Lavoratori frontalieri Svizzera – Italia: cosa prevede la nuova legge

La guida alla nuova legge per i lavoratori frontalieri Svizzera – Italia sul trattamento fiscale, modalità di tassazione e previdenza

Svizzera

Il nuovo accordo per i lavoratori frontalieri Svizzera – Italia prevede dal 2024 il via alla tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro.

Cosa significa tassazione concorrente? Vuol dire che la tassazione sarà suddivisa in parte in Svizzera e in parte in Italia. In particolare l’accordo prevede che dal 2024 i frontalieri italiani assunti dal 1° luglio 2023 saranno tassati per l’80% nel Paese dove lavorano (ossia in Svizzera) e per il 20% nello Stato dove risiedono (ossia in Italia).

Ricordiamo che la regola in vigore nel 2023 prevede invece che tutti i lavoratori frontalieri paghino le tasse solo in Svizzera.

Nel 2024 per i lavoratori assunti prima del 1° luglio 2023 le regole non cambieranno. Le nuove regole riguardano i nuovi frontalieri e i cosiddetti fuori fascia.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato, cosa prevede la nuova legge che disciplina l’attività dei lavoratori frontalieri Svizzera – Italia.

COSA PREVEDE LA LEGGE 2023 SUI LAVORATORI FRONTALIERI

La Legge 13 giugno 2023, n. 83 sui lavoratori frontalieri è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 30-6-2023 e riorganizza le regole circa le imposizioni fiscali sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri Svizzera – Italia.

La legge ratifica l’accordo del 23 dicembre 2020 stipulato tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.

La Legge sui lavoratori frontalieri Svizzera – Italia entrata è in vigore dal 1° luglio 2023 ma le nuove regole verranno applicate solo a partire dal 2024.

Ecco cosa prevede:

  • dal 2024 entra in vigore un tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l’attività lavorativa è svolta. In pratica, i frontalieri italiani pagano l’80% delle tasse nello Stato in cui lavorano (la Svizzera) e il 20% in quello in cui risiedono (l’Italia). Ricordiamo che la normativa in vigore nel 2023 prevede che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia, a non più di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia, siano tassati esclusivamente in Svizzera;

  • questa nuova tassazione si applica solo ai nuovi frontalieri, cioè coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, cioè il 1° luglio 2023;

  • i soggetti residenti in Italia (non frontalieri, chiamati anche “fuori fascia”) che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo (ossia il 1° luglio 2023, il giorno seguente alla pubblicazione in GU) rientrano nel regime transitorio applicabile ai cosiddetti “nuovi frontalieri”.

Ma capiamo nel dettaglio quali sono le aree di frontiera, chi sono i lavoratori frontalieri, a chi si rivolgono le novità dell’accordo e cosa prevede la nuova legge per i lavoratori frontalieri Svizzera – Italia.

QUALI SONO LE AREE E REGIONI DI FRONTIERA

La nuova legge sui lavoratori frontalieri chiarisce che come “area di frontiera” per l’Italia si intendono:

  • Provincia autonoma di Bolzano;
  • Regione Lombardia;
  • Regione Piemonte;
  • Regione Valle d’Aosta.

Per “aree di frontiera” della Svizzera si intendono i seguenti cantoni:

  • Grigioni;
  • Ticino;
  • Vallese.

CHI SONO I LAVORATORI FRONTALIERI

Per “lavoratore frontaliere” si intende una persona fisica che è fiscalmente residente in un Comune i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato. Inoltre deve svolgere un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e deve ritornare, in linea di principio, quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ

Un’altra importante novità della nuova Legge 13 giugno 2023, n. 83 riguarda l’introduzione del “principio di reciprocità” sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri.

Ossia, a differenza del precedente accordo del 1974, che regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l’Accordo del 2020 ratificato con la nuova legge disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

Vediamo nel dettaglio a quali “frontalieri” si applica la norma sulla tassazione.

A CHI SI RIVOLGE LA NUOVA TASSAZIONE DEI FRONTALIERI

La nuova legge nella parte relativa alla tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera si applica dal 2024:

  • ai “nuovi frontalieri” (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell’accordo, ossia il 1° luglio 2023);

  • ai fuori fascia (cioè coloro che non possiedono i requisiti per essere frontalieri pur lavorando nell’altro stato); sono ad esempio italiani che risiedono a più di 20km dal confine e lavorano in Svizzera e che in questo momento sono soggetti alla doppia tassazione.

Non si rivolge ai vecchi frontalieri, ossia coloro che lavorano in Svizzera da prima del 1° luglio 2023, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambio di lavoro, che però deve essere sempre sul territorio svizzero.

Per una migliore comprensione specifichiamo che:

  • secondo il meccanismo delineato dall’accordo del 1974 tra Italia e Svizzera, i soggetti cosiddetti “vecchi frontalieri” sono tassati alla fonte solo dal fisco elvetico. Si prevede infatti, la tassazione esclusiva in Svizzera dei redditi di lavoro dipendente svolto nei Cantoni frontalieri dello Stato svizzero dai residenti nei Comuni italiani di frontiera, a fronte di una compensazione finanziaria a favore degli stessi Comuni italiani (il cosiddetto “meccanismo dei ristorni”, come da articoli 2-5 dell’Accordo del 1974);

  • tale regime fiscale continuerà ad applicarsi ai “vecchi frontalieri”, anche secondo l’accordo del 2020, con specifiche regole per i cosiddetti “ristorni” che vi spieghiamo più avanti;

  • i soggetti “fuori fascia” che non vivono nei Comuni di frontiera e però prestano lavoro in Svizzera pagano anch’essi le imposte nel territorio elvetico, ma permane l’obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. Essi sono soggetti a IRPEF sul reddito svizzero, ma grazie al nuovo accordo avranno una doppia agevolazione. Ossia, il credito d’imposta per quanto già pagato all’estero e una franchigia fiscale, attualmente pari a 7.500 euro che verrà aumentata a 10.000 euro dal 2024.

Di seguito spieghiamo nel dettaglio come funziona.

COME CAMBIA LA TASSAZIONE PER I NUOVI FRONTALIERI DAL 2024

Per i nuovi frontalieri (cioè quelli contrattualizzati dal 1° luglio 2023), e anche per i “fuori fascia” che sono uguagliati ai nuovi frontalieri, la Legge 13 giugno 2023, n. 83 fissa il criterio generale della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza.

In linea con quanto anticipato dalla Convenzione del 1976 sulle doppie imposizioni fiscali, la nuova norma dispone che:

  • lo Stato dove l’attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte. Ai sensi del nuovo accordo l’imposta applicata non può eccedere l’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni locali sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. In pratica, il frontaliere italiano pagherà un’imposta sui redditi pari al massimo dell’80% di quella che avrebbe dovuto pagare in base alle leggi svizzere;

  • lo Stato di residenza tassa a sua volta il reddito, tenendo conto delle imposte prelevate alla fonte ed eliminando così la doppia imposizione. Cioè, lo Stato di residenza (nel nostro caso quello italiano) riconosce al lavoratore un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera. Pertanto il frontaliere dovrà così pagare le tasse solo sui redditi ottenuti ma non tassati nell’altro Stato, ovvero solo su quel 20% esentato.

La Legge 13 giugno 2023, n. 83, infatti, stabilisce che la Svizzera, nella determinazione della base imponibile (al fine di evitare le doppie imposizioni), deve prendere in conto le imposte prelevate riducendo di quattro quinti l’importo lordo del salario, stipendio o altra remunerazione ricevuti dal lavoratore fiscalmente residente in Svizzera.

AUMENTA LA FRANCHIGIA DI NON IMPOSIZIONE FISCALE

La nuova legge applicabile a tutti i nuovi lavoratori frontalieri italiani aumenta la franchigia di non imposizione fiscale dai 7.500 euro vigenti a 10.000 euro. Specifichiamo, per chi non ne fosse a conoscenza, che la franchigia è quell’importo minimo, fissato dalla legge o dalla normativa, entro il quale il contribuente non è tenuto a pagare le tasse. Ossia:

  • al di sotto di tale importo, non vi è alcun prelievo fiscale;

  • al di sopra dello stesso importo il prelievo si applica solo sulla parte eccedente la franchigia.

REGIME TRANSITORIO DAL 2018 AL 2024

I frontalieri residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo (ossia il 1° luglio 2023, il giorno seguente alla pubblicazione in GU) rientrano nel regime transitorio applicabile ai cosiddetti “attuali o vecchi frontalieri”.

Come viene tassato un frontaliere in questi casi? Gli “attuali o vecchi frontalieri” continuano a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera però è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria (i cosiddetti ristorni) a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40% dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data (31 dicembre 2033), la Svizzera conserva la totalità del gettito fiscale.

FRONTALIERI SVIZZERI, COME VENGONO TASSATI IN ITALIA

In relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, vi sono delle importanti novità dal 2024. La norma prevede che l’imposta netta e le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal “lavoratore frontaliere” residente in Svizzera, siano ridotte del 20%. Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta e spettano comunque anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.

PENSIONI, COSA CAMBIA DAL 2024 PER I LAVORATORI FRONTALIERI

Dal 2024 la legge sui nuovi lavoratori frontalieri prevede la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri.

Nell’ambito della dichiarazione dei redditi il lavoratore frontaliere potrà, quindi, fruire della deducibilità di tali contributi nell’importo risultante dalla documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro, come la busta paga o altra documentazione ufficiale.

NOVITÀ DAL 2024 SU ASSEGNI FAMILIARI

Cosa cambia per i nuovi frontalieri dal 2024 sugli assegni familiari? L’Assegno per il nucleo familiare corrisposto a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa, sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

NASPI, COSA CAMBIA PER I LAVORATORI FRONTALIERI

La Legge 13 giugno 2023, n. 83 cambia la modalità di calcolo della NASPI, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione che offre un sostegno economico ai disoccupati e che spetta ai lavoratori con contratto subordinato che, involontariamente, hanno perso l’occupazione.

Ecco le nuove regole valide dal 2024 per i nuovi frontalieri:

  • in caso di disoccupazione, questa deve essere equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi 3 mesi, a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera;

  • la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come l’importo della NASPI per i lavoratori italiani. Per sapere come funziona la NASPI e come si calcola, vi consigliamo di leggere la nostra guida.

OK ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Per consentire la corretta applicazione dell’accordo è necessario prevedere un regolare scambio di informazioni tra Italia e Svizzera. Ovvero, l’iter prevede che:

  • i due Stati contraenti si scambieranno in formato elettronico, entro il 20 marzo 2024, le informazioni necessarie per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione;

  • lo Stato di residenza potrà quindi determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere in base ai tali dati e consentire, nel caso dell’Italia, di facilitare l’assolvimento degli obblighi fiscali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati da scambiarsi entro il 20 marzo 2024 includono:

  • il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;

  • per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza;

  • il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;

  • l’ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

  • l’ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;

  • il totale dell’imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

  • il nome, l’indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

Resa comunque garantita la segretezza delle informazioni che vengono comunicate solo alle persone o autorità, come tribunali e autorità amministrative, che si occupano dell’accertamento, della riscossione o dei relativi procedimenti o ricorsi.

VIA AI CONTROLLI CON LA COMMISSIONE MISTA

L’articolo 6 della Legge 13 giugno 2023, n. 83  conferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amichevole composizione, i problemi relativi all’interpretazione o

applicazione dell’Accordo, anche attraverso la costituzione di una Commissione mista. Questa Commissione si incontrerà almeno una volta all’anno o entro tre mesi dalla richiesta presentata da uno dei due Stati contraenti. In ogni caso un residente di  uno dei due Stati può sottoporre il proprio caso di eventuale imposizione non conforme all’Accordo alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine dall’articolo 26 della Convenzione del 1976.

AIUTI AI COMUNI DELLE AREE DI FRONTIERA

La Legge 13 giugno 2023, n. 83 stabilisce che ai Comuni italiani di frontiera spetta un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo ottenuto per l’anno 2019 relativamente ai trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base all’Accordo del 3 ottobre 1974. Dal 2025 in poi, i Comuni di frontiera citati, riceveranno gli stessi fondi per il medesimo motivo.

SMART WORKING E FRONTALIERI

Per quanto riguarda la tematica Smart Working e frontalieri, l’Agenzie delle Entrate ha reso disponibile un vademecum per la corretta tassazione del lavoro da remoto e considerando la nuova convenzione tra Italia e Svizzera.

L’Agenzie delle Entrate ha spiegato come funziona la tassazione dei redditi legati al lavoro svolto da remoto, in particolare dall’estero, e di quelli prodotti dai lavoratori frontalieri. Per consultare la circolare e la guida con le regole dell’Agenzia delle Entrate vi invitiamo a leggere l’approfondimento su smart working e frontalieri.

RIFERIMENTI NORMATIVI

GUIDE UTILI PER TROVARE LAVORO IN SVIZZERA

Gli italiani interessati al lavoro in Svizzera che desiderano avere maggiori informazioni possono leggere la guida su come lavorare in Svizzera, con tante informazioni utili sul costo della vita, sui permessi di lavoro, sul salario minimo in Svizzera e su come cercare e trovare lavoro.

Sono disponibili inoltre gli approfondimenti sullo stipendio medio in Svizzera e quello sulle novità per lo smart working dei frontalieri.

Sono disponibili inoltre le seguenti guide:

Infine, mettiamo a disposizione la guida su pensioni all’estero e accertamento vita, che riassume le regole per chi lavora o ha lavorato fuori dall’Italia. Vi consigliamo di approfondire anche le novità riguardanti lo smart working per i frontalieri Italia Svizzera.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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