DDL PMI 2026 in GU, nuovi aiuti per le imprese dal 7 aprile: cosa prevede e testo spiegato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DDL PMI 2026, che introduce importanti aiuti e novità per le imprese

Decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DDL PMI 2026. 

Il provvedimento, noto come “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, introduce un ampio pacchetto di misure volte a sostenere l’aggregazione, la competitività e la semplificazione amministrativa per il tessuto produttivo italiano.

Il provvedimento entra in vigore il 7 aprile 2026.

In questo articolo vi illustriamo quali sono le novità, cosa prevede e mettiamo a vostra disposizione il testo PDF, scaricabile e consultabile alla fine dell’articolo.

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COSA PREVEDE IL DDL PMI 2026

Con il DDL PMI 2026 il legislatore riconosce nuovi incentivi fiscali alle reti d’impresa, un supporto finanziario specifico per il settore della moda e nuove forme di aggregazione mutualistica (centrali consortili).

Inoltre, vengono introdotti strumenti per favorire il ricambio generazionale, come il part-time agevolato per l’accompagnamento alla pensione e semplificazioni in ambito di sicurezza sul lavoro per le micro e piccole imprese, ma anche una maggiore agevolazione per l’accesso al credito tramite il riordino dei confidi e la valorizzazione del magazzino.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio, punto per punto, le novità.

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1) AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RETI DI IMPRESE

Grazie ai fondi stanziati dal DDL, le imprese che aderiscono a un contratto di rete possono beneficiare della sospensione d’imposta su una quota degli utili destinati a un fondo patrimoniale per investimenti.

Il limite massimo di decontribuzione è fissato a 1.000.000 di euro annui per beneficiario e il beneficio è fruibile entro un limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Questa misura mira a incentivare la cooperazione tra piccole realtà, permettendo loro di raggiungere una massa critica necessaria per l’innovazione senza perdere l’autonomia giuridica.

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2) MODIFICA AL FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Il testo riforma anche la gestione del Fondo per supportare il salvataggio di imprese con marchi storici (oltre 20 dipendenti) o grandi società di capitali (minimo 250 dipendenti) in difficoltà economico-finanziaria. Per attivare l’intervento del Fondo, le imprese devono presentare un programma di ristrutturazione o un piano industriale che dimostri la sostenibilità del recupero nel medio periodo.

Secondo i dati riportati nel provvedimento, l’efficacia di tali interventi è monitorata annualmente per garantire che le risorse pubbliche non siano destinate a “aziende zombie”, ma a realtà con reali prospettive di rilancio.

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3) MISURE FINANZIARIE PER IL SETTORE DELLA MODA

Vengono stanziati fino a 100 milioni di euro per programmi di sviluppo nella filiera della moda. I progetti devono avere un valore tra 1 e 20 milioni di euro e privilegiare l’uso di semilavorati italiani o europei.

4) CENTRALI CONSORTILI ED ENTI MUTUALISTICI DI SISTEMA

Si riconosce lo status di “enti mutualistici di sistema” alle centrali consortili che coordinano MPMI già riunite in consorzi. Il Ministero può riconoscerne al massimo cinque, basate su requisiti di territorialità e mutualità.

Fino ad oggi, le piccole e medie imprese potevano riunirsi in consorzi per partecipare ad appalti o acquistare materie prime. Con la nuova legge, nasce un livello superiore di coordinamento: la centrale consortile. Si tratta di un “consorzio di consorzi” che ha lo scopo di accrescere l’innovazione e la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

5) MODIFICA CODICE CONTRATTI PUBBLICI

Il DDL modifica il Codice dei contratti pubblici per estendere alcune tutele e procedure ai consorzi di cooperative, artigiani e consorzi stabili.

La modifica chiarisce che le disposizioni di favore e le semplificazioni previste per i consorzi stabili (quelli formati da non meno di tre imprenditori che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a cinque anni) si applicano anche ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi tra imprese artigiane.

In precedenza, alcune stazioni appaltanti limitavano l’applicazione di determinati benefici ai soli consorzi stabili “ordinari”. Con questa modifica, si riconosce la natura strutturale e la solidità anche dei consorzi cooperativi e artigiani, permettendo loro di partecipare alle gare con le stesse agevolazioni.

Viene inoltre blindata la possibilità per il consorzio di sommare i requisiti (fatturato, attrezzature, certificazioni) delle singole imprese consorziate per raggiungere le soglie richieste dai bandi di gara. Infine, si definiscono procedure più chiare per la sostituzione di una delle imprese esecutrici all’interno del consorzio in caso di perdita dei requisiti durante l’appalto, evitando l’esclusione automatica dell’intero consorzio dalla gara o dal contratto.

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6) PART-TIME INCENTIVATO PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

L’articolo 6 della legge introduce una misura sperimentale per il biennio 2026-2027, per gestire il delicato passaggio di competenze tra generazioni all’interno delle piccole realtà produttive. Si tratta del part time incentivato, che da la possibilità di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti “senior” senza che questi subiscano una penalizzazione sulla futura pensione, a fronte di una nuova assunzione giovanile.

Possono accedere alla misura i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto a tempo pieno e indeterminato, che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 1° gennaio 2028 e lavorano per un’azienda con un numero di dipendenti non superiore a 50.

Per la quota di orario non prestata, lo Stato riconosce la contribuzione figurativa. Ai fini del calcolo della pensione, il periodo di part-time viene considerato come se il lavoratore avesse continuato a lavorare a tempo pieno. Quindi il datore di lavoro è sollevato dal versamento dei contributi sulla parte di stipendio “tagliata”, riducendo il costo del lavoro.

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7) DELEGA AL GOVERNO SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI CONFIDI

L’articolo 7 della Legge n. 34/2026 conferisce al Governo una delega legislativa di ampia portata per riformare il sistema dei Confidi (Consorzi di garanzia collettiva dei fidi). L’obiettivo è trasformare questi enti da semplici prestatori di garanzie a veri e propri consulenti finanziari per le piccole imprese.

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8) VALORIZZAZIONE A FINI FINANZIARI DEI BENI DI MAGAZZINO

Il DDL riconosce alle imprese la possibilità di utilizzare lo stock di magazzino come sottostante per operazioni di cartolarizzazione. Le PMI possono ora cedere i propri beni mobili (inclusi i prodotti in corso di lavorazione o quelli futuri) a una società veicolo per ottenere finanziamenti immediati. Questo strumento è particolarmente prezioso per i settori a rotazione lenta o con cicli produttivi lunghi, poiché trasforma asset “statici” in capitale circolante senza dover attendere la vendita finale del prodotto.

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9) ESONERO DALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER CARRELLI ELEVATORI

il legislatore ha anche sospeso l’obbligo assicurativo per i veicoli professionali. I carrelli elevatori e le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente in spazi privati o aree aziendali/portuali non aperte al pubblico sono esonerati dalla polizza RC Auto obbligatoria per la circolazione stradale. Resta invece fermo l’obbligo di copertura per la responsabilità civile verso terzi, ma la norma elimina l’onere di una polizza specifica per veicoli che non accedono mai alla rete viaria pubblica.

10) MODELLI SEMPLIFICATI DI SICUREZZA E FORMAZIONE CIG

Col fine di ridurre gli oneri burocratici senza abbassare i livelli di tutela, l’INAIL è stata incaricata di redigere modelli di gestione della salute e sicurezza (MOG) specifici per le micro e piccole imprese. Una novità di rilievo riguarda la formazione: i datori di lavoro possono ora erogare i corsi obbligatori sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione dei dipendenti. Inoltre, viene dato il via libera ufficiale all’uso di tecnologie di simulazione e realtà virtuale per l’addestramento ai rischi.

11) SALUTE E SICUREZZA PER LE PRESTAZIONI IN MODALITÀ AGILE

La nuova normativa semplifica la gestione della sicurezza per i lavoratori in smart working che operano in ambienti esterni all’azienda (es. abitazioni private). Il datore di lavoro non ha più l’obbligo di ispezione fisica del locale, ma assolve i propri compiti consegnando annualmente un’informativa scritta sui rischi generali e specifici. Il lavoratore, dal canto suo, ha il dovere di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione previste.

12) VERIFICHE DI ATTREZZATURE

L’articolo 12 della nuova legge aggiorna invece le scadenze per la sicurezza delle attrezzature agricole. Viene introdotta cioè la verifica triennale obbligatoria per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e per quelle specifiche per il lavoro nei frutteti. Questo adeguamento mira a ridurre gli infortuni in un settore ad alto rischio, garantendo che i macchinari utilizzati in condizioni spesso sconnesse siano sempre efficienti.

13) OPERATORI DELLA DISTRIBUZIONE NEL SETTORE HORECA

Con il DDL PMI 2026 viene istituita la figura dell’operatore della distribuzione alimentare HORECA (Hotel, Restaurant, Café). Per rientrare in questa categoria, l’impresa deve dimostrare che almeno il 70% del proprio fatturato degli ultimi tre anni derivi dalla distribuzione di prodotti verso esercizi di ricettività e ristorazione. La definizione permette a queste imprese di accedere a tavoli tecnici e politiche di sostegno specifiche per la filiera dell’ospitalità.

14) RIACQUISTO DELLE AREE CEDUTE DAI CONSORZI INDUSTRIALI

Per contrastare il degrado industriale e favorire il riuso degli spazi, il legislatore ha potenziato i poteri di riacquisto dei consorzi di sviluppo industriale. I tempi per esercitare il diritto di riscatto sulle aree cedute ma non utilizzate scendono da 5 a 3 anni. In caso di cessazione dell’attività produttiva in stabilimenti già esistenti, il termine per il riacquisto si riduce drasticamente a 18 mesi.

15) PIÙ TUTELE PER ARTIGIANATO E MADE IN ITALY

Il Governo è stato delegato di riscrivere la legge quadro sull’artigianato del 1985. La riforma dovrà allineare la definizione di impresa artigiana alle sfide moderne, valorizzando non solo il lavoro manuale ma anche l’apporto creativo, progettuale e tecnologico dell’imprenditore. Si punta inoltre a incentivare il passaggio generazionale e l’aggregazione tra botteghe tramite contratti di rete.

Viene inoltre introdotta una forte tutela legale contro il “falso artigianato”. Pertanto, diventa vietato l’utilizzo di termini come “artigiano”, “artigianale” o “scuola d’artigianato” nella pubblicità o nelle insegne se l’impresa non è iscritta all’albo delle imprese artigiane. Chi viola questa norma rischia sanzioni pesanti, che partono da 25.000 euro e possono arrivare all’1% del fatturato annuo dell’impresa.

Al fine si tutelare il Made in Italy, l’articolo 17 del DDL avvia un processo di modernizzazione per il settore brassicolo. Rimanda a un futuro decreto del Ministero dell’agricoltura il compito di definire i nuovi parametri analitici per le diverse tipologie di birra. Questa mossa abroga formalmente le normative obsolete del 1970, permettendo ai produttori italiani (soprattutto i micro-birrifici) di competere con standard qualitativi più flessibili e aggiornati.

16) FINALITÀ DELLA LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI

La legge riconosce la reputazione online come un asset fondamentale per le PMI del turismo. Per questo motivo stabilisce che il contrasto alle recensioni illecite è prioritario per garantire la concorrenza leale. Le norme mirano a punire non solo chi scrive false recensioni dietro compenso, ma anche le piattaforme che non adottano misure minime di verifica.

Infatti, vengono definiti i criteri per una recensione legale, che per essere considerata tale deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla fruizione del servizio e da un utente reale (non bot). È vietato pubblicare recensioni in cambio di sconti, regali o favori. Inoltre, per garantire che il giudizio sia attuale, la validità massima di una recensione sulle piattaforme è fissata in due anni.

Inoltre, viene stabilito il divieto assoluto di compravendita di interazioni digitali (recensioni, “like” o visualizzazioni artefatte). L’Antitrust (AGCM) riceve pieni poteri per indagare e sanzionare le imprese e gli intermediari che alimentano il mercato delle recensioni a pagamento, considerate una pratica commerciale scorretta.

L’AGCM dovrà pubblicare linee guida periodiche per istruire le imprese sulle corrette modalità di gestione dei feedback online. Viene inoltre istituito un sistema di monitoraggio annuale per analizzare l’evoluzione del fenomeno delle false recensioni e l’efficacia delle sanzioni irrogate. Per evitare un caos normativo retroattivo, le nuove regole (inclusa la validità biennale) si applicano esclusivamente alle recensioni pubblicate dopo l’entrata in vigore della legge. I database storici delle piattaforme non subiranno cancellazioni automatiche immediate per i contenuti pregressi.

17) DELEGA PER IL RIORDINO DI START-UP E PMI INNOVATIVE

Il Governo ha ricevuto anche delega per creare un “Testo Unico dell’Innovazione”. L’obiettivo è eliminare la frammentazione normativa tra start-up innovative, spin-off universitari e incubatori, creando un set di regole unico e semplificato che faciliti gli investimenti in capitale di rischio e la crescita delle giovani imprese.

18) MODIFICHE AL GARANTE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Con il DDL PMI 2026 viene potenziata poi l’attività del Garante delle PMI con l’introduzione dei “Reality Checks”. Prima di approvare nuove norme che impattano sulle imprese minori, il Garante dovrà consultare esperti e rappresentanti di categoria per simulare gli effetti reali della burocrazia sull’operatività quotidiana, prevenendo l’introduzione di ostacoli inutili.

19) MISURE PER I CENTRI URBANI E INVESTIMENTI ESTERI

L’ultima misura eleva da 20.000 a 30.000 abitanti la soglia dei comuni che possono beneficiare di incentivi per la riqualificazione dei centri storici. Inoltre, il testo promuove l’attrattività dei piccoli borghi e delle aree interne per i “nomadi digitali” e i lavoratori stranieri da remoto, equiparando la loro attrazione a quella dei grandi investitori esteri.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL DDL PMI 2026

Il DDL PMI è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026. Come di consueto per le leggi ordinarie, il testo rispetta il periodo di vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione prima di diventare pienamente operativo.

Di conseguenza, il provvedimento entra in vigore il 7 aprile 2026.

TESTO PDF

Per approfondire, mettiamo a vostra disposizione il testo PDF del DDL PMI 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 (GU n.68 del 23-3-2026), che potete scaricare e consultare in questa pagina.

ALTRI INTERESSANTI APPROFONDIMENTI

E a proposito di interventi legislativi che possono interessare imprese e datori di lavoro, vi consigliamo di leggere il decreto bollette 2026 e il decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Interessanti anche le novità introdotte dal decreto Milleproroghe 2026 convertito in legge.

Per scoprire altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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