Congedi novità 2022 2023 con Decreto conciliazione vita lavoro: le istruzioni INPS

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Arrivano le indicazioni operative per i nuovi congedi in base alle novità introdotte dal Decreto conciliazione vita lavoro (D.lgs. 105/2022).

Con una circolare fiume l’INPS ha fatto un riepilogo di cosa è cambiato praticamente dal 13 agosto, data di entrata in vigore della norma, per congedi di paternità e maternità, congedi parentali e indennità di maternità per lavoratrici autonome.

In questa guida vi offriamo un quado completo delle novità che interessano i congedi a partire dal 2022 2023 con tutte le istruzioni operative.

CONGEDI, LE NOVITÁ 2022 2023

Il Decreto conciliazione vita lavoro di cui vi parliamo nel nostro approfondimento, ha apportato diverse modifiche alla disciplina dei congedi per garantire un maggiore bilanciamento tra vita professionale e vita genitoriale dei lavoratori. Tutti interventi divenuti operativi a partire dal 13 agosto 2022 e sui cui l’INPS, ad ottobre 2022, ha pubblicato un documento riassuntivo, la Circolare n° 122 del 27-10-2022 con tutte le indicazioni operative riferite alle novità, ossia:

  • il nuovo congedo di paternità obbligatorio di 10 mesi per i lavoratori dipendenti che diventa finalmente strutturale;
  • l’estensione da 6 a 9 mesi dei congedi parentali per genitori dipendenti del settore privato;
  • l’estensione da 10 a 11 mesi dei congedi parentali per genitori soli;
  • l’innalzamento dell’età del bambino da 3 a 12 anni per la fruizione dei congedi parentali da parte degli iscritti alla Gestione separata;
  • l’introduzione, per la prima volta, dei congedi parentali in favore dei padri lavoratori autonomi;
  • la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

Andiamo a vedere tutte queste novità nel dettaglio.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO LAVORATORI DIPENDENTI

Dopo un lungo periodo di sperimentazione, la misura introdotta Legge 28 giugno 2012 n. 92 e rinnovata annualmente più volte, l’ultima con la Legge di Bilancio 2022, con il Decreto di conciliazione vita – lavoro il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti entra a pieno regime. Secondo la Circolare n° 122 del 27-10-2022, come vi spieghiamo nell’approfondimento sul congedo di paternità, questo strumento funziona così:

  • può essere fruito dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio;

  • il lavoratore ha diritto all’indennità del 100% della retribuzione imponibile e, inoltre, i periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa;

  • può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità. È anche compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del Testo Unico, ma non nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. Alcuni esempi su tali casi, potete trovarli nel paragrafo 2.3 della Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022;

  • in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi e si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Per usufruire delle novità sui congedi, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento.

CONGEDI PARENTALI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

Relativamente ai congedi parentali, l’INPS chiarisce le novità del Decreto conciliazione vita lavoro per il congedo parentale in favore dei lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato. In primis, si tratta dell’aumento dell’arco temporale in cui è fruibile il congedo:

  • 12 anni (dai 6 precedenti) del figlio o dell’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento;
  • 12 anni anche in caso di  genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Prima della riforma erano indennizzabili entro gli 8 anni.

Inoltre, l’attuale novella normativa riconosce a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato – quindi pagato dall’INPS – che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato.


I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della
durata complessiva di tre mesi. Si precisa che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore). I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da
entrambi i genitori.

Per ogni dettaglio si rimanda alla Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 al paragrafo 3 che illustra tutti i casi per la fruizione dei congedi parentali.

CONGEDO PARENTALE PER IL GENITORE SOLO

La nuova normativa ha modificato anche la tutela del “genitore solo” a cui riconoscono 11 mesi di congedo parentale, invece dei 10 mesi previsti in precedenza. Di questi 11 mesi:

  • 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Prima  i mesi erano solo 6;

  • i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico. Ovvero, parliamo di reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Si precisa che, secondo il Decreto conciliazione vita lavoro, lo status di “genitore solo” sussiste:

  • in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
  • in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.

