DIS-COLL 2023: requisiti, importo, calcolo, domanda

La guida completa sulla indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, la DIS-COLL 2023

INPS

I titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che perdono il lavoro possono richiedere la DIS-COLL.

Si tratta di una indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, erogata dall’INPS. L’Istituto a febbraio 2023 ha anche reso noti gli gli importi massimi erogabili a titolo di DIS-COLL in favore dei beneficiari.

In questa guida utile facciamo chiarezza sui requisiti richiesti per beneficiare della DIS-COLL 2022 e su come si calcola il beneficio. Vi diamo anche tutte le informazioni utili sull’importo, la durata, come fare domanda nel 2023..

COS’È LA DIS-COLL 2023

La DIS-COLL 2023 è un’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Può essere richiesta anche da assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. In sostanza, dunque, si tratta di un aiuto economico che viene concesso ai disoccupati che lavoravano in regime c.d. di co.co.co. e che hanno perso involontariamente il lavoro.

La misura, introdotta in via sperimentale dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è stata resa strutturale con la legge 22 maggio 2017, n. 81 con estensione ai collaboratori a progetto (c.d. co.co.pro.), agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 ne ha poi esteso l’applicazione, bastando ora per ricevere l’indennità solo un accredito contributivo di una mensilità nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (e non più tre mesi). Infine la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una diversa decorrenza del c.d. décalage – la progressiva riduzione del beneficio –  ampliandone la durata- oltre ad una diversa modalità di calcolo. Inoltre, riconosce la contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione e l’obbligo del versamento, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione pari a quella dovuta per la NASpI. Ma vediamo tutti i dettagli.

A CHI SPETTA LA DIS- COLL 2023

Possono beneficiare della indennità per i disoccupati DIS-COLL le seguenti categorie di soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi, che hanno perso involontariamente l’occupazione;

  • collaboratori a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione;

  • assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

REQUISITI DIS-COLL

Per fare la richiesta DIS-COLL occorre, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

  1. essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps;
  2. stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  3. avere almeno 1 mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di disoccupazione e l’evento stesso.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA DIS-COLL

Restano esclusi dalla misura i seguenti soggetti:

  • collaboratori titolari di pensione;

  • titolari di partita IVA;

  • amministratori e sindaci;

  • revisori di società;

  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

IMPORTO DELLA DIS-COLL 2023

L’importo massimo della prestazione viene rivalutato ogni anno. Viene determinato, infatti, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente. Come illustrato nella circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

QUANTO DURA LA DIS-COLL

In base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022, il beneficio ha la seguente durata:

  1. 6 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2021. L’aiuto economico viene corrisposto ogni mese, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso

  2. 12 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022. Il beneficio è erogato mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione.

A partire dal 1° gennaio 2022 non sono computati, ai fini della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

DECORRENZA

La DIS – COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se è stata richiesta entro l’ottavo giorno. Oppure alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata presentata durante periodi di maternità o degenza ospedaliera indennizzati. Per le richieste pervenute dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. La stessa decorrenza vale anche per le richieste DIS-COLL presentate dopo il termine di periodi di maternità o di degenza ospedaliera, purchè entro i termini di legge previsti.

COME SI CALCOLA

Il calcolo dell’importo DIS-COLL viene effettuato sulla base del reddito medio mensile del richiedente. Questo si ottiene dividendo il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, derivanti dai rapporti di collaborazione in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all’indennità, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dal rapporto di lavoro e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi, ovvero i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

La prestazione viene calcolata tenendo conto di un valore limite, che viene rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente, nella misura del 75% del reddito medio mensile del beneficiario, se è inferiore a tale valore, o al 75% di quest’ultimo, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il valore determinato, se superiore.

Come illustrato nella circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.352,19 euro. Quindi, per quest’anno, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile del richiedente, se non supera l’importo di 1.352,19 euro, o al 75% di 1.352,19 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.352,19 euro, se il reddito mensile del richiedente è superiore a questo importo.

RIDUZIONE PROGRESSIVA DELL’IMPORTO

In base alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’importo del beneficio si riduce:

  1. del 3% al mese dopo 3 mesi (a partire dal 91° giorno di fruizione, cioè dal quarto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino al 31 dicembre 2021;

  2. del 3% al mese dopo 5 mesi (a partire dal 151° giorno di fruizione, cioè dal sesto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022.

L’importo della DIS-COLL si riduce, inoltre, se il beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro parasubordinato, oppure di lavoro accessorio dalla quale derivi un compenso superiore a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per anno civile. Viene sospesa, invece, se il beneficiario si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, al termine del quale viene nuovamente corrisposta per il restante periodo spettante.

RICONOSCIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Grazie alle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 ( e quindi anche dal 1° gennaio 2023), ai percettori di DIS-COLL sono riconosciuti i contributi figurativi.

La contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio dall’Inps, sulla base del reddito medio mensile del lavoratore, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso. Dunque se, ad esempio, l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione 2022 è di 1.335,40 euro, i contributi figurativi sono riconosciuti entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2021, invece, la contribuzione figurativa non è riconosciuta.

COME VIENE EROGATA LA DIS COLL

L’INPS provvede a corrispondere la DIS-COLL agli aventi diritto nelle seguenti modalità:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;

  • accredito su libretto postale;

  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

CASI DI REVOCA

I beneficiari dell’indennità decadono dal beneficio se:

  • perdono lo stato di disoccupazione;

  • intraprendono un’attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, o un’attività parasubordinata, senza comunicare all’Inps il reddito che presumono di trarne, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della richiesta DIS-COLL;

  • vengono assunti con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;

  • diventano titolari di trattamenti pensionistici diretti;

  • acquisiscono il diritto all’assegno ordinario di invalidità, tranne se optano per l’indennità DIS-COLL;

  • non partecipano regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;

  • non partecipano, senza giustificato motivo, alla terza convocazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, o alla seconda convocazione alle iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva o di attivazione e allo svolgimento di attività di pubblica utilità, oppure, a partire dalla terza convocazione, a convocazioni o appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;

COME FARE DOMANDA DIS-COLL

La DIS-COLL viene concessa a domanda agli aventi diritto. Cosa significa? Che chi possiede i requisiti per beneficiare di questo aiuto economico deve richiederlo, presentando apposita domanda all’Inps.

La richiesta DIS-COLL va effettuata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, in base alla proroga dei termini di presentazione dovuta all’emergenza Coronavirus, in una delle seguenti modalità:

  • in via telematica online, attraverso il portale web www.inps.it (Prestazioni e Servizi > DIS-COLL: invio domanda), utilizzando una identità SPID, la Carta di Identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

  • tramite il contact center Inps, telefonando da rete fissa al numero gratuito 803 164 oppure da rete mobile al numero 06 164 164;

  • rivolgendosi ad enti di patronato e intermediari Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda di DIS-COLL equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), pertanto l’Inps provvede a trasmetterla all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) perchè il richiedente sia inserito nel sistema informativo unitario delