Supporto Formazione Lavoro: cos’è, a chi spetta, come funziona

La guida completa e aggiornata dedicata al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Ministero del Lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è la misura rivolta alle persone “occupabili” che sostituisce il Reddito di Cittadinanza dal 1° settembre 2023.

Il Supporto Formazione Lavoro si rivolge ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni che versano in condizioni economiche e sociali difficili e sono senza impiego.

Prevede un’indennità di 350 euro al mese che viene erogata solo nel caso di partecipazione ad attività formative e di orientamento finalizzate all’inserimento lavorativo oppure a progetti utili alla collettività.

In questa guida vi spieghiamo, in modo chiaro e dettagliato, cos’è, come funziona e come fare domanda per il Supporto Formazione Lavoro.

COS’È IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Prevede un’indennità mensile di 350 euro riconosciuta a soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizioni di povertà assoluta (ISEE non superiore a 6.000 euro annui).

Per ottener il sussidio è obbligatorio partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. La misura ha una durata di un massimo di 12 mesi e non è rinnovabile.

Dal 1° settembre 2023 prende il posto del Reddito di Cittadinanza per gli “occupabili”. Ossia, per le persone che sono abili al lavoro o che potrebbero formarsi per poi trovare un lavoro. Dal 1° gennaio 2024 il Supporto per la Formazione e il Lavoro sarà affiancato dall’Assegno di inclusione (ADI). In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio come funziona la fase transitoria tra le citate misure.

Possono accedere al Supporto formazione lavoro coloro che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, oppure che fanno parte di nuclei che accedono all’ADI, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è stato introdotto dall’articolo 12 del Decreto Lavoro convertito in legge pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.153 del 03-07-2023 (in vigore dal 4 luglio 2023). È disciplinato dal Decreto 8 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.198 del 25-08-2023. Infine, con la Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77, l’Istituto ha chiarito nel dettaglio come funziona, come si presenta domanda e quali sono le attività remunerate previste per i beneficiari.

La normativa è complessa ma di seguito vi spieghiamo tutto ciò che serve sapere, in modo chiaro, semplice e dettagliato.

A COSA SERVE IL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

Il Supporto per la formazione e il lavoro serve a formare persone in condizioni di svantaggio, percettori di questo aiuto, in modo tale che possano poi trovare un lavoro. Questa misura prevede, infatti, la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Nelle misure del SFL rientrano sia il servizio civile universale e che progetti utili alla collettività.

Oltre alla fase di orientamento oppure di formazione, i percettori di SFL possono valutare le offerte di lavoro disponibili sulla piattaforma SIISL e candidarsi in caso di interesse. Per ulteriori informazioni su come funziona rimandiamo alla lettura della guida sul SIIL.

Vediamo ora insieme nel dettaglio, a chi si rivolge e come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro.

A CHI SPETTA

Il Supporto per la formazione e il lavoro spetta a:

  • i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Si tratta dei cosiddetti “occupabili“;

  • i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi delle attività individuate nel patto di servizio personalizzato. Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella scala di equivalenza:

– tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella scala di equivalenza;
– che non hanno disabilità o non autosufficienza;
– di età inferiore a 60 anni;
– senza carichi di cura;
– che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla PA.

REQUISITI PERSONALI

Chi vuole ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) deve possedere specifici requisiti personali. Ovvero, deve:

  • aver assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione o deve aver ottenuto il relativo proscioglimento (per coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni);

  • non risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. Sono fatte salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Inoltre, per richiedere il sussidio, è necessario che i componenti del nucleo familiari si trovino, congiuntamente, anche in tali condizioni:

  • nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;

  • mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

REQUISITI DI CITTADINANZA

Per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro tali soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda, residenti in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Nella residenza in Italia, vanno compresi i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza. Inoltre, i richiedenti devono possedere uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;

  • essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

  • essere titolare dello status di protezione internazionale.

È opportuno specificare che:

  • la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi. Ovvero, nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi;

  • non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai limiti descritti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute;

  • la residenza in Italia è richiesta altresì, per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza relativa all’Assegno di inclusione.

REQUISITI ECONOMICI

Ecco quali sono i requisiti economici e patrimoniali per percepire il Supporto per la formazione e il lavoro:

  • un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;


  • un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;

  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
    6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

I citati massimali sono incrementati di:

  • 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;

  • 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione. Deve essere in corso di validità alla domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.

COME SI CALCOLA LA SCALA DI EQUIVALENZA

Il parametro della scala di equivalenza per calcolare i limiti economici del SFL è quello ISEE e non è quello previsto per l’ADI. La scala di equivalenza ISEE valida nel 2024 è quella prevista dall’allegato 1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Ovvero:

  • 1 componente della famiglia, parametro: 1;
  • 2 componenti della famiglia, parametro: 1,57;
  • 3 componenti della famiglia, parametro: 2,04;
  • 4 componenti della famiglia, parametro: 2,46;
  • 5 componenti della famiglia, parametro: 2,85.

Sono previste anche le seguenti maggiorazioni:

  • 0,35 per ogni ulteriore componente;
  • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
  • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di 3 figli;
  • 0,35 in caso di 4 figli;
  • 0,5 in caso di almeno 5 figli;
  • 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;
  • 1 se tra i componenti della famiglia è presente un soggetto ricoverato in ambiente residenziale a ciclo continuativo (es. ospitato in RSA o strutture per disabili) che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989).

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza:

  • i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;

  • i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

IMPORTO E DURATA SFL

Il Supporto per la formazione e il lavoro ha un valore di 350 euro mensili. L’assegno di 350 euro al mese viene erogato dall’INPS mediante bonifico diretto al beneficiario.

Il Supporto per la formazione e il lavoro ha una durata massima di 12 mesi, ossia 1 anno, e non è rinnovabile. In particolare viene erogato nei mesi in cui il beneficiario partecipa a programmi formativi, a progetti utili alla collettività, sotto forma di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico previsto per la partecipazione alle attività del SFL è esente dal pagamento dell’IRPEF. Si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.

COME FUNZIONA IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

I nuclei familiari che vogliono ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro devono presentare domanda telematicamente tramite l’INPS e poi seguire questi passaggi:

  • sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD). Cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce l’interazione tra diverse banche dati, INPS e forze dell’ordine nei controlli;

  • aderire al patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR.

L’interessato cioè, è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

Invece, per i beneficiari del SFL già inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, gli obblighi di comunicazione dell’attivazione lavorativa ogni 90 giorni sono sospesi, fino a conclusione dei suddetti percorsi.

Scopriamo insieme come presentare domanda e i dettagli relativi a questi passaggi propedeutici all’erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro.

COME RICHIEDERE IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere richiesto con modalità telematica tramite il sito web dell’INPS. L’INPS lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste.

I cittadini possono decidere di procedere in autonomia presentando la domanda sul portale dell’INPS. Oppure possono chiedere supporto ad un Patronato che potrà presentare la domanda per proprio nome e conto. A partire dal 1° gennaio 2024 saranno abilitati a dare supporto per la presentazione della domanda anche i centri di assistenza fiscale (CAF). 

Vediamo come fare richiesta del Supporto per la Formazione e il Lavoro tramite il sito INPS.

COME PRESENTARE DOMANDA DI SFL

Accedendo al sito web INPS si trova in home page il link per presentare la domanda per il SFL. Dopo aver cliccato sul link è necessario effettuare l’accesso alla propria area riservata del portale tramite SPIDCIE O CNS. A questo punto viene avviata la procedura di compilazione della domanda.

Nella domanda da presentare online all’INPS l’interessato è tenuto a:

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID);

  • dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;

  • autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Vediamo come funzionano questi due step.

1) PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

Dopo la presentazione della domanda, i beneficiari:

  • vengono convocati dai servizi sociali entro 120 giorni per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e avviare il patto di servizio personalizzato;

  • in fase di richiesta, devono rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro e autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;

  • devono dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione;

  • devono effettuare l’iscrizione presso il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

  • vengono sottoposti alla valutazione multidimensionale, finalizzata alla sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.

Dopo questa fase, si può sottoscrivere il “Patto di Servizio Personalizzato”.

2) PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Dopo la presentazione della richiesta e la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Può essere convocato tramite il SIISL, oppure con altri mezzi. Ad esempio, messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale.

Nel Patto di Servizio Personalizzato:

  • il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro;

  • viene prevista l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori – cd. Programma GOL (di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR). Ovvero i percorsi di cui all’allegato B del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da E) a O). Rientra tra le misure di SFL anche il servizio civile universale, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.

Il Decreto attuativo chiarisce anche che il Patto di Servizio Personalizzato:

  • deve essere sottoscritto entro 60 giorni da quando i componenti vengono inviati al centro per l’impiego. Specifichiamo che l’invio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell’interessato;

  • senza sottoscrizione, vi sarà la sospensione del beneficio economico;

  • nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato;

  • nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato;

  • le Regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIISL.

A questo punto, sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate. Ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività.

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione ad hoc della Scheda anagrafico professionale (SAP). È a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere questa guida sul nuovo patto per il lavoro.

COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI O DUBBI

Per problemi tecnici o legati all’invio della domanda, si può chiedere assistenza diretta all’INPS. E’ possibile chiamare da rete fissa il numero verde gratuito 803164 o da cellulare il numero 06164164, con tariffa variabile a seconda del gestore. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana)

Inoltre è possibile porre una domanda all’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da questa pagina. Vi consigliamo di scaricare il tutorial ufficiale (Pdf 12,5 Mb) con tutte le istruzioni e accedere direttamente alla piattaforma SIISL e chiedere il SFL.

VIDEO INPS CON SPIEGAZIONE SFL

L’INPS ha creato un video per spiegare in modo sintetico come funzionano le nuove misure, SFL e ADI. Misure che prendono il posto del Reddito di cittadinanza. Eccolo di seguito.

YouTube video player

QUALI ATTIVITÀ SONO AMMESSE AL SFL

La legge ha definito le attività a cui i destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro possono aderire per ricevere l’indennità.

In particolare il cittadino che vuole attivarsi e possiede i requisiti per accedere alla misura può partecipare ad alcune prestazioni remunerate indicate dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, oltre che al Servizio civile universale.

Le prestazioni tra cui scegliere sono:

  • orientamento specialistico;
  • accompagnamento al lavoro;
  • attivazione del tirocinio;
  • incontro tra domanda ed offerta;
  • avviamento a formazione;
  • sostegno alla mobilità territoriale;
  • attività per lavoratori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
  • supporto all’autoimpiego.

Tra le altre prestazioni ulteriori previste per il SFL, vi è anche il Servizio civile universale. L’obiettivo finale del percorso citato è far sì che l’interessato trovi lavoro.

Nel caso in cui il beneficiario dovesse ricevere una congrua proposta di lavoro, dovrà accettarla pena la decadenza. Vediamo i dettagli.

QUANDO UN’OFFERTA DI LAVORO È CONGRUA

Il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro, preso in carico dagli uffici competenti è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro congrua o – come definita nel Decreto Lavoro convertito in Legge  – “adeguata”.

Per i soggetti occupabili beneficiari di SFL è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Il Decreto convertito in Legge in caso di nuclei familiari con figli under 14 prevede anche:

  • l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza dal luogo di impiego di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

  • per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’obbligo di accettare il contratto vale non solo nel limite degli 80 Km ma anche per quello orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

CALENDARIO PAGAMENTI SFL

L’INPS nella Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77 spiega che l’importo erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura verrà disposta secondo le modalità indicate negli esempi di seguito riportati:

  • 1° attività o corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024, il beneficio verrà erogato per 5 mensilità;

  • 2° attività o corso successiva alla prima ulteriore attività o corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024, l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 4  mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato;

  • 2° attività o corso successiva alla prima avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024, l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato e cesserà nel mese di agosto 2024 (12 mesi complessivi);

  • 2° attività o corso successiva alla prima avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024, l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi).

L’INPS chiarisce anche che:

  • nel caso in cui un patto di servizio personalizzato già sottoscritto, sia stato aggiornato o integrato dai servizi per il lavoro competenti in relazione a programmi o azioni di politica attiva già avviati o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL. Oppure, immediatamente dopo, la decorrenza del beneficio economico potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD;

  • nel caso in cui il soggetto abbia, invece, avviato autonomamente una attività tra quelle previste per il riconoscimento del beneficio e tale attività venga riconosciuta al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l’erogazione del beneficio potrà decorrere dopo la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, che riconosce il beneficio per la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio, ad attività previste per l’attivazione nel mondo del lavoro, tra quelle indicate nello stesso patto di servizio personalizzato.

Il messaggio 27 settembre 2023, n. 3379 definisce, inoltre, i dettagli delle diverse finestre di pagamento dell’indennità. Ovvero, i pagamenti saranno effettuati secondo le seguenti scadenze:

  • per le domande ricevute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni per la misura alla stessa data, il pagamento avverrà dal 27 dello stesso mese;

  • per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni per la misura dopo il 15 ma entro lo stesso mese, il pagamento avverrà dal 15 del mese successivo.

Per quanto riguarda il riconoscimento del beneficio economico:

  • il richiedente SFL con un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e un’iniziativa di politica attiva o un corso iniziati può ricevere il pagamento del beneficio economico previsto di 350 euro mensili dalla data di accoglimento della domanda di SFL;

  • il richiedente SFL con un Patto di servizio sottoscritto ma senza un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva deve individuare un corso o un’altra attività e può ricevere il pagamento del beneficio economico dalla data di inizio della partecipazione al corso o all’attività e per la sua durata effettiva;

  • il richiedente senza un Patto di servizio personalizzato sottoscritto verrà convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, individuare un corso o un percorso formativo o un’altra iniziativa di attivazione lavorativa, e avrà diritto all’erogazione dell’indennità mensile di 350 euro a decorrere dalla data di inizio della partecipazione al corso o all’altra iniziativa e per la sua durata.

Il paragrafo 4 del messaggio 27 settembre 2023, n. 3379 spiega le istruzioni contabili da seguire.

COMPATIBILITÀ

Per chi percepisce il Supporto per la formazione e il lavoro, il Decreto Lavoro convertito in Legge e il Decreto 8 agosto 2023 stabiliscono anche che:

  • in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio in esame, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui;

  • in caso di offerta di lavoro per un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’SFL è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

  • in caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio in esame il beneficiario fruisce senza  variazioni dello stesso per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio che viene successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui;

  • in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi;

  • in caso di trattamenti pensionistici o di variazioni reddituali intervenuti nel corso dell’erogazione del beneficio, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare;

  • in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.

I dettagli sulle variazioni da comunicare, li trovate anche nella Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77. Ora, vediamo cosa fare in caso di rapporti di lavoro dipendente o autonomo attivi.

COSA FARE IN CASO DI RAPPORTI DI LAVORO ATTIVI

All’atto della presentazione della domanda del SFL il richiedente deve dichiarare, nel quadro C del modello di domanda, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE e contestualmente dovrà compilare il modello “SFL–Com Ridotto”.

Ad esempio, se la dichiarazione sostituiva unica (DSU) è presentata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2021.

All’atto della richiesta del SFL devono essere dichiarati anche gli ulteriori redditi e beni non compresi nell’ISEE che saranno valutati ai fini del riconoscimento della misura. Le variazione delle condizioni occupazionali che intervengano in corso di erogazione della misura sono comunicate tramite il modello “SFL-Com Esteso”.

COSA FARE IN CASO DI AVVIO DI UN’ATTIVITÀ AUTONOMA

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del SFL, va sempre comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa, a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello “SFL-Com Esteso”.

Adesso, scopriamo i dettagli, chiariti anche dall’INPS nella Circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77, sulla decadenza del SFL.

QUANDO DECADE IL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO

Il Decreto attuativo prevede la decadenza dal Supporto per la formazione e il lavoro per ciascun beneficiario di SFL nel caso in cui:​

  • ci sia una mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti;

  • non comunica ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura entro 15 giorni dall’evento modificativo;

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare entro un mese dalla variazione;

  • non si presenta presso il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

  • non sottoscrive il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;

  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;

  • non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro. Il soggetto che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio;

  • effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del reddito familiare entro 15 giorni dall’evento modificativo;

  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro;

  • in caso di condanna in via definitiva del beneficiario per specifici reati. Nei casi diversi da quelli relativi alla condanna in via definitiva del beneficiario SFL, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Il Decreto 8 agosto 2023 specifica anche che:

  • in caso di mancata conferma dell’attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l’INPS sospende il beneficio;

  • in caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio.

INCENTIVI PER CHI ASSUME

Il Decreto Lavoro convertito in Legge prevede degli incentivi per chi assume i percettori di Supporto per la formazione e il lavoro, così come avviene per i percettori di ADI. In particolare:

  • esonero al 100% dei contributi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari. Dall’esonero contributivo per assunzioni ADI e SFL, previsto nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, sono esclusi i premi e contributi INAIL. La misura di decontribuzione al 100% vale per i contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche per i contratti di apprendistato;

  • esonero al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile). Ciò vale nel caso di contratti a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un massimo di 12 mesi.

Cosa succede in caso di licenziamento di un beneficiario Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) che ha accettato un’offerta di lavoro?

Nel caso di licenziamento del beneficiario del SFL effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi.

INCENTIVI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E PER LE ASSUNZIONI

Ai beneficiari della misura SFL che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Specifichiamo anche che, al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari dell’SFL, alle agenzie per il lavoro viene riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo.

Per maggiori dettagli anche sugli incentivi rivolti agli intermediari e quelli per l’autoimprenditorialità relativamente ai percettori di Supporto per la formazione e il lavoro, vi consigliamo di leggere questo focus. Si tratta di sgravi simili a quelli dedicati a chi assume coloro che sono beneficiari del RdC che vi spieghiamo in questo approfondimento.

STRETTA “ANTI FURBETTI”

Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal Supporto per la formazione e il lavoro, il Decreto Lavoro convertito in Legge e il Decreto 8 agosto 2023 hanno intensificato i controlli. Il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha a tal fine accesso:

  • a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS;

  • alle informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio.

I controlli ispettivi sull’SFL sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria.

CONTROLLI SFL

Nel messaggio 27 settembre 2023, n. 3379, l’INPS spiega in che modo avvengono i controlli sulle domande SFL. Le domande che superano positivamente la prima istruttoria risultano nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli” sia nella procedura internet della domanda Supporto Formazione e Lavoro che nel Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Successivamente allo stato “Verificata salvo ulteriori controlli”, i passaggi sono i seguenti:

  • per i richiedenti SFL che hanno già effettuato l’accesso al portale SIISL e hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il PAD diventa operativo, e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”;

  • i richiedenti il SFL che non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, dovranno, al termine positivo dell’Istruttoria, accedere al portale SIISL, confermare la propria iscrizione, compilare il curriculum vitae e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale.

Il passaggio dalla fase “Verificata salvo ulteriori controlli” allo stato “Accolta salvo ulteriori controlli” permette la prosecuzione del percorso di attivazione lavorativa.

A seguito dell’attivazione del PAD, con la domanda accolta, i richiedenti possono manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro. Il cittadino potrà essere contattato dalla APL che sarà già informata sulla sua preferenza.

Anche coloro che hanno un Patto di servizio personalizzato sottoscritto dovranno essere convocati per il suo aggiornamento o integrazione presso i relativi Servizi per il lavoro per mantenere coerenti i percorsi formativi con il percorso di attivazione lavorativa indicato nel Patto di servizio. L’interessato è tenuto a confermare la partecipazione alle misure ogni novanta giorni ai Servizi competenti; in mancanza, il beneficio potrà essere sospeso.

Per le domande con supplemento di istruttoria, queste sono sottoposte a ulteriore verifica e potrebbero richiedere interventi da parte del richiedente o di altri soggetti. L’esito del supplemento istruttorio determinerà se la domanda sarà “Verificata salvo ulteriori controlli” o “Respinta”.

SANZIONI

Oltre a un attento monitoraggio, previste anche pene più severe per i furbetti che riscuotono il sussidio senza averne diritto. Il testo del Decreto Lavoro divenuto legge nello specifico, prevede reclusione:

  • da 2 a 6 anni per false dichiarazioni o documenti falsi;

  • da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

RISORSE PER IL SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO

Le risorse SFL sono pari a:

  • 122,5 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 1.460,9 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 1.300,8 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 981,7 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 603,8 milioni di euro per l’anno 2027;
  • 604,2 milioni di euro per l’anno 2028;
  • 604,7 milioni di euro per l’anno 2029;
  • 605,2 milioni di euro per l’anno 2030;
  • 605,7 milioni di euro per l’anno 2031;
  • 606,2 milioni di euro per l’anno 2032;
  • 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Per tutte le altre informazioni, potete leggere anche la guida al Decreto Lavoro convertito in Legge.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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