Nel 2026 si applicano nuove disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo.
Legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto diverse novità per quanto riguarda i congedi e i permessi per malattia, intervenendo anche sulle misure per la maternità e la paternità per dipendenti e autonomi del mondo dello spettacolo.
In questa guida spieghiamo in modo chiaro e semplice come funziona la tutela per i lavoratori del mondo dello spettacolo.
TUTELA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, COME FUNZIONA NEL 2026
La tutela dei lavoratori dello spettacolo ha subito una trasformazione profonda per rispondere alla natura frammentata del settore. Se in passato molti diritti erano riservati ai soli lavoratori subordinati, oggi le indennità di maternità, paternità e malattia coprono anche i lavoratori autonomi, i collaboratori e gli intermittenti iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), ovvero:
- lavoratori subordinati, con contratto a tempo determinato (scritturati) o indeterminato;
- lavoratori autonomi, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di Partita IVA che operano in modo professionale nel settore;
- lavoratori intermittenti, ovvero i lavoratori “a chiamata” tipici delle produzioni cinematografiche, teatrali e dei grandi eventi dal vivo.
Nel 2026, il sistema di tutele per i lavoratori dello spettacolo è definito dall’integrazione a regime della Riforma dello Spettacolo (D.Lgs 175/2023) e dalle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
Vediamo nel dettaglio cosa spetta.
COME FUNZIONA LA MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI DELLO SPETTACOLO
La tutela della maternità garantisce un’indennità per i 5 mesi di astensione obbligatoria (solitamente 2 prima del parto e 3 dopo), pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
Le lavoratrici autonome dello spettacolo possono percepire l’indennità anche senza l’astensione effettiva dal lavoro, a condizione che siano in regola con il versamento di almeno un mese di contributi nei 12 mesi precedenti l’evento.
Le madri che non beneficiano dell’indennità di maternità obbligatoria – o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto alla quota fissata per legge – possono richiedere l’assegno di maternità dello Stato.
QUANDO E A CHI SPETTA LA PATERNITÀ
Nel 2026, la tutela della paternità per i lavoratori dello spettacolo segue regole differenziate a seconda della tipologia di contratto (subordinato o autonomo), con l’introduzione di importanti estensioni per la cura dei figli più grandi.
Il diritto alla paternità si articola in tre forme principali:
- il congedo di paternità obbligatorio spetta ai soli lavoratori dipendenti dello spettacolo (subordinati, scritturati, intermittenti con contratto attivo) e, al momento, non è esteso ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Dura 10 giorni lavorativi (non di calendario), elevabili a 20 in caso di parto plurimo e da diritto a un’indennità pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera. È un diritto autonomo che può essere fruito contemporaneamente al congedo di maternità della madre, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia per adozioni/affidamenti);
- il congedo parentale (facoltativo), è l’astensione facoltativa volta alla cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Possono richiederlo sia i lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al FPLS. Per i dipendenti, il limite di età del figlio entro cui fruire del congedo è stato innalzato nel 2026 a 14 anni dalla Legge di Bilancio. Per gli autonomi, il limite resta fissato ai 12 anni (con 3 mesi fruibili entro il primo anno). In entrambi i casi i primi 2 mesi sono indennizzati all’80% (se usati entro i 6 anni del bambino), mentre i successivi (fino al 9°) sono indennizzati al 30%. Oltre il 9° mese l’indennità continua a essere garantita (al 30%) solo a chi ha un reddito basso;
- il congedo di paternità alternativo, spetta al padre – lavoratore autonomo e subordinato – solo in casi eccezionali e gravi che impediscono alla madre di prestare assistenza. In questo l’indennità spettante è pari all’80% della retribuzione per tutta la durata del periodo di maternità non fruito dalla madre. Per i lavoratori a chiamata, l’indennità spetta solo se il periodo di congedo coincide con giornate di lavoro contrattualizzate o se l’evento avviene entro 60 giorni dall’ultima prestazione.
TUTELE IN CASO DI MALATTIA
Le tutele per la malattia dei lavoratori dello spettacolo nel 2026 seguono regole specifiche gestite dal Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Grazie alle novità della Legge di Bilancio 2026, la protezione è stata potenziata, specialmente per quanto riguarda la cura dei figli e il sostegno alla discontinuità lavorativa.
Per gli artisti e i tecnici, come specificato nel messaggio INPS n.154 del 2026, il diritto all’indennità di malattia non è automatico ma dipende dallo storico contributivo. È necessario cioè aver maturato almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento.
Importo dell’indennità è pari al 60% della retribuzione media globale giornaliera per i primi 20 giorni. Dal 21° giorno sale all’80% della retribuzione media.
Per gli intermittenti e i lavoratori a chiamata, l’indennità spetta solo se la malattia insorge durante un contratto attivo o entro 60 giorni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
CHI PUÒ RICHIEDERE L’INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ
Se un lavoratore dello spettacolo si ammala durante un periodo di inattività (senza contratto), non riceve l’indennità di malattia ordinaria. Tuttavia, nel 2026 può beneficiare dell’Indennità di Discontinuità (IDIS). L’IDIS compensa la mancanza di reddito durante le pause tra una scrittura e l’altra.
Per accedere a questa misura è necessario che il lavoratore dello spettacolo abbia dichiarato, nell’anno fiscale precedente, un reddito IRPEF complessivo non superiore a 35.000 euro.
Inoltre, devono risultare versate almeno 51 giornate di contributi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) durante l’anno precedente. Tuttavia, per venire incontro alle dinamiche specifiche di chi lavora davanti alla macchina da presa, è prevista un’eccezione importante: per gli attori del cinema e dell’audiovisivo il requisito si considera soddisfatto anche con sole 15 giornate di contributi nell’anno precedente (o, in alternativa, 30 giornate complessive nell’ultimo biennio).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs 175/2023 – Riforma dello Spettacolo;
- testo finale della Legge di Bilancio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42);
- Messaggio INPS 154/2026.
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