Perché la NASpI di agosto arriva diversa dal solito e come verificare l’importo

La NASpI di agosto può essere più alta o più bassa del solito. Ecco quali sono i motivi di questa variazione e come verificare l’importo

INPS NASPI

Chi percepisce la NASpI e ad agosto vede arrivare un importo diverso da quello dei mesi precedenti non deve allarmarsi: nella maggior parte dei casi si tratta del conguaglio fiscale del modello 730.

Da questo mese l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applica infatti sulle prestazioni in pagamento i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2026. L’operazione può tradursi in un rimborso, se la dichiarazione chiude a credito, oppure in una trattenuta, se chiude a debito.

In altri casi, però, la variazione dipende dal décalage, cioè dalla riduzione progressiva dell’indennità prevista dalla disciplina della NASpI. Capire quale delle due cause stia agendo è importante, perché nel primo caso si tratta di un cambiamento temporaneo, mentre nel secondo l’importo resta più basso anche nei mesi successivi.

Vediamo perché succede, chi è coinvolto, come verificare l’importo e cosa fare se qualcosa non torna.

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COSA SUCCEDE ALLA NASPI DI AGOSTO

Ogni anno l’Agenzia delle Entrate trasmette all’INPS le risultanze contabili delle dichiarazioni, attraverso il cosiddetto modello 730-4. L’Istituto le traduce automaticamente in un rimborso o in una trattenuta sulla prestazione, senza che il contribuente debba fare nulla.

Le istruzioni operative per il 2026 sono contenute nel messaggio INPS n. 2035 del 18 giugno 2026 e nella guida all’assistenza fiscale pubblicata dall’Istituto il 7 maggio 2026.

Agosto è il primo mese utile perché l’INPS applica i conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello in cui riceve il prospetto di liquidazione.

L’Istituto spiega anche il motivo: ogni mese predispone oltre venti milioni di mandati di pagamento, elaborati nei primi dieci giorni del mese precedente la data di valuta. È per questo che, rispetto ai lavoratori dipendenti che vedono il conguaglio già in busta paga a luglio, per chi riceve prestazioni INPS c’è uno slittamento di circa un mese.

Il fenomeno riguarda una platea molto ampia: oltre 7 milioni di contribuenti indicano ogni anno l’INPS come sostituto d’imposta nel modello 730. Nel 2025 l’Istituto ha ricevuto 7.799.091 dichiarazioni, riferite a 7.747.202 dichiaranti.

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PERCHÉ IL CONGUAGLIO RIGUARDA ANCHE LA NASPI

La NASpI è un’indennità di disoccupazione, ma resta a tutti gli effetti un reddito imponibile ai fini IRPEF, esattamente come uno stipendio o una pensione. Su di essa l’INPS opera le ritenute fiscali e riconosce le detrazioni spettanti.

Da qui discende che l’Istituto può essere indicato come sostituto d’imposta nel modello 730 anche da chi percepisce la NASpI, e che i conguagli vengono applicati sulla prestazione in pagamento.

Restano invece escluse le prestazioni assistenziali e quelle esenti: l’assegno sociale, le pensioni di invalidità civile, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare. Non essendo soggette a IRPEF, non generano alcun rapporto di sostituzione e su di esse non si applica alcun conguaglio.

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QUANDO L’INPS NON PUÒ EFFETTUARE IL CONGUAGLIO

Non basta aver indicato l’INPS nella dichiarazione: perché il conguaglio sia possibile serve che il rapporto di sostituzione esista davvero nel 2026.

L’Istituto non può gestire il modello 730-4, e deve comunicare un formale diniego all’Agenzia delle Entrate, in queste situazioni:

  • quando il dichiarante percepisce soltanto prestazioni assistenziali o esenti;

  • quando la prestazione imponibile è cessata nel corso del 2025 e comunque prima del 1° aprile 2026;

  • quando il contribuente risiede all’estero, nel 2025 o nel 2026 e, in questo caso, è obbligatorio il modello Redditi Persone Fisiche.

Per queste ipotesi l’Agenzia delle Entrate ha previsto tre codici specifici:

  • CP quando il conguaglio a debito non può essere completato del tutto;

  • CT quando non può essere effettuato affatto;

  • ES per i residenti all’estero.

C’è poi un caso che riguarda da vicino chi ha appena perso il lavoro. L’INPS chiarisce che chi, al momento della presentazione del 730, ha soltanto presentato domanda per una prestazione senza esserne ancora titolare non può essere considerato un sostituito: la dichiarazione che indicasse l’Istituto come sostituto sarebbe oggetto di diniego. Essere in attesa dell’esito della domanda di NASpI, quindi, non basta.

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IL RISCHIO SPECIFICO DI CHI RICEVE LA NASPI

L’INPS individua le prestazioni non pensionistiche più esposte al rischio di diniego o di trattenuta mancata, e la NASpI vi compare due volte.

  • Il primo motivo è la durata limitata. Le prestazioni a sostegno del reddito sono per loro natura temporanee, e l’Istituto avverte che se il trattamento termina prima di agosto non ci sarà alcun pagamento su cui operare il conguaglio.

  • Il secondo è l’importo. La NASpI è erogata entro un massimale che per il 2026 è pari a 1.584,70 euro mensili, ed è soggetta al décalage. Se il debito d’imposta è più alto delle somme ancora da percepire, l’INPS non riesce a recuperarlo integralmente.

Per verificare la capienza l’Istituto suggerisce di controllare tre elementi:

  • le mensilità già pagate;

  • l’importo dell’ultimo pagamento;

  • le mensilità ancora spettanti.

Tutti i dati sono consultabili nel fascicolo previdenziale del cittadino. Quando il recupero non riesce, l’importo residuo non sparisce: va versato con il modello F24, maggiorato degli interessi per incapienza dello 0,40% mensile. L’INPS invia in questi casi una comunicazione, via PEC o posta, con gli importi conguagliati e il residuo dovuto.

RIMBORSO O TRATTENUTA

L’esito, cioè se si tratti di rimborso o di trattenuta, dipende dalla dichiarazione.

  • Se il 730 chiude a credito, l’importo viene accreditato in un’unica soluzione sulla prima mensilità utile: la NASpI di agosto risulterà quindi più alta del solito. È una situazione frequente per chi ha perso il lavoro durante l’anno, perché le ritenute operate sullo stipendio nei mesi lavorati possono risultare superiori all’imposta effettivamente dovuta su un reddito annuo più basso.

  • Se chiude a debito, l’INPS trattiene le somme fino a capienza della prestazione mensile, ed eventualmente anche di quelle successive. L’addebito avviene di norma sulle mensilità di agosto e novembre, quest’ultima dedicata alla seconda o unica rata di acconto, ma il recupero deve concludersi entro dicembre.

Sulla rateizzazione l’Istituto applica un interesse dello 0,33% mensile a partire dalla seconda rata, e può rideterminare il numero delle rate richieste dal contribuente se il modello 730-4 arriva tardi: chi ha presentato la dichiarazione a ridosso del termine del 30 settembre potrebbe vedersi comprimere il piano, con trattenute più consistenti concentrate negli ultimi mesi dell’anno, fino all’azzeramento dell’importo della prestazione.

COME VERIFICARE L’IMPORTO

L’INPS mette a disposizione un servizio dedicato, “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino“, accessibile dal sito dell’Istituto, accedendo a questa pagina con SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o credenziali eIDAS.

Da lì è possibile consultare l’avvenuta ricezione del modello 730-4 con:

  • il dettaglio degli importi;

  • la conferma dell’abbinamento dei conguagli alla prestazione;

  • l’eventuale diniego e l’importo delle trattenute o dei rimborsi.

Se compare il messaggio “Non è presente nessun documento 730/4”, le cause possono essere tre: l’INPS non è stato indicato correttamente come sostituto, la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione, oppure è stata bloccata dall’Agenzia delle Entrate per controlli preventivi. In quest’ultimo caso la pratica è gestita direttamente dall’Agenzia, a cui occorre rivolgersi.

Un errore banale e frequente merita una segnalazione: nel campo del 730 dedicato al sostituto d’imposta l’INPS va identificato con il codice fiscale 80078750587 e non con la sola denominazione. L’indicazione errata comporta la mancata liquidazione dei conguagli.

COME DISTINGUERE IL CONGUAGLIO DAL DÉCALAGE

C’è una seconda ragione, del tutto diversa, per cui l’importo della NASpI cambia nel tempo: il décalage, ovvero la riduzione progressiva dell’indennità. Come conferma l’INPS, l’importo si riduce del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Le due cose non vanno confuse:

  • il décalage è una riduzione strutturale e progressiva, che si ripete ogni mese fino al termine della prestazione;

  • il conguaglio fiscale è invece una variazione una tantum, legata alla dichiarazione dei redditi, che si esaurisce entro dicembre.

La regola è semplice: se l’importo cala ad agosto e continua a scendere anche nei mesi successivi, la causa è il décalage. Se cambia solo per uno o due mesi e poi torna al livello precedente, si tratta del conguaglio.

Per il calcolo dell’indennità e il funzionamento del décalage rimandiamo alla nostra guida alla NASpI.

LE SCADENZE DA RICORDARE

Il messaggio dell’INPS fissa alcuni termini che conviene annotare:

  • 10 ottobre 2026 per chiedere online l’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF o di cedolare secca. Se la richiesta arriva dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre, la trattenuta verrà comunque applicata su quella mensilità e rimborsata a dicembre;

  • 25 ottobre 2026 per la presentazione delle dichiarazioni integrative. Oltre quel termine l’INPS non le gestisce.

Dallo stesso servizio online è possibile anche revocare richieste già inoltrate o chiedere il diniego della gestione, qualora l’INPS sia stato indicato per errore come sostituto d’imposta. Il diniego non può però essere richiesto quando l’Istituto ha già preso in carico il modello e associato i conguagli a una prestazione.

RIFERIMENTI

ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI

Per conoscere meglio quali sono le differenze, vi consigliamo di approfondire il nostro articolo sull’ISCRO e quello sull’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.

Potrebbe tornarvi utile, inoltre, sapere come funzionano la Carta Acquisti, la Carta di Inclusione e il bonus bollette, tutti aiuti questi destinati a chi ha un reddito basso e si trova in difficoltà economiche.

Interessante anche l’articolo sugli Assegni straordinari di sostegno al reddito.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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