Disponibili gli importi massimi 2023 per NASpI, DIS-COLL e cassa integrazione, arriva una nuova circolare INPS che aggiorna i massimali e le retribuzioni di riferimento per il calcolo.
Le novità riguardano i trattamenti d’integrazione salariale, l’assegno d’integrazione salariale e quello emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, nonché quello emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo. Comunicati i valori i anche per i trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), quella di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili.
In questa guida spieghiamo quali sono i nuovi importi massimi per l’anno 2023 e come funzionano.
NUOVI IMPORTI MASSIMI 2023
Con la Circolare n° 14 del 03-02-2023 dall’INPS arrivano i nuovi importi massimi per quest’anno su integrazione salariale, assegni, disoccupazione e fondi. Nello specifico l’INPS ha fissato i massimali per:
- cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno d’integrazione salariale del FIS;
- fondo credito: assegno d’integrazione salariale e assegno emergenziale;
- fondo credito Cooperativo: assegno emergenziale;
- ALAS, indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo;
- assegno per attività socialmente utili.
Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce, per ognuna di queste misure, la nuova circolare INPS.
1) IMPORTI CIGO, CISOA, CIGS E ASSEGNO FIS
L’importo massimo mensile dei trattamenti d’integrazione salariale quali cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e assegno d’integrazione salariale del FIS, in vigore dal 1° gennaio 2023 prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento.
L’importo del massimale è pari, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, attualmente, ammonta a 5,84%. Nello specifico, i trattamenti d’integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5-bis del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 hanno:
- un importo lordo pari a 1.321,53 euro;
- un importo netto, pari a 1.244,36 euro.
Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti d’integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Dunque per tali settori l’importo lordo massimo è pari a 1.585,84 euro e quello netto è fissato a 1.493,23 euro. L’aumento del 20% non è previsto invece per il settore agricolo.
2) FONDO CREDITO
Il Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (ovvero Fondo Credito), istituito dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, eroga numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un’apposita contribuzione. La circolare INPS n. 14 stabilisce gli importi massimi per:
- assegno di integrazione salariale: per l’anno 2023, con una retribuzione mensile lorda inferiore a 2.406,02 euro, il massimale è pari a 1.306,75 euro. Invece, con una retribuzione mensile lorda compresa tra 2.406,02 e 3.803,33 euro, il massimale è pari a 1.506,19 euro. Infine, con una retribuzione mensile lorda superiore a 3.803,33 euro, l’importo massimo 2023 è pari a 1.902,81 euro;
- l’assegno emergenziale: per l’anno 2023, con una retribuzione tabellare annuale lorda inferiore a 46.076,64 euro, il massimale è pari a 2.691,44 euro al lordo (2.534,26 euro al netto). Invece, con una retribuzione tabellare annuale lorda compresa tra 46.076,64 e 60.626,25 euro, il massimale è pari a 3.031,89 euro al lordo. Infine, con una retribuzione tabellare annuale lorda superiore a 60.626,25 euro, l’importo massimo 2023 è pari a 4.243,50 euro (lordo). Tali cifre tengono conto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41 del 1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
3) FONDO CREDITO COOPERATIVO
Disciplinato dal Decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, il Fondo Credito Cooperativo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi. Interviene anche in caso di processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
In tale fondo rientra anche l’assegno emergenziale a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione NASpI. I nuovi importi 2023 per l’assegno emergenziale sono così stabiliti in base alla fascia retributiva:
- fino a 43.558,28 euro: importo lordo pari a 2.581,40 euro e pari a 2.430,65 euro al netto della riduzione del 5,84%;
- superiore a 43.558,28 e 60.752,34 euro: importo pari a 3.472,04 euro;
- superiore a 60.752,34 euro: importo pari a 4.038,31 euro.
Tali cifre tengono conto della riduzione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 41 del 1986, che attualmente è pari al 5,84%. Tale riduzione è comunque applicabile esclusivamente nell’eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.
4) NASpI e DIS-COLL
L’importo massimo mensile NASpI per il 2023 è pari a 1.352,19 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.470,99 euro. Per quanto concerne la DIS-COLL, l’importo massimo mensile per il 2023 è pari a 1.352,19 euro. L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
5) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2023 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, il massimale più alto riferito all’indennità di disoccupazione agricola ammonta a 1.222,51 euro.
6) ALAS
L’INPS stabilisce anche gli importi massimi 2023 per l’indennità ALAS, la misura di sostegno alla disoccupazione introdotta per supportare i lavoratori autonomi dello spettacolo che perdono il lavoro a partire dal 1° gennaio 2023. Tale indennità è stata introdotta dall’articolo 66 del Decreto Sostegni Bis ed è pari al 75% del reddito medio mensile. Inoltre, può essere erogata per un periodo massimo di sei mesi. Per maggiori informazioni, potete leggere questo approfondimento. Il massimale mensile per l’ALAS per il 2023 è pari a 1.352,19 euro per il 2023. L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.
7) ISCRO
Per quanto concerne gli importi massimi 2023 per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui vi parliamo in questa guida, è pari a 8.972,04 euro. L’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.
8) ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
Dal 1° gennaio 2023, l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della Legge n. 41 del 1986.
RIFERIMENTI
Circolare INPS n° 14 del 03-02-2023 (Pdf 110 Kb).
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