Dottorati di ricerca, le nuove regole MUR dal 2022

Tutto quello che c’è da sapere sui dottorati di ricerca, cosa prevedono le nuove regole del MUR per l’accesso ai corsi di alta formazione e come funziona l’accredito

Ministero dell'università e della ricerca MUR

Arrivano nuove regole per i dottorati di ricerca e fra le novità, vi è l’istituzione dei corsi industriali.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento promosso dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, sulle modalità di accreditamento, l’istituzione e la disciplina dei dottorati di ricerca.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come funzioneranno i dottorati di ricerca e quali sono le principali novità previste dalla normativa.

DOTTORATI DI RICERCA, LE NOVITÀ DAL 2022

Con il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 sui dottorati di ricerca, il Ministero dell’Università e Ricerca ha introdotto una rinnovata flessibilità che permette carriere diverse al termine del dottorato, mantenendo saldi i criteri di qualità scientifica e organizzativa. A coordinare il monitoraggio degli enti che si occuperanno dei dottorati di ricerca sarà l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Vediamo insieme come cambia il sistema con la nuova normativa.

NUOVI SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE L’ACCREDITAMENTO PER I DOTTORATI

Nel dettaglio il nuovo regolamento prevede che siano sempre le università a dover chiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato. La norma apre alla possibilità che le università possano farlo anche in forma associata, stipulando convenzioni o costituendo consorzi, con:

  • altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

  • enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;

  • istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

  • imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;

  • pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi previste nel nuovo regolamento.

QUANTO DURA L’ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA

L’accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica, l’accreditamento sarà valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al 25% rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti per ciascun componente del collegio. L’ANVUR svolgerà poi le attività di monitoraggio e valutazione periodica per verificare la permanenza dei requisiti per l’accreditamento dei corsi di dottorato. L’accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati, la revoca dell’accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell’ANVUR.

COME FUNZIONA L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI PER I DOTTORATI DI RICERCA

Il Ministero ha specificato che l’accreditamento dei corsi di dottorato viene disposto dal MUR su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e che dura 5 anni con un sistema di monitoraggio e di verifica periodica.
Il sistema dell’accreditamento si articola nell’autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell’accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero dai soggetti che possono arrivare i dottorati di ricerca deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti e deve specificare il numero massimo di posti per i quali è richiesto l’accreditamento. La domanda di accreditamento può avere a oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accreditati.

Il Ministero trasmette all’ANVUR la domanda di accreditamento entro 20 giorni dalla sua ricezione. L’ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’accreditamento, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o
chiarimenti, su richiesta dell’ANVUR. Inoltre, l’ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni. In tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento può essere prorogato per un massimo di 30 giorni. Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell’ANVUR, si dispone quindi l’eventuale accreditamento.

REQUISITI

I requisiti per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca sono:

  • il rispetto dei criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell’equilibrio di genere;

  • numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto, salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Nel caso di dottorati attivati da più enti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio. Dove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

  • congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell’attività dei dottorandi;

  • strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell’attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

  • attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all’interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

  • l’attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell’accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

  • un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell’ANVUR.

Nel caso di dottorati di ricerca attivati da più enti, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l’effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

ISTITUZIONE, DURATA E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO

I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni. Il corso di dottorato viene gestito da due organismi, ovvero il collegio dei docenti e il coordinatore:

  • il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, compresi i corsi di dottorato industriale. Nel caso di dottorati attivati da istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale è possibile la partecipazione a due collegi relativi a corsi di dottorato organizzati dallo stesso istituto;

  • il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale. L’attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato, concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio stesso.

COLLEGIO DI DOTTORATO, LA COMPOSIZIONE

Il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a 12. Nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, il numero può essere pari a 6, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca. Nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, potrà essere composto anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. Il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Infine, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca. Devono essere in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

LE NOVITÀ SULLE BORSE DI STUDIO PER I DOTTORATI DI RICERCA

Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno 3 anni. Sono rinnovate, annualmente, con le procedure stabilite dal regolamento del dottorato, previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno. Il Ministero stabilisce di volta in volta, l’importo minimo della borsa di studio. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

DOTTORATO INDUSTRIALE E DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE

Il nuovo regolamento introduce il cosiddetto “dottorato industriale” che si basa sulla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo. Obiettivo di tale tipo di dottorato è facilitare la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi. I bandi per l’ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, possono:

  • indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l’interdisciplinarità, l’adesione a reti internazionali e l’intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;

  • destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

Previsti anche i dottorati di interesse nazionale cofinanziati dal Ministero. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:

  • contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;

  • prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;

  • già in fase di accreditamento, prevede il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l’accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;

  • per ciascun ciclo di dottorato, prevede almeno 30 borse di studio, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al 20% dell’importo della borsa.

CORSI DI DOTTORATO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE

Le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;

  • incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Nei casi di frequenza congiunta, la domanda di riduzione delle attività dottorali deve essere accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale.

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto 14 dicembre 2021, il MUR definirà le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508. Possono attivare tali corsi di dottorato di ricerca le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Inoltre, possono attivare i dottorati anche le Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

COME SI ACCEDE AI CORSI DI DOTTORATO

Per l’ammissione al corso di dottorato deve essere indetta, almeno una volta all’anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all’estero. La commissione di ammissione al corso di dottorato dovrà accertare l’idoneità del titolo estero. Il bando per l’ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, deve essere pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Gli interessati in possesso dei requisiti possono partecipare al bando.

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORATO DI RICERCA

Dopo la valutazione positiva della tesi viene rilasciato il titolo di “dottore di ricerca”. Tale tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, deve essere esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’ente che
rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere.

DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il collegio dei docenti, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. I regolamenti di ateneo possono stabilire un limite massimo al reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio e, in ogni caso, non superiore all’importo della borsa stessa. Per ciascun dottorando deve essere ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all’estero.

I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. Possono anche svolgere, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un terzo a carico del borsista. Il MUR poi prevede anche l’istituzione e l’aggiornamento dell’Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 (Pdf 185 Kb)

AGGIORNAMENTI

Per scoprire altre interessanti novità, legislative e non, legate al mondo del lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *