DIS-COLL 2024: requisiti, importo, calcolo, domanda, novità

La guida completa sulla indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, la DIS-COLL 2024

inps

I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che perdono il lavoro possono richiedere la DIS-COLL nel 2024.

Si tratta di una indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, erogata dall’INPS.

Per il 2024 c’è la possibilità di fare domanda con procedimento in modalità semplificata. Le istruzioni sono state fornite dall’INPS, che ha reso noto anche l’importo massimo erogabile a titolo di DIS-COLL in favore dei beneficiari, pari cioè a 1.550,42 euro nel 2024.

In questa guida utile facciamo chiarezza sui requisiti richiesti per beneficiare della DIS-COLL 2024 e su come si calcola il beneficio.

COS’È LA DIS-COLL 2024

La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. In sostanza, dunque, si tratta di un aiuto economico che INPS concede ai disoccupati che lavoravano in regime di co.co.co. e che hanno perso il lavoro per cause a loro non imputabili.

Vediamo tutti i dettagli sui destinatari della DIS COLL nel 2024.

A CHI SPETTA LA DIS COLL 2024

Possono beneficiare della indennità per i disoccupati DIS-COLL le seguenti categorie di soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi, che hanno perso involontariamente l’occupazione;

  • collaboratori a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione;

  • assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Come emerge dal focus sui dati dell’Osservatorio sulla cassa integrazione pubblicati il 22 febbraio 2024, le domande presentate e accolte di DIS COLL nel 2023 sono state 30.171, a le richieste di NASpI e DIS COLL nel complesso sono state 2.176.505, con una riduzione dello -1,7% rispetto allo scorso anno.

REQUISITI DIS-COLL

Per fare la richiesta DIS-COLL occorre possedere i seguenti requisiti:

  1. essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
  2. stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  3. avere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA DIS-COLL

Restano esclusi dalla misura i seguenti soggetti:

  • collaboratori titolari di pensione;

  • titolari di partita IVA;

  • amministratori e sindaci;

  • revisori di società;

  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

IMPORTO DELLA DIS COLL 2024

L’importo massimo della DIS-COLL viene rivalutato ogni anno dall’INPS, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il 2024, l’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare 1.550,42 euro.

A confermarlo è l’INPS con la Circolare n. 25 del 29-01-2024, che indica anche che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL, sempre nel 2024, è pari a 1.425,21 euro.

QUANTO DURA LA DIS-COLL

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.

A partire dal 1° gennaio non sono computati, ai fini della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Scopriamo insieme come fare domanda per ottenere questo tipo di disoccupazione.

COME FARE DOMANDA DIS-COLL

Per richiedere la DIS-COLL bisogna fare domanda esclusivamente in via telematica in una delle seguenti modalità:

  • online, attraverso il portale web www.inps.it. Per trovare la pagina dedicata alla DIS-COLL basta inserire in alto nel campo di ricerca “DIS-COLL”. A questo punto bisogna accedere al servizio per presentare la domanda ed è necessario usare una identità SPID, oppure la Carta di Identità elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La procedura da seguire è quella semplificata spiegata dal Messaggio numero 804 del 23-02-2024;

  • tramite il contact center Inps, telefonando da rete fissa al numero gratuito 803 164 oppure da rete mobile al numero 06 164 164;

  • rivolgendosi ad enti di patronato e intermediari INPS, che useranno i servizi telematici appositi. In questo modo si potrà avere il supporto di personale esperto che procederà alla presentazione della domanda per conto dell’interessato.

È importante specificare che la domanda di DIS-COLL equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), pertanto l’INPS provvede a trasmetterla all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL che diventa Sviluppo Lavoro Italia da marzo) perché il richiedente sia inserito nel sistema informativo unitario delle politiche attive.

Quest’ultimo, infatti, deve contattare il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni dalla richiesta di indennità, per stipulare il patto di servizio personalizzato, finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro.

DECORRENZA

La DIS – COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se è stata richiesta entro l’ottavo giorno.

Oppure alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante periodi di maternità o degenza ospedaliera indennizzati. Per le richieste pervenute dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

La stessa decorrenza vale anche per le richieste DIS-COLL presentate dopo il termine di periodi di maternità o di degenza ospedaliera, purché entro i termini di legge previsti.

QUANDO PRESENTARE DOMANDA

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio. Inoltre, l’INPS specifica che:

  • se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua;

  • i 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l’evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

Una volta presentata la richiesta per l’accesso alla misura, vediamo come si fa a calcolare l’importo spettante.

COME SI CALCOLA

Il calcolo dell’importo DIS-COLL viene effettuato sulla base del reddito medio mensile del richiedente.

Questo si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dal rapporto di lavoro e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ovvero i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

La prestazione si calcola inoltre tenendo conto di un valore limite, che viene rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente, nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario, se è inferiore a tale valore, o al 75% di quest’ultimo, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il valore determinato, se superiore.

Per il 2024, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.425,21 euro per il 2024. Così come confermato dall’INPS con la Circolare n. 25 del 29-01-2024.

SIMULAZIONE CALCOLO DIS COLL 2024

Dopo aver introdotto le regole generali su come si calcola il valore spettante della DIS COLL, vediamo un esempio su come si calcola.

Supponiamo che una persona ha lavorato come collaboratore co.co.co per 6 mesi, guadagnando 1.200 euro al mese (al netto). Il calcolo dell’importo della DIS-COLL, tenendo conto della formula “[(75% del reddito imponibile x 1,5) / 13] x mesi di lavoro”, sarà 623,08 euro. Ecco da dove deriva questa cifra:

  • calcoliamo il reddito imponibile: 75% di 7.200 euro = 5.400 euro;

  • moltiplichiamo il reddito imponibile per 1,5 per ottenere il reddito di riferimento: 4.500 euro x 1,5 = 8.100 euro;

  • dividiamo il reddito di riferimento per 13 (i mesi dell’anno) per ottenere l’importo mensile della DIS-COLL: 8.100 euro / 13 = 623,08 euro (circa);

  • infine, moltiplichiamo l’importo mensile per i mesi di lavoro: 623,08 euro x 6 mesi = 3.738,48 euro.

Pertanto, in questo esempio, il lavoratore co.co.co riceverà un’indennità mensile di circa 623,08 euro per sei mesi, per un totale di circa 3.738,48 euro.

RIDUZIONE PROGRESSIVA DELL’IMPORTO

In base alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, valide anche per il 2024 l’importo del beneficio si riduce:

  • del 3% al mese dopo 3 mesi (a partire dal 91° giorno di fruizione, cioè dal quarto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino al 31 dicembre 2021;

  • del 3% al mese dopo 5 mesi (a partire dal 151° giorno di fruizione, cioè dal sesto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022 (e dunque anche nel 2024).

L’importo della DIS-COLL si riduce, inoltre, se il beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro parasubordinato, oppure di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per anno civile.

Viene sospesa, invece, se il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, al termine del quale viene nuovamente corrisposta per il restante periodo spettante.

QUANDO VIENE PAGATA DIS COLL

In genere, la DIS COLL viene pagata il mese successivo a quello dell’avvenuta richiesta, ma possono presentarsi dei ritardi.

Per controllare lo status del pagamento della DIS COLL, basta recarsi sul servizio online dell’INPS nel “fascicolo previdenziale del cittadino” e cliccare su “Prestazioni e Pagamenti”. In seguito, premendo su “prestazione”, in corrispondenza della richiesta, si vedrà la data di disponibilità ed i giorni pagati della DIS COLL INPS. Così saprete con certezza la DIS COLL dopo quanto arriva.