CONGEDO PARENTALE ISCRITTI GESTIONE SEPARATA

Per i lavoratori o le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, nella Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 si specifica che, secondo i dettami del Decreto 105 del 2022:

  • non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati, il congedo non è fruibile in modalità oraria e non è prevista la tutela del “genitore solo”;

  • la fruizione del congedo parentale effettuata nei primi 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;

  • qualora il congedo parentale sia fruito nel 1° anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo citato, l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Il Decreto, inoltre, amplia l’arco temporale di fruizione del congedo parentale per:

  • entrambi i genitori, lo Stato concede il congedo parentale per 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Prima del Decreto conciliazione vita lavoro il limite era di 6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia;

  • la madre, il congedo parentale è concesso per 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni). Nello specifico, i primi 3 mesi di congedo spettano esclusivamente alla madre e non possono essere trasferiti al padre, la madre può altresì usufruire degli ulteriori 3 mesi disponibili per la coppia. Dunque, al padre restano solo i suoi 3 mesi di congedo che non possono essere trasferiti all’altro genitore. Prima della riforma il limite era di 6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi);

  • il padre, il congedo parentale viene concesso per 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia(alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni). Nello specifico, i primi 3 mesi di congedo spettano esclusivamente al padre e non possono essere trasferiti alla madre. Poi, il padre può anche usufruire degli ulteriori 3 mesi disponibili per la coppia. Dunque, alla madre restano solo i suoi 3 mesi di congedo che non possono essere trasferiti all’altro genitore. Prima della riforma il limite era di 6 mesi. Erano da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Alla madre spettavano 0 mesi.

CONGEDO PARENTALE PADRI LAVORATORI AUTONOMI

Il Decreto conciliazione vita lavoro riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Questi lavoratori hanno diritto:

  • all’indennità per congedo parentale pari al 30% della retribuzione convenzionale;

  • a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore. La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità. Invece per il padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Dunque, per ogni bambino, il limite massimo di fruizione del congedo parentale per un genitore lavoratore autonomo è di 3 mesi.

Tale diritto è subordinato:

  • all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. L’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi. Resta valida la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio. Infatti, è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno. A titolo esemplificativo, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre;

  • alla presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso), ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo. Invece, i padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo.

La fruizione del congedo parentale del padre lavoratore autonomo è compatibile con la contemporanea fruizione:

  • dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata);

  • del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.

I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del Decreto conciliazione vita lavoro, ovvero dal 13 agosto 2022.

MATERNITÀ ANTICIPATA GRAVIDANZA A RISCHIO PER AUTONOME

Il Decreto conciliazione vita lavoro introduce anche la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome. Come stabilito nella Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022:

  • la lavoratrice autonoma deve fornire all’INPS tutta la documentazione medica dell’ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze legate alla gravidanza;

  • se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 68 del Testo Unico. Ad esempio, nel caso di accertamento medico dell’ASL che dispone un periodo di riposo dal 20 settembre 2022 al 20 novembre 2022, e il parto avvenga in data 10 dicembre 2022, il periodo indennizzabile di maternità “ordinario” va dal 10 ottobre 2022 al 10 marzo 2023. Pertanto, sono indennizzabili a titolo di “periodo antecedente di maternità” i soli giorni dal 20 settembre 2022 al 9 ottobre 2022. Ciò vale, essendo i giorni successivi già indennizzati a titolo di indennità di maternità;

  • possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del Decreto, cioè quelli a partire dal 13 agosto 2022;

  • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità;

  • non è obbligatoria l’astensione dall’attività lavorativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – Conciliazione vita lavoro (Pdf 132 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.176 del 29-07-2022.
Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022 (Pdf 244 Kb).

ALTRI AGGIORNAMENTI

Per maggiori informazioni, vi consigliamo il nostro articolo sulle novità per maternità, paternità, congedi dal 13 agosto 2022 e questo approfondimento invece con tutti i dettagli sul Decreto Trasparenza sul lavoro sempre in tema di tutela dei lavoratori. In questo articolo, invece, trovate le novità per i genitori lavoratori, introdotte relativamente allo smart working. Per scoprire altre interessanti novità, legislative e non, legate al mondo del lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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