Sono entrate in vigore le nuove regole per lavoratori frontalieri in Svizzera.
Con la ratifica di accordi tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, la disciplina di riferimento è stata aggiornata, introducendo novità sia per il regime fiscale che per le modalità di lavoro agile.
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa prevede la legge e cosa cambia.
Indice:
CHI SONO I LAVORATORI FRONTALIERI
Nel contesto dei rapporti tra Italia e Svizzera, la definizione di lavoratori frontalieri è contenuta nell’Accordo entrato in vigore il 17 luglio 2023, che stabilisce criteri geografici, temporali e fiscali precisi per definire questa categoria.
Nel dettaglio, per essere considerato legalmente un frontaliere ai fini fiscali e previdenziali, devono coesistere i seguenti elementi:
- il lavoratore deve risiedere in un Comune che si trova, interamente o parzialmente, entro la fascia di 20 km dal confine con la Svizzera e deve, in linea di principio, ritornare ogni giorno al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
- l’attività lavorativa deve essere svolta in uno dei Cantoni svizzeri limitrofi (Grigioni, Ticino o Vallese). Tuttavia, come previsto dalla nuove regole per i lavoratori frontalieri, pubblicate nella nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, il lavoratore frontaliere può, in linea di principio, non rientrare quotidianamente nel proprio Stato di residenza fino a un massimo di 45 giorni all’anno per motivi professionali, senza perdere lo status giuridico di frontaliere.
TASSAZIONE LAVORATORI FRONTALIERI SVIZZERA
L’attuale normativa distingue inoltre i lavoratori in base alla data in cui hanno iniziato a lavorare in Svizzera, determinando un trattamento fiscale differente. Nel dettaglio, sono considerati “vecchi frontalieri“, coloro che:
- al 17 luglio 2023 svolgevano già un’attività di lavoro dipendente in Svizzera (o l’avevano svolta tra il 31/12/2018 e il 17/07/2023);
- risiedono in un Comune di frontiera (situati, totalmente o parzialmente, entro la fascia di 20 km dal confine con la Svizzera);
- beneficiano della tassazione esclusiva in Svizzera, quindi non pagano l’IRPEF in Italia fino alla pensione o al 2033, come previsto dalla Legge 83/2023.
Rientrano invece nella categoria di “nuovi frontalieri” coloro che:
- hanno iniziato l’attività lavorativa in Svizzera dopo il 17 luglio 2023;
- sono soggetti a tassazione concorrente, ovvero i loro redditi sono soggetti a imposta alla fonte (fino all’80%) che viene trattenuta dalla Svizzera, ma gli stessi devono essere dichiarati anche in Italia, dove viene applicata l’IRPEF con una franchigia di 10.000 euro e il recupero delle imposte già pagate all’estero (come previsto dal MEF – Accordo fiscale 2020).
Questa suddivisione è il pilastro dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2023. Il precedente accordo del 1974 prevedeva che i frontalieri residenti nei comuni di confine fossero tassati esclusivamente in Svizzera. La Svizzera poi “ristornava” (restituiva) all’Italia una parte del gettito (il 38,8%) per finanziare i servizi nei comuni di frontiera.
Le ragioni del cambiamento sono state principalmente due:
- il sistema di tassazione esclusiva era visto come un potenziale aiuto di Stato o una distorsione della concorrenza;
- un lavoratore italiano che lavorava in Svizzera pagava spesso molte meno tasse rispetto a un collega residente nello stesso pianerottolo che lavorava in Italia, a parità di reddito
Per evitare uno shock finanziario immediato a migliaia di famiglie che avevano basato mutui e spese sul netto salariale svizzero (più alto grazie alla bassa tassazione), i due Stati hanno concordato una clausola di salvaguardia. Per questi quindi – coloro lavoravano in Svizzera (o avevano lavorato tra il 2018 e il 2023) – al momento dell’entrata in vigore dell’accordo è stato deciso che il vecchio regime poteva essere mantenuto fino alla pensione (o al 2033 per alcuni aspetti tecnici).
Al contrario, per chi è entrato nel mercato del lavoro svizzero dopo il 17 luglio 2023, si applica il modello standard di tassazione internazionale: la tassazione concorrente. L’obiettivo è allineare gradualmente il carico fiscale dei frontalieri a quello dei lavoratori residenti in Italia, pur mantenendo alcuni incentivi (come la franchigia).
COSA CAMBIA NEL 2026
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026 della Legge n. 217 del 29 dicembre 2025, entrano ufficialmente nell’ordinamento italiano le nuove regole che modificano l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
La vera innovazione introdotta dal Protocollo riguarda infatti la possibilità per il lavoratore frontaliere di svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica del suo status giuridico.
Questo significa che un lavoratore residente in Italia e occupato in Svizzera può lavorare da casa fino a un quarto del tempo complessivo annuo (o mensile, a seconda dell’organizzazione aziendale) senza perdere la qualifica di lavoratore frontaliere e senza che scattino automaticamente nuove regole fiscali o contributive legate alla residenza.
Un altro aspetto centrale riguarda il trattamento fiscale delle giornate lavorate in modalità agile. Il Protocollo infatti stabilisce che il lavoro svolto da casa, in Italia, viene fiscalmente considerato come svolto in Svizzera, entro la soglia del 25%.
Questo evita:
- la doppia imposizione;
- la frammentazione delle basi imponibili;
- il rischio di contenziosi fiscali tra Stati;
- l’apertura di nuove posizioni fiscali ibride per i lavoratori.
Le modifiche introdotte dal Protocollo hanno efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2024. Prima della pubblicazione In Gazzetta Ufficiale, le regole sul telelavoro e sulla flessibilità dei frontalieri poggiavano su una sorta di anticipazione contenuta nella Legge di Bilancio 2025.
Con la pubblicazione del Protocollo internazionale, quella che era una misura “ponte” diventa una struttura giuridica stabile e condivisa tra Italia e Svizzera. In questo modo il quadro normativo viene allineato retroattivamente a una fase in cui il telelavoro transfrontaliero era già una realtà diffusa, soprattutto dopo la pandemia.
DIRITTI DEI LAVORATORI FRONTALIERI IN SVIZZERA
I diritti dei lavoratori frontalieri in Svizzera nel 2026 sono garantiti da un complesso sistema di accordi bilaterali e regolamenti europei (Regolamento CE n. 883/2004) che coprono l’ambito lavorativo, previdenziale e assistenziale.
Ecco una panoramica dettagliata dei principali diritti e delle prestazioni attive per l’anno in corso:
- a livello sanitario, il lavoratore frontaliere ha il diritto di scegliere dove assicurarsi (diritto di opzione) entro tre mesi dall’inizio dell’attività. Per godere dell‘assistenza sanitaria in Svizzera (LAMal), è previsto il pagamento di un premio fisso mensile, indipendentemente dal reddito. Per il 2026, il premio medio in Ticino ha subito un incremento del 7,1%, portando la spesa stimata tra 150 e 180 CHF al mese per gli adulti. Con il modulo S1, si ha diritto alle cure sia in Svizzera che in Italia. Al contrario, può mantenere la copertura esclusiva in Italia. Tuttavia, dal 2026 è operativa la tassa sulla salute per i “vecchi frontalieri” (coloro che non pagano IRPEF in Italia), che consiste in un contributo variabile tra il 3% e il 6% del reddito netto;
- in caso di licenziamento o cessazione involontaria del rapporto di lavoro, il diritto alla disoccupazione è così regolato: L’indennità è erogata dallo Stato di residenza (Italia), nonostante i contributi siano stati versati in Svizzera. Il lavoratore deve richiedere alla Cassa Disoccupazione svizzera il documento U1 (che attesta i periodi di lavoro) e presentare domanda di NASpI all’INPS entro 68 giorni. La NASpI 2026 è calcolata sulla base degli ultimi 4 anni di stipendio, con un massimale mensile che per l’anno in corso si attesta intorno ai 1.500 euro lordi;
- il frontaliere ha diritto agli assegni familiari svizzeri, che sono generalmente più elevati di quelli italiani. Secondo la Legge federale (LAFam), l’assegno per i figli è di almeno 215 CHF al mese, mentre l’assegno di formazione (per figli dai 15 ai 25 anni) è di almeno 268 CHF. Se l’altro genitore lavora in Italia e percepisce l’Assegno Unico, la Svizzera integra la differenza se l’importo svizzero è superiore (Fonte: Fiscomania).
Per quanto riguarda il sistema pensionistico, quello svizzero si basa su tre pilastri a cui il frontaliere ha pieno diritto:
- 1° Pilastro (AVS): Assicurazione statale obbligatoria. Garantisce una rendita minima dopo almeno un anno di contributi;
- 2° Pilastro (LPP – Cassa Pensione): Previdenza aziendale obbligatoria per redditi sopra i 22.050 CHF. In caso di cessazione definitiva dell’attività in Svizzera, è possibile riscattare la parte sovra-obbligatoria in contanti;
- 3° Pilastro: Previdenza privata facoltativa, con vantaggi fiscali limitati per i frontalieri in base al loro status fiscale.
A partire dal 9 febbraio 2026, con la ratifica definitiva del Protocollo aggiuntivo, il lavoratore ha il diritto di svolgere fino al 25% del proprio orario lavorativo da casa in Italia senza perdere lo status di frontaliere e senza variazioni nella tassazione.
GUIDE UTILI PER TROVARE LAVORO IN SVIZZERA
Gli italiani interessati al lavoro in Svizzera che desiderano avere maggiori informazioni possono leggere la guida su come lavorare in Svizzera. Ci sono tante informazioni utili sul costo della vita, sui permessi di lavoro, sul salario minimo in Svizzera e su come cercare e trovare lavoro. Da leggere anche le novità per lo smart working dei frontalieri.
Sono disponibili inoltre le seguenti guide:
- Aziende che assumono in Svizzera, quali sono e come candidarsi.
- Lavorare in banca in Svizzera, come fare e come candidarsi.
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