Con il Decreto Omnibus divenuto Legge, arrivano alcune novità riguardo la tassazione dei lavoratori frontalieri in Svizzera.
Queste nuove norme sono andate ad assorbire le disposizioni previste dal DDL sui lavoratori frontalieri in Svizzera, che invece intervenivano sul telelavoro e anche un regime fiscale opzionale per alcuni dei cosiddetti “vecchi frontalieri”.
In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato, cosa prevede la legge che disciplina l’attività dei lavoratori frontalieri Svizzera – Italia e quali sono le novità introdotte a integrate dal decreto Omnibus.
Indice:
CHI SONO I LAVORATORI FRONTALIERI
Per “lavoratore frontaliere” si intende una persona fisica che è fiscalmente residente in un Comune i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato. Inoltre deve svolgere un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e deve ritornare, in linea di principio, quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
La definizione è quella della Legge 13 Giugno 2023, n. 83 sui lavoratori frontalieri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 30-6-2023. Tale legge ratifica l’accordo del 23 Dicembre 2020 stipulato tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.
La legge, a cui si affianca il Decreto Omnibus 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024 (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2024), poi convertito in Legge come spieghiamo in questa guida. A prevedere le modifiche precedentemente era stato il DDL frontalieri approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 Giugno 2024. Tali norme, nella parte relativa alla tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera si applicano dal 2024:
- ai “nuovi frontalieri” (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell’accordo, ossia il 1° Luglio 2023);
- ai fuori fascia (cioè coloro che non possiedono i requisiti per essere frontalieri pur lavorando nell’altro stato). Sono ad esempio italiani che risiedono a più di 20km dal confine e lavorano in Svizzera e che fino al 2023 erano soggetti alla doppia tassazione.
Non si rivolge ai vecchi frontalieri, ossia coloro che lavorano in Svizzera da prima del 1° Luglio 2023, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambio di lavoro, che però deve essere sempre sul territorio svizzero.
Per una migliore comprensione specifichiamo che:
- secondo il meccanismo delineato dall’accordo del 1974 tra Italia e Svizzera, i soggetti cosiddetti “vecchi frontalieri” sono tassati alla fonte solo dal fisco elvetico. Si prevede infatti, la tassazione esclusiva in Svizzera dei redditi di lavoro dipendente svolto nei Cantoni frontalieri dello Stato svizzero dai residenti nei Comuni italiani di frontiera, a fronte di una compensazione finanziaria a favore degli stessi Comuni italiani (il cosiddetto “meccanismo dei ristorni”, come da articoli 2-5 dell’Accordo del 1974);
- tale regime fiscale continuerà ad applicarsi ai “vecchi frontalieri”, anche secondo l’accordo del 2020, con specifiche regole per i cosiddetti “ristorni” o il regime speciale che vi spieghiamo più avanti;
- i soggetti “fuori fascia” che non vivono nei Comuni di frontiera e però prestano lavoro in Svizzera pagano anch’essi le imposte nel territorio elvetico, ma permane l’obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. Essi sono soggetti a IRPEF sul reddito svizzero, ma grazie al nuovo accordo avranno una doppia agevolazione. Ossia, il credito d’imposta per quanto già pagato all’estero e una franchigia fiscale, nel 2023 pari a 7.500 euro e che è stata aumentata a 10.000 euro dal 2024.
Ma cosa è cambiato per i lavoratori interessa da questo accordo? Chi lavora in Svizzera deve pagare le tasse in Italia? Vediamolo insieme.
COSA CAMBIA NEL 2024 PER I FRONTALIERI IN SVIZZERA
Con il Decreto Omnibus 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Agosto 2024 (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2024) e la sua versione convertita in Legge spiegata in questa guida, sono andate a convergere le regole già previste ha DDL frontalieri. Questo Disegno di Legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 Giugno 2024. In sostanza, le nuove disposizioni prevedono che per i frontalieri in Svizzera, quello che cambia, è il regime di tassazione che viene loro applicato.
Ricordiamo che, dal 2024, è entrato in vigore il nuovo accordo per i lavoratori frontalieri Svizzera – Italia che prevede il via alla tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro.
Cosa significa tassazione concorrente? Vuol dire che la tassazione viene suddivisa in parte in Svizzera e in parte in Italia. In particolare, l’accordo prevede che dal 2024 i frontalieri italiani assunti dal 1° Luglio 2023 vengono tassati per l’80% nel Paese dove lavorano (ossia in Svizzera) e per il 20% nello Stato dove risiedono (ossia in Italia).
La normativa, però, così come integrata dagli ultimi interventi del legislatore, ora prevede:
- l’introduzione di un’imposta sostitutiva del 25% sulle imposte già versate in Svizzera per i lavoratori frontalieri italiani. Inizialmente, l’imposta era prevista al 4% sui redditi e il cambiamento è stato fatto per rendere l’imposta più progressiva, ovvero – come hanno richiesto i sindacati – l’imposta è modificata per aumentare proporzionalmente con l’aumentare del reddito o delle imposte già pagate. A stabilirlo ufficialmente è l’articolo 6 del Decreto Omnibus 2024;
- l’imposta sostitutiva del 25% estesa anche ai cosiddetti “vecchi frontalieri”, residenti in una specifica lista di comuni, indicata nell’allegato 2 del DDL. In origine, l’accordo Italia-Svizzera del 1974 stabiliva una lista di comuni italiani situati lungo il confine con la Svizzera, i cui residenti lavoravano in Svizzera e godevano di trattamenti fiscali particolari. Questi comuni erano definiti “comuni frontalieri”. Nel 2020, l’Italia e la Svizzera hanno siglato un nuovo accordo che ha ampliato la lista dei comuni italiani considerati frontalieri, includendo altri comuni che, pur trovandosi vicini al confine, non erano stati inclusi nell’accordo del 1974. Questi sono chiamati “nuovi comuni di frontiera”. Tuttavia, i lavoratori frontalieri che risiedevano nei nuovi comuni aggiunti nel 2020 (chiamati “vecchi frontalieri”) non erano coperti dalle nuove disposizioni, creando così una disparità di trattamento. Il Decreto Omnibus 2024, quindi, è intervenuto per correggere questa discriminazione;
- l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 25% anche ai lavoratori frontalieri residenti nei nuovi comuni di frontiera delle province di Brescia e Sondrio. Nel dettaglio, per beneficiare di questa imposta, i lavoratori devono risiedere nei nuovi comuni riconosciuti come frontalieri dall’accordo del 2020 e lavorare nei cantoni svizzeri del Ticino, del Vallese o dei Grigioni, rispettando le stesse condizioni previste per i frontalieri dei comuni originari.
- che per accedere all’imposta sostitutiva, il lavoratore debba essere qualificato come frontaliere secondo l’accordo Italia – Svizzera del 2020. Ricordiamo inoltre che il DDL frontalieri approvato il 24 Giugno riconosce la qualifica di lavoratore frontaliero anche a colui che effettua, nella misura massima del 25%, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza, come spieghiamo in questa guida. Inoltre, qualora il lavoratore opti per l’imposta sostitutiva, le imposte già pagate in Svizzera non possono essere detratte dalle imposte italiane, rappresentando una deroga rispetto alla normativa fiscale italiana generale. Tuttavia, è prevista la possibilità di detrarre il 20% dei contributi previdenziali versati dall’imposta sostitutiva, rendendo il sistema più equo e incentivando la contribuzione previdenziale.
- una deroga alla normativa generale sulle imposte già pagate in Svizzera sui redditi tassati, che non possono essere detratte dalle imposte italiane, anche se restano comunque soggetti a certe disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Queste includono, ad esempio, regole per i residenti italiani che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Sistema Sanitario Italiano (SSN). Ciò significa che, anche con l’applicazione dell’imposta sostitutiva, continuano ad applicarsi alcune norme specifiche, come le condizioni per l’assistenza sanitaria e altri obblighi fiscali.
Infine, è previsto che l’opzione per l’imposta sostitutiva deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi, che deve essere pagata entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte sul reddito.
Inoltre, come già introdotto dalla Legge 13 Giugno 2023, n. 8 è in vigore anche il cosiddetto “principio di reciprocità” sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. Ossia, a differenza del precedente accordo del 1974, che regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l’Accordo del 2020 ratificato con la legge n.8 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
Scopriamo i dettagli.
LAVORATORI FRONTALIERI SVIZZERA E TASSAZIONE
La tassazione, secondo quanto stabilito dalla Legge 13 Giugno 2023, n. 83 e aggiornato dal DDL frontalieri approvato il 24 Giiugno 2024, dal 2024 funziona secondo queste regole:
- è in vigore una tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l’attività lavorativa è svolta. In pratica, i frontalieri italiani pagano l’80% delle tasse nello Stato in cui lavorano (la Svizzera) e il 20% in quello in cui risiedono (l’Italia). Ricordiamo che la normativa in vigore nel 2023 prevedeva che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia, a non più di 20 km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia, siano tassati esclusivamente in Svizzera. La tassazione illustrata si applica solo ai “nuovi frontalieri”. Cioè a coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo. Ossia, il 1° Luglio 2023;
- i soggetti residenti in Italia (non frontalieri, chiamati anche “fuori fascia” o “vecchi frontalieri”) che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 Dicembre 2018 e il 1° Luglio 2023 rientrano nel regime transitorio applicabile ai cosiddetti “nuovi frontalieri”;
- è fissata la franchigia di non imposizione fiscale, aumentata rispetto al 2023, dai 7.500 euro a 10.000 euro per tutti i nuovi lavoratori frontalieri italiani. Specifichiamo, per chi non ne fosse a conoscenza, che la franchigia è quell’importo minimo, fissato dalla legge o dalla normativa, entro il quale il contribuente non è tenuto a pagare le tasse. Ossia, al di sotto di tale importo, non vi è alcun prelievo fiscale. Invece, al di sopra dello stesso importo il prelievo si applica solo sulla parte eccedente la franchigia;
- i “vecchi frontalieri” continuano a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera però è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria (i cosiddetti ristorni) a favore dei Comuni italiani di confine. È pari al 40% dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data (31 Dicembre 2033), la Svizzera conserva la totalità del gettito fiscale.
Queste norme sono state ora integrate dal Decreto Omnibus 2024 convertito in Legge che non modifica la disposizione. Il testo ha introdotto nuove disposizioni significative in materia di tassazione dei redditi, ma solo per alcune categorie di lavoratori frontalieri.
In particolare, ai cosiddetti “vecchi frontalieri”, ovvero quei lavoratori italiani che risiedono nei comuni italiani vicini al confine con la Svizzera e che lavorano nei cantoni svizzeri, si applica un’imposta sostitutiva del 25%. Parliamo dei frontalieri residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese e sono inseriti nei Comuni dell’allegato 2 del DDL, ovvero i “nuovi” comuni di frontiera. Per loro questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto a una proposta iniziale, che prevedeva un’aliquota del 4% sui redditi.
L’accordo del 2020 tra Italia e Svizzera ha ampliato la lista dei comuni italiani definiti come “comuni frontalieri”. Tale elenco include nuovi comuni rispetto a quelli originariamente considerati nel vecchio accordo del 1974. Tuttavia, secondo il nuovo accordo, i lavoratori frontalieri che risiedono nei comuni aggiunti nel 2020 non erano coperti dalle stesse disposizioni fiscali previste per i residenti nei comuni “storici”. Questo ha creato una situazione di disparità e discriminazione fiscale per i lavoratori residenti nei nuovi comuni. Infatti, questi ultimi si trovavano a pagare imposte diverse rispetto ai loro colleghi residenti nei comuni già riconosciuti come frontalieri dal 1974.
Per risolvere questa disparità, il Governo italiano ha inizialmente proposto un disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel Giugno 2024. Successivamente è stato incluso nelle disposizioni del Decreto Omnibus 2024 convertito in Legge.
Queste disposizioni si applicano, però, a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
QUANTO PAGA DI TASSE UN FRONTALIERE IN SVIZZERA
Come accennato, per i nuovi frontalieri (cioè quelli contrattualizzati dal 1° luglio 2023), e anche per i “fuori fascia” che sono uguagliati ai nuovi frontalieri, la Legge 13 Giugno 2023, n. 83 fissa il criterio generale della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza.
In linea con quanto anticipato dalla Convenzione del 1976 sulle doppie imposizioni fiscali, la norma cioè dispone che:
- lo Stato dove l’attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte. Ai sensi del nuovo accordo l’imposta applicata non può eccedere l’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni locali sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. In pratica, il frontaliere italiano pagherà un’imposta sui redditi pari al massimo dell’80% di quella che avrebbe dovuto pagare in base alle leggi svizzere;
- lo Stato di residenza tassa a sua volta il reddito, tenendo conto delle imposte prelevate alla fonte ed eliminando così la doppia imposizione. Cioè, lo Stato di residenza (nel nostro caso quello italiano) riconosce al lavoratore un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera. Pertanto il frontaliere dovrà così pagare le tasse solo sui redditi ottenuti ma non tassati nell’altro Stato, ovvero solo su quel 20% esentato.
La Legge 13 Giugno 2023, n. 83, infatti, stabilisce che la Svizzera, nella determinazione della base imponibile (al fine di evitare le doppie imposizioni), deve prendere in conto le imposte prelevate riducendo di quattro quinti l’importo lordo del salario, stipendio o altra remunerazione ricevuti dal lavoratore fiscalmente residente in Svizzera.
ESEMPIO TASSAZIONE FRONTALIERI SVIZZERA
Facciamo un esempio pratico per chiarire il funzionamento della tassazione per i lavoratori frontalieri che rientrano nelle regole in vigore dal 2024.
Nel caso di un lavoratore frontaliere con un reddito lordo di 120.000 euro, residente a Cernobbio e impiegato a Mendrisio, sarà tassato come segue:
- l’imposta in Svizzera, ipotizzata al 15%, sarà ridotta all’80%, risultando in 14.400 euro;
- in Italia, il reddito residuo sarà tassato secondo gli scaglioni IRPEF italiani, con un credito d’imposta per le imposte pagate in Svizzera.
LISTA COMUNI FRONTALIERI 2024
Il DDL frontalieri rende nota la lista dei Comuni valida nel 2024. Ossia, quelli specificati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 del DDL frontalieri 2024.
La Legge 13 Giugno 2023, n. 83 sui lavoratori frontalieri chiariva già che come “area di frontiera” per l’Italia si intendono:
- Provincia autonoma di Bolzano;
- Regione Lombardia;
- Regione Piemonte;
- Regione Valle d’Aosta.
Per “aree di frontiera” della Svizzera, invece, si intendono i seguenti cantoni:
- Grigioni;
- Ticino;
- Vallese.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 13 Giugno 2023, n. 83 (Pdf 137 Kb) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 30-6-2023;
- Accordo del 23 Dicembre 2020 (Pdf 4 Mb);
- Protocollo del 23 Dicembre 2020 (Pdf 309 Kb);
- Accordo del 3 Ottobre 1974;
- Convenzione del 1976 sulle doppie imposizioni fiscali;
- Testo bozza (Pdf 26 Kb) del DDL frontalieri 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 Giugno 2024, illustrato in questa nota stampa;
- Allegato 1 e Allegato 2 del DDL frontalieri 2024;
- Testo finale del Decreto Omnibus 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Agosto 2024 (GU Serie Generale n.186 del 09-08-2024);
- Testo finale del Decreto Omnibus 2024 convertito in Legge.
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