ALAS Indennità Disoccupazione Lavoratori Autonomi Spettacolo 2023

La guida completa e dettagliata sulla indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS

inps, contributi, pagamenti

Anche nel 2023 i lavoratori autonomi dello spettacolo possono richiedere all’INPS la nuova indennità di disoccupazione ALAS.

L’indennità ha durata di 6 mesi, è proporzionale al reddito percepito e prevede un importo massimo di 1.470,99 euro mensili. Per finanziarla i datori di lavoro/committenti devono versare un contributo pari all’1,06 % dell’imponibile contributivo.

In questa guida facciamo chiarezza sui requisiti richiesti per beneficiare dell’indennità di disoccupazione ALAS e sul calcolo dell’importo spettante. Vi diamo anche tutte le informazioni utili sulla durata del beneficio e su come fare domanda.

COS’È ALAS, L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

L’ALAS è l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo che hanno perso il lavoro involontariamente. La misura è stata introdotta dal Decreto Sostegni bis dal 1° gennaio 2022 su spinta del Ministero della Cultura e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La misura consiste nell’erogazione di un contributo pari al 75% del reddito maturato nell’anno precedente alla perdita del lavoro (comunque non superiore, nel 2023, all’importo massimo di 1.470,99 euro al mese come fissato dalla Circolare n. 14 del 03-02-2023) per una durata massima di 6 mesi. Per poterne usufruire, è necessario presentare apposita domanda all’INPS, entro massimo 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo.

L’INPS, con la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, ha reso operativa l’ALAS illustrando anche le modalità per richiederla. Con un un ulteriore documento di prassi, il messaggio n. 2694 del 5 luglio 2022, l’Istituto ha precisato la contribuzione dovuta dai datori di lavoro/committenti a finanziamento dell’indennità. Ma vediamo tutti i dettagli.

A CHI SPETTA L’ALAS 2023

L’indennità di disoccupazione ALAS, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del Decreto Sostegni Bis è destinata ai lavoratori autonomi:

  • a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 182 del 1997);

  • a tempo determinato che prestano l’attività al di fuori delle ipotesi sopra riportate;

  • esercenti attività musicali di cui al punto 23-bis) dell’articolo 3, primo comma, del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3, comma 98, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

REQUISITI ALAS

I lavoratori autonomi dello spettacolo che intendano richiedere ed usufruire dell’indennità ALAS devono essere in possesso congiuntamente dei requisiti previsti dall’articolo 66, comma 8, del Decreto Sostegni Bis, ovvero:

  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato o indeterminato al momento della presentazione della domanda;

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, nonché delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza e di APE sociale;

  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza per l’intero periodo di fruizione dell’ALAS e non essere componenti di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

  • aver maturato almeno 15  giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di presentazione della domanda di disoccupazione ALAS;

  • avere un reddito di importo non superiore a 35.000 euro nell’anno civile che precede la presentazione della richiesta di ALAS. Il requisito si riferisce il reddito complessivo e non al solo reddito connesso all’attività autonoma.

 A QUANTO AMMONTA

Si precisa che tutti gli importi presi in considerazione per il calcolo della indennità di disoccupazione sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente all’erogazione. Per il 2023, la Circolare n. 14 del 03-02-2023, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari a 1.352,19 euro. L’importo massimo mensile di tale indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro.

Nel 2022 l’importo massimo dell’ALAS non poteva superare i 1.335,40 euro mensili nel 2021. In generale, l’importo dell’indennità di disoccupazione ALAS dipende dall’entità del reddito medio mensile percepito dal lavoratore dello spettacolo nell’anno precedente alla perdita del lavoro (per il 2023 l’anno di riferimento è il 2022). Nel dettaglio, il valore dell’ALAS si determina nel seguente modo:

  • per reddito pari o inferiore all’importo di 1.352,19 euro (nel 2023) , l’indennità sarà pari al 75% del suddetto reddito medio mensile;

  • per redditi medi mensili superiori a 1.352,19 euro (nel 2023), l’indennità è pari al 75% di 1.352,19 euro ed incrementata di una somma pari al 25 % della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro.

