Indennità per lavoratori autonomi colpiti dal maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia: al via i pagamenti e le richieste di riesame

Al via i pagamenti e le richieste di riesame per l’indennità destinata ai lavoratori autonomi colpiti dal maltempo al Sud e nelle Isole

Lavoratori autonomi

È partita la fase di pagamento dell’indennità una tantum destinata ai lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere la propria attività a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcuni territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.

L’INPS ha infatti comunicato l’avvio dell’istruttoria delle domande presentate, la liquidazione delle richieste accolte e l’apertura della procedura per presentare eventuali istanze di riesame in caso di domanda respinta.

La misura rappresenta un sostegno economico straordinario introdotto per aiutare i lavoratori autonomi coinvolti nelle conseguenze degli eventi calamitosi che hanno interessato diversi Comuni delle tre Regioni, riconoscendo un’indennità a chi ha dovuto interrompere temporaneamente l’attività lavorativa, per un importo che può arrivare fino a 3.000 euro.

Va chiarito subito un punto, per evitare equivoci: non si tratta della riapertura dei termini per presentare domanda, scaduti il 20 giugno 2026. La fase che si è aperta ora riguarda i pagamenti a chi ha già fatto richiesta e la possibilità di contestare un eventuale rigetto.

Vediamo nel dettaglio a chi spetta l’aiuto, come verificare l’esito della domanda, quali sono le motivazioni di rigetto più frequenti e come presentare la richiesta di riesame.

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INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI MALTEMPO: COSA DICE LA NORMATIVA

L’indennità per i lavoratori autonomi colpiti dal maltempo trova origine nell’articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, successivamente convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59.

La norma ha previsto un sostegno al reddito in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso la propria attività lavorativa nei Comuni in Calabria, Sardegna e Sicilia, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 18 gennaio 2026.

Gli stessi eventi hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri con delibera del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2026.

Lo stesso decreto contiene anche le misure urgenti adottate per fronteggiare la frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, uno degli episodi più gravi tra quelli provocati dall’ondata di maltempo di quelle settimane.

L’obiettivo della misura è offrire un sostegno temporaneo ai lavoratori autonomi che, a causa dei danni provocati dal maltempo, non hanno potuto proseguire regolarmente la propria attività economica.

L’INPS aveva già fornito le prime indicazioni operative con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, dedicato alle modalità di presentazione delle domande, mentre con la circolare n. 53 del 7 maggio 2026 erano state definite le istruzioni amministrative per la gestione della prestazione.

Ora l’Istituto, con il messaggio n. 2539 del 03 agosto 2026 ha comunicato il passaggio alla fase successiva, ovvero:

  • l’esame delle richieste;
  • il pagamento delle domande accolte;
  • la possibilità di chiedere una nuova valutazione per quelle respinte.
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A CHI SPETTA E QUANTO VALE

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano, erano domiciliati oppure operavano in uno dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici, e che a causa di quegli eventi hanno dovuto sospendere l’attività.

Il requisito territoriale è quindi più ampio di quanto si creda: non serve necessariamente la residenza, perché rileva anche il domicilio o il luogo in cui si esercita l’attività. Per agenti e rappresentanti di commercio la norma prevede una formulazione specifica, richiedendo che l’attività si svolga prevalentemente, e non esclusivamente, in uno dei Comuni colpiti.

Sul piano economico, il sostegno è riconosciuto per periodi di sospensione dell’attività, con un tetto massimo di sei periodi: è questo limite a determinare l’importo complessivo, che può arrivare fino a 3.000 euro.

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AL VIA I PAGAMENTI DELLE DOMANDE ACCOLTE

L’INPS ha reso noto che è in corso l’attività istruttoria sulle domande presentate dai lavoratori autonomi interessati.

Per le richieste che hanno superato i controlli previsti dalla normativa è stata avviata la fase di liquidazione dell’indennità una tantum.

Gli interessati possono verificare direttamente lo stato della propria domanda attraverso il portale dell’INPS, utilizzando le proprie credenziali digitali.

L’accesso è possibile da questa pagina tramite:

Il servizio da utilizzare è il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, disponibile sul sito istituzionale INPS.

Il percorso da seguire è:

  • Sostegni, Sussidi e Indennità → Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità → Vedi tutti → Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche → Utilizza il servizio;

  • all’interno della piattaforma bisogna selezionare la prestazione: “Indennità una tantum in favore dei lavoratori che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza”.
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COME CONTROLLARE L’ESITO DELLA DOMANDA INPS

Una volta entrati nel servizio dedicato, nella sezione “Le mie domande”, disponibile nel menu laterale della pagina iniziale, il richiedente può:

  • consultare le domande presentate;

  • verificare i dati trasmessi;

  • controllare lo stato della lavorazione;

  • visualizzare eventuali pagamenti effettuati;

  • scaricare ricevute e provvedimenti.

In particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” è possibile scaricare:

  • la ricevuta di presentazione della domanda;

  • il provvedimento relativo all’esito dell’istruttoria;

  • le eventuali motivazioni che hanno portato al rigetto.