COME VIENE EROGATA LA DIS COLL

L’INPS provvede a corrispondere la DIS-COLL agli aventi diritto nelle seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;

  • accredito su libretto postale;

  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

QUANTE VOLTE SI PUÒ PRENDERE LA DIS-COLL

Non ci sono limiti numerici riguardanti il numero di richieste di DIS COLL, ma è necessario soddisfare i requisiti richiesti ogni volta che se ne fa richiesta. È importante ricordare poi che INPS era la DIS-COLL mensilmente per un periodo di mesi pari alla metà della durata dei periodi lavorati tra la data di cessazione e il 1° gennaio dell’anno precedente, con una durata massima di 12 mesi.

CASI DI REVOCA

I beneficiari dell’indennità decadono dal beneficio se:

  • perdono lo stato di disoccupazione;

  • intraprendono un’attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, o un’attività parasubordinata, senza comunicare all’Inps il reddito che presumono di trarne, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della richiesta DIS-COLL;

  • vengono assunti con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;

  • diventano titolari di trattamenti pensionistici diretti;

  • acquisiscono il diritto all’assegno ordinario di invalidità, tranne se optano per l’indennità DIS-COLL;

  • non partecipano regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;

  • non partecipano, senza giustificato motivo, alla terza convocazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, o alla seconda convocazione alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva o di attivazione e allo svolgimento di attività di pubblica utilità, oppure, a partire dalla terza convocazione, a convocazioni o appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;

  • rifiutano un’offerta di lavoro congrua successiva alla stipula del patto di servizio personalizzato, finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre, con la Circolare n. 89 del 07-11-2023, INPS ha invece fornito indicazioni sulla compatibilità tra la DIS COLL con le prestazioni occasionali di lavoro agricolo, validi anche nel 2024. Spiegando cioè quando le due cose possono convivere e quando invece si va incontro alla decadenza del diritto alla percezione.

CHE DIFFERENZA C’È TRA NASPI E DIS COLL?

La DIS COLL, sempre in capo all’INPS, permette di tutelare i lavoratori che non hanno un lavoro subordinato, ma sono iscritti alla Gestione Separata e hanno perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI spetta invece ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ma in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Tra le due prestazioni, quindi, cambiano principalmente i beneficiari ma anche modalità di calcolo e termini per le spettanze.

In questa guida, vi spieghiamo i dettagli sulla NASpI, mentre di seguito vi illustriamo come nasce la DIS COLL.

ITER NORMATIVO

La DIS COLL, introdotta in via sperimentale dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è stata resa strutturale con la Legge 22 maggio 2017, n. 81 con estensione ai collaboratori a progetto (c.d. co.co.pro.), agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Poi la è cambiata in questi step:

  • il Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 ha esteso l’applicazione, infatti bastano ora per ricevere l’indennità solo un accredito contributivo di una mensilità nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (e non più tre mesi);

  • la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una diversa decorrenza del c.d. décalage – la progressiva riduzione del beneficio –  ampliandone la durata – oltre ad una diversa modalità di calcolo. Inoltre, riconosce la contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI;

  • dal 27 settembre 2023, come annunciato dall’INPS nel Messaggio n. 3388 del 28-09-2023 è stata attivata la nuova procedura di domanda semplificata anche per la DIS COLL con tutte le istruzioni del caso;

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI

Vi invitiamo a leggere le nostre guide utili a chi è senza lavoro come quella su Supporto Formazione e Lavoro o Assegno di inclusione, che hanno preso il posto del reddito di cittadinanza nel 2024 e si rivolgono – anche – ai disoccupati.

A proposito di aiuti a sostegno dei disoccupati, vi consigliamo i nostri articoli su bonus 2024, quali bonus mamme disoccupatebonus famiglia 2024.

Interessante anche l’approfondimento su bonus e agevolazioni per lavoratori, imprese e famiglie nel 2024.

Potrebbe tornarvi utili infine anche la nostra guida ai bonus INPS 2024 legati all’ISEE, anche molto bassi.

Per scoprire invece altri aiuti, agevolazioni e bonus per disoccupati, persone e famiglie è possibile visitare questa pagina.

Se volete restare aggiornati su tutte le novità vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram. È anche possibile restare aggiornati seguendo il nostro canale Whatsapp e il nostro canale TikTok @ticonsigliounlavoro.

di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *