Esenzioni fiscali e IVA nel lavoro sportivo, come funzionano: le nuove linee guida per ASD e SSD

Dalla soglia dei 15.000 euro ai rimborsi ai volontari: la guida ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per associazioni e società sportive dilettantistiche

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Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come procedere con l’applicazione pratica di esenzioni, rimborsi e adempimenti legati a IVA, IRAP e imposte sui redditi per il lavoro sportivo.

Si tratta di misure introdotte dalla riforma dello sport (D.lgs. n. 36/2021) e che hanno un impatto diretto sull’operatività di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).

In questa guida vi illustriamo le linee guida e come gestire correttamente la fiscalità nel lavoro sportivo dilettantistico.

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ESENZIONI FISCALI E IVA LAVORO SPORTIVO, LE LINEE GUIDA DELL’ADE

Il documento di prassi non introduce nuove regole: risponde a sette questioni interpretative che negli ultimi anni hanno diviso gli operatori, fornendo agli uffici istruzioni per un comportamento uniforme.

In particolare, il documento: 

  • definisce con precisione il funzionamento della soglia di non imponibilità fissata a 15.000 euro annui per i compensi dei lavoratori dilettantistici e il corretto inquadramento dei rimborsi spese forfetari riconosciuti ai volontari, ammessi fino a un limite di 400 euro mensili;

  • fornisce risposte operative a numerosi quesiti riguardanti il trattamento fiscale dei compensi, le soglie di non imponibilità e i corretti adempimenti contabili;

  • garantisce uniformità nell’applicazione delle norme di settore.

Vediamo nel dettaglio, punto per punto, quali sono le direttive dell’AdE.

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COME FUNZIONA LA SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ DEI COMPENSI (15.000 EURO)

Uno dei pilastri della riforma è la soglia di esenzione fiscale per i lavoratori sportivi dilettantistici. La Circolare 7/E conferma che tale misura opera “a monte” sulla determinazione della base imponibile.

Vale la pena ricordare da dove si arriva: prima della riforma i compensi sportivi rientravano tra i redditi diversi disciplinati dall’articolo 67, lettera m), del TUIR, con una soglia di esenzione di 10.000 euro. Oggi sono a tutti gli effetti redditi di lavoro – dipendente, assimilato o autonomo – e la soglia è salita a 15.000 euro annui.

La soglia di 15.000 euro annui trova applicazione indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, includendo pertanto anche i rapporti di lavoro subordinato oltre a quelli autonomi (co.co.co.).

Era il dubbio principale posto all’Agenzia, perché la norma dell’articolo 36, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021 parla genericamente di “compensi di lavoro sportivo” senza distinguere. La risposta è netta: quello che conta è la natura sportiva dell’attività svolta nell’area del dilettantismo, non la forma contrattuale scelta dalle parti.

Per la parte di compenso eccedente i 15.000 euro, si applicano le regole ordinarie di tassazione previste per la specifica categoria reddituale di appartenenza.

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RIMBORSI FORFETARI AI VOLONTARI SPORTIVI

La gestione dei volontari richiede particolare attenzione, specialmente in presenza di altri compensi sportivi percepiti dal medesimo soggetto durante l’anno. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, infatti, i rimborsi forfetari erogati ai volontari entro il limite di 400 euro mensili non costituiscono reddito per il percipiente.

Tali rimborsi concorrono al raggiungimento della soglia di esenzione dei 15.000 euro. Quindi, se un volontario ha già percepito compensi sportivi che, sommati ai rimborsi, superano tale limite, l’eccedenza diventa imponibile e soggetta a ritenuta d’acconto (ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973).

La circolare accompagna il chiarimento con due esempi che tolgono ogni dubbio sul meccanismo di calcolo.


Esempio 1

Nel primo esempio, il soggetto ha già percepito 16.000 euro di compensi da lavoro sportivo e riceve un rimborso forfetario di 350 euro: poiché la soglia dei 15.000 euro è già stata superata, l’intero rimborso di 350 euro assume rilevanza fiscale.

Esempio 2

Nel secondo esempio, il soggetto ha percepito 14.800 euro di compensi e riceve un rimborso di 380 euro: il totale arriva a 15.180 euro, quindi sono fiscalmente rilevanti soltanto i 180 euro che eccedono la soglia.


La conseguenza pratica riguarda direttamente la gestione amministrativa dell’ente: diventa indispensabile farsi rilasciare dal lavoratore o dal volontario un’autocertificazione dei compensi sportivi già percepiti nel corso dell’anno.

Il problema si presenta soprattutto con tecnici e istruttori che collaborano contemporaneamente con più società, perché il singolo ente non ha modo di conoscere quanto la stessa persona ha incassato altrove.

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REQUISITI STATUTARI E REGIME IRAP

Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), se costituite sotto forma di società di capitali o cooperative, devono prestare particolare attenzione alla redazione del proprio statuto per poter accedere alle agevolazioni fiscali, come l’esclusione di determinati ricavi dal calcolo di IRES e IVA.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza delle clausole sul divieto di lucro “attenuato”, introdotte dal decreto legislativo n. 36/2021, deve conciliarsi perfettamente con il divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

In concreto significa che le clausole degli articoli 7 e 8 del decreto vanno integrate con quelle richieste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR, pena la perdita della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR e dall’articolo 4 del decreto IVA.

È un punto da non sottovalutare: uno statuto conforme alla riforma dello sport e idoneo all’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non è automaticamente conforme anche sul piano fiscale. Per le SSD che vogliono beneficiare delle agevolazioni, una verifica puntuale dello statuto è quindi opportuna.

Inoltre, la normativa prevede un’agevolazione importante per quanto riguarda l’IRAP: i singoli compensi delle collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo di importo inferiore a 85.000 euro annui non concorrono alla determinazione della base imponibile.

Attenzione a come funziona questa soglia, perché il meccanismo è diverso da quello dei 15.000 euro: non si tratta di una franchigia sui primi 85.000 euro, ma di un limite secco riferito al singolo compenso. Se il compenso annuo resta sotto quella cifra è interamente escluso dalla base imponibile IRAP; se la supera, vi rientra per intero.

Il chiarimento dell’Agenzia riguarda un aspetto specifico: il dubbio era se l’agevolazione valesse anche per le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale, che non costituiscono propriamente lavoro sportivo. La risposta è favorevole agli enti — la norma parla in termini generali di co.co.co. nell’area del dilettantismo — e ha un peso pratico notevole, vista la frequenza con cui questa forma contrattuale viene usata da ASD e SSD per le funzioni amministrative e organizzative.

DISCIPLINA IVA E RACCOLTE FONDI

In materia di Iva, la circolare chiarisce infine che:

  • le prestazioni esenti Iva (ex art. 36-bis del D.L. n. 75/2023) possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate; per queste operazioni è possibile avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, previo esercizio dell’opzione;

  • la cessione del contratto di un atleta da una ASD/SSD a una società professionistica non gode dell’esenzione IVA. Si tratta di un’operazione di natura commerciale/finanziaria soggetta all’aliquota ordinaria.

Sulla dispensa IVA va fatta una precisazione che evita errori: l’esonero riguarda le sole operazioni esenti. Se l’ente effettua anche operazioni imponibili, per queste restano fermi gli obblighi ordinari di fatturazione e registrazione. La semplificazione è quindi significativa soprattutto per le realtà che svolgono in via prevalente prestazioni sportive esenti.

Quanto alla cessione del contratto dell’atleta, la motivazione dell’Agenzia è che l’operazione riguarda l’aspetto economico-finanziario dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive e che il beneficiario effettivo non è l’atleta che pratica lo sport, ma la società professionistica che ne acquisisce le prestazioni.

Rimane invece confermata la possibilità, per tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. 398/1991 (incluse le forme societarie), di detassare i proventi commerciali connessi e quelli derivanti da raccolte pubbliche di fondi, nel limite di 51.645,69 euro e per massimo 2 eventi all’anno.

Su questo punto c’è però una novità che merita di essere segnalata: l’agevolazione, prevista dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999, era storicamente riferita alle sole associazioni.

Una modifica normativa in vigore dal 23 maggio 2026 l’ha aggiornata alla nuova disciplina degli enti sportivi dilettantistici e la circolare conferma espressamente che oggi possono utilizzarla anche le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperativa. Restano ferme le condizioni: opzione per il regime della legge 398/1991, massimo due eventi all’anno entro il limite complessivo di 51.645,69 euro e, per le raccolte fondi, lo svolgimento in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per chi volesse approfondire, riportiamo di seguito il documento di prassi commentato in questa guida e le norme che vi sono richiamate.

Il testo integrale della Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Queste invece le fonti normative citate:

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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