Questa funzione consente ai lavoratori autonomi di comprendere le ragioni dell’eventuale mancato riconoscimento dell’indennità e valutare se presentare una richiesta di riesame.

Il primo passaggio, quindi, è scaricare il provvedimento: senza conoscere la motivazione esatta del rigetto è impossibile costruire un riesame efficace, perché la documentazione da allegare cambia completamente a seconda della causa.

PERCHÉ UNA DOMANDA PUÒ ESSERE RESPINTA: LE PRINCIPALI CAUSE

L’INPS ha individuato alcune specifiche motivazioni di reiezione delle richieste. Tra i principali motivi di rigetto figurano:

  • mancata iscrizione alla previdenza obbligatoria, se il richiedente non risulta iscritto, alla data del 18 gennaio 2026, a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza. Il requisito dell’iscrizione previdenziale rappresenta infatti una delle condizioni necessarie per accedere al sostegno;

  • residenza fuori dai Comuni interessati dal maltempo e coinvolti dagli eventi meteorologici eccezionali. La misura, infatti, è riservata ai lavoratori autonomi che operano o risiedono nei territori individuati dalla normativa emergenziale;

  • superamento del limite massimo dei periodi richiesti, ovvero nel caso in cui il lavoratore abbia già richiesto un numero di periodi pari o superiore a sei. Il limite previsto dalla disciplina impedisce infatti il riconoscimento dell’indennità oltre il tetto massimo stabilito.

COSA ALLEGARE AL RIESAME, CAUSA PER CAUSA

Poiché il riesame si vince o si perde sulla documentazione, conviene sapere cosa serve in ciascuna delle tre situazioni.

Se il rigetto riguarda l’iscrizione previdenziale, l’errore può nascere da un disallineamento tra gli archivi: vale la pena verificare la propria posizione nel fascicolo previdenziale del cittadino e allegare l’estratto conto contributivo o la documentazione della cassa professionale che attesti l’iscrizione alla data del 18 gennaio 2026.

Se il rigetto riguarda il territorio, è la causa su cui il riesame ha più probabilità di successo, perché il controllo automatico si basa sulla residenza anagrafica mentre la norma ammette anche il domicilio e il luogo di esercizio dell’attività. Chi risiede altrove ma lavora in un Comune colpito può allegare la visura camerale con la sede operativa, il contratto di locazione dei locali, le utenze intestate o la documentazione fiscale che collochi l’attività nel territorio interessato.

Se il rigetto riguarda il numero dei periodi, il margine è più stretto, perché si tratta di un limite di legge. Il riesame ha senso solo se il conteggio dell’Istituto è errato, ad esempio per una domanda duplicata o per periodi attribuiti per errore.

COME PRESENTARE IL RIESAME DELLA DOMANDA

Per i lavoratori autonomi che hanno ricevuto un provvedimento negativo è possibile presentare un’istanza di riesame direttamente online. La procedura deve essere effettuata attraverso lo stesso servizio INPS utilizzato per la domanda iniziale.

Dopo aver effettuato l’accesso alla prestazione, bisogna entrare nel dettaglio della richiesta respinta e selezionare il pulsante: “Chiedi riesame”.

A questo punto la piattaforma consente di inserire:

  • le motivazioni della richiesta di nuova valutazione;

  • eventuali informazioni aggiuntive utili;

  • la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti.

Dopo aver completato la compilazione, il richiedente deve cliccare su: “Presenta richiesta di riesame” e l’istanza viene trasmessa all’INPS e viene rilasciata una ricevuta contenente il numero di protocollo della pratica.

Conviene conservare quella ricevuta, perché è l’unica prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza.

TERMINE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIESAME

L’INPS precisa che il termine per presentare il riesame è fissato in 30 giorni.

Il periodo decorre:

  • dalla data di pubblicazione del messaggio INPS che comunica l’avvio della procedura, ovvero dal 3 agosto 2026;

  • oppure dalla data in cui il richiedente ha avuto conoscenza del provvedimento di rigetto, se successiva.

Si tratta di un termine non perentorio, quindi il mancato rispetto dei 30 giorni non determina automaticamente la perdita del diritto alla valutazione della richiesta. Tuttavia, è consigliabile presentare il riesame entro il periodo indicato per accelerare la gestione della pratica.

Per chi ha ricevuto il rigetto prima del 3 agosto, il termine scade quindi il 2 settembre 2026. Chi invece riceverà il provvedimento nelle prossime settimane avrà trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

Va ricordato che il riesame è una procedura amministrativa gratuita, che non richiede l’assistenza di un professionista: chi preferisce farsi aiutare può comunque rivolgersi a un patronato, che offre assistenza senza costi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

GUIDA AGLI AIUTI INPS 2026

Vi consigliamo di consultare anche l’elenco degli aiuti INPS confermati nel 2026, si tratta di aiuti di sostegno al reddito destinati sia a lavoratori che a imprese.

ALTRI INTERESSANTI AIUTI 

Potrebbe tornarvi utile approfondire anche come funziona la DIS COLL nel 2026 per i lavoratori autonomi e quali sonoi bonus attivi per chi ha un reddito basso.

A vostra disposizione anche la guida sugli Assegni straordinari di sostegno al reddito.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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