COME SI CALCOLA L’IMPORTO ED ESEMPIO

Per calcolare l’importo dell’ALAS prima di tutto bisogna individuare il reddito medio mensile. Il reddito medio mensile del lavoratore è il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione

Poi si procede al calcolo dell’ALAS. L’importo dell’indennità ALAS sarà pari:

  • al 75% del reddito medio mensile del lavoratore se questo risulti pari o inferiore (per il 2022) all’importo di 1.352,19 euro. Ad esempio ipotizzando un reddito medio mensile di 1100 euro, l’indennità sarà pari a 825 euro al mese.

  • al 75% di 1.352,19 euro più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro, per redditi mensili medi superiori. Ad esempio per un reddito medio mensile pari a 1500 euro, l’indennità è pari 1014,075 (75% di 1.352,19) + 36.9525 (25% di 1500-1.352,19) = 1051,0275 euro.

Come già sottolineato, in ogni caso, l’ammontare dell’ALAS non può superare il limite massimo mensile di 1.470,99 euro nel 2022. A stabilirlo è la Circolare n. 14 del 03-02-2023.

CALCOLO DELLA DURATA

L’indennità di disoccupazione ALAS può avere una durata massima di 6 mesi, che per i lavoratori autonomi dello spettacolo corrispondono a 156 giorni di contributi giornalieri.

L’ALAS viene corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo e la data di chiusura dello stesso rapporto lavorativo, come stabilito dalla Circolare INPS 14 gennaio 2022, n. 8.

Ai fini del calcolo della durata dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo si computano anche i periodi di maternità, paternità e congedo parentale, coperti da contribuzione, anche figurativa. Invece, non rientrano nel computo, i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di precedente prestazione ALAS.

DECORRENZA

L’indennità di disoccupazione spetta a decorrere:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo n. 182 del 1997, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;

  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;

  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno;

  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

ALAS, COME PRESENTARE DOMANDA

Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda per l’accesso all’indennità ALAS potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS che trovate in questa pagina.
Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ALAS sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;

  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Si può anche fare domanda attraverso l’aiuto di Patronati o consulenti fiscali autorizzati dall’interessato.

ENTRO QUANDO PRESENTARE DOMANDA ALAS

Come accennato, la domanda per ottenere l’ALAS, indennità di disoccupazione lavoratori autonomi dello spettacolo, va fatta entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il termine di 68 giorni decorre dalla:

  • data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo;

  • data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;

  • data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

CASI PARTICOLARI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA ALAS

Vi sono casi particolari che influiscono sul calcolo dei termini per la presentazione della domanda ALAS.

Nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Per comprendere meglio, ecco due esempi forniti dall’INPS:

  • esempio 1: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2023 – inizio maternità 01/07/2023 e fine periodo di maternità 01/12/2023 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre 2023 il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2024;

  • esempio 2: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/05/2023 – inizio maternità 01/05/2023 e fine periodo di maternità 30/09/2023; in tale ipotesi, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda inizia a decorrere dalla data finale dell’evento maternità quindi dal 1° ottobre 2023 e scade il 7 dicembre 2023.

Invece, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento indennizzato. Riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Per comprendere meglio, ecco due esempi forniti dall’INPS:

  • esempio 1: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2023 – inizio malattia o infortunio sul lavoro o malattia professionale 01/09/2023 fine periodo di malattia o infortunio 30/09/2023 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 1° ottobre 2023 il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade il 6 novembre 2023;

  • esempio 2: data di cessazione del rapporto di lavoro 31/07/2023 – inizio malattia o infortunio sul lavoro o malattia professionale 20/07/2023 e fine periodo di malattia o infortunio 31/08/2023. In tale ipotesi, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda inizia a decorrere dal giorno successivo alla data finale dell’evento malattia/infortunio quindi dal 1° settembre 2023 e scade il 7 novembre 2023.

Per tutti, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di ALAS decorre dal 14 gennaio 2023, ovvero dall’emissione della circolare INPS n.8. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

DECADENZA DAL BENEFICIO

Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

  • diviene titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • diventa beneficiario del Reddito di cittadinanza;
  • titolarità di altra prestazione di disoccupazione, (come NASpI, DIS-COLL);
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.

Al verificarsi di tali ipotesi, la decadenza dal diritto all’indennità ALAS si realizza dalla data di decorrenza dei predetti trattamenti.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Per il periodo in cui si percepisce la disoccupazione ALAS viene riconosciuta d’ufficio anche la contribuzione figurativa. Questa è rapportata al reddito medio mensile ed ha un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso (per il 2023, 1.352,19 euro per 1,4 = 1.893,066 euro).

Inoltre, il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’ALAS rileva ai fini dell’anzianità contributiva per il perfezionamento dei requisiti pensionistici. In caso di sovrapposizione della contribuzione figurativa ALAS con quella da lavoro (a seguito di eventuale rioccupazione del lavoratore), i contributi per la maturazione del diritto alla pensione saranno determinati computando la contribuzione derivante dalle effettive prestazioni lavorative e, in secondo luogo, anche la contribuzione figurativa per ALAS.

INCOMPATIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE

L’indennità ALAS è incompatibile o incomputabile con le seguenti prestazioni:

  • le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza, dell’indennità c.d. APE sociale.

  • il Reddito di cittadinanza;

  • la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola;

  • le indennità di malattia e maternità. L’ALAS infatti non sostituisce l’indennità di malattia e/o di maternità. In caso eventi di malattia o maternità insorgano durante la percezione dell’ ALAS, questa è sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.

Sull’indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare. Per maggiori informazioni sugli assegni familiari e l’introduzione dell’assegno unico familiare, potete leggere questo approfondimento.

COME PAGARE I CONTRIBUTI ALAS

Premesso che l’INPS dovrà rendere note le istruzioni per il 2023, con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022 e il messaggio n. 2694 del 5 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni per datori di lavoro e autonomi per il versamento dei contributi utili a finanziare l’indennità di disoccupazione ALAS nel 2022. In particolare, i datori di lavoro e i committenti devono pagare l’1,06% dell’imponibile contributivo con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%.

I datori di lavoro/committenti provvederanno, per i medesimi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% – 1,28%) con i seguente percorso:

  • valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”;

  • nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione;

  • nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.

Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Ma attenzione, i lavoratori esercenti attività musicali, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, provvedono autonomamente utilizzando le denunce online Uniemens (con percorso semplificato) ed effettuando il versamento a mezzo di F24.

DOMANDE DI RIESAME

Con il Messaggio n° 2535 del 22-06-2022, l’INPS ha fornito le istruzioni per richiedere un supplemento di istruttoria nel 2022 per le domande rigettate per mancanza dei requisiti. In caso di rigetto della domanda, il cittadino può richiedere il riesame entro 20 giorni dalla conoscenza dell’esito negativo (entro il 12 luglio, 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio in caso di rigetti precedenti). Per chiedere il riesame bisogna seguire la seguente procedura telematica:

  • valorizzare dal proprio profilo, la sezione del sito INPS  “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”;
  • accedere alla sezione “Le mie ultime domande”;
  • accanto alla domanda rigettata troverete il tasto “Richiedi riesame” su cui dovete cliccare per il ottenere il ricontrollo dell’istruttoria;
  • una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle proprie motivazioni addotte;
  • cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del servizio. Vi aggiorneremo sui tempi di richiesta di riesame validi per il 2023. 

Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

COME FARE RICORSO

In caso si debba procedere ad un ricorso amministrativo avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ALAS, l’ente competente a decidere è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.

Per la mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo. Le modalità di presentazione sono le seguenti:

  • online, direttamente dal cittadino, tramite la procedura disponibile sul sito dell’Inps (seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi Online”);
  • tramite Istituti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Decreto Sostegni Bis – Testo coordinato (Pdf 2 Mb);

Circolare n. 14 del 03-02-2023 (Pdf 110 Kb);

Circolare INPS n. 8 del 14-01-2022 (Pdf 321 Kb);

Messaggio INPS n. 2260 del 30-05-2022 (Pdf 123 Kb);

Messaggio INPS  n° 2535 del 22-06-2022 (Pdf 230 Kb);

Messaggio INPS N° 2694 del 5-07-2022 (Pdf 95,8 Kb).

ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI

Vi consigliamo anche il nostro articolo con tutti gli importi 2023 degli strumenti di integrazione del reddito, sia in costanza di rapporto di lavoro sia in caso di cessazione. Per scoprire altri bonus e agevolazioni per disoccupati, lavoratori e famiglie potete visitare questa pagina dedicata ad ammortizzatori sociali ed aiuti per le persone. Inoltre, per restare aggiornati su tutte le novità potete iscrivervi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale telegram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.



Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita.
Subscribe
Notificami
0 Commenti
Inline Feedbacks
Leggi i commenti