito in Legge.

Dal 1° luglio 2022, come chiarito nel Messaggio INPS n. 3767 del 17-10-2022, corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare dei redditi percepiti in relazione alle sole attività lavorative nel settore dello spettacolo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo. Ciò vale sia per le attività di natura autonoma che subordinata.

Restano esclusi dal criterio di determinazione della retribuzione media globale giornaliera tutti gli eventuali redditi percepiti in relazione ad attività lavorative che non riguardano il settore dello spettacolo. Dunque, sia per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato sia per i rapporti di lavoro autonomo, non si applicano, ai fini del calcolo delle indennità di maternità o paternità e di congedo parentale, le disposizioni di cui all’articolo 23 e all’articolo 34 del Testo unico.

Queste disposizioni restano invece applicabili ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tali indicazioni di calcolo valgono anche per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera utile ai fini dell’indennità di congedo parentale. L’importo massimo giornaliero sarà pari a un massimo di 120 euro.

Per i i lavoratori autonomi esercenti attività musicali al contempo, il contributo di finanziamento dell’indennità economica di maternità è dovuto sull’importo massimo della retribuzione giornaliera di 120 euro.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI MATERNITÀ O PATERNITÀ

I pagamenti di maternità o paternità per i lavoratori del mondo dello spettacolo (o della musica) continueranno ad essere erogati direttamente dall’INPS per i rapporti di lavoro dello spettacolo a tempo determinato e ad essere anticipate dai datori di lavoro dello spettacolo (e successivamente portate a conguaglio con l’INPS) per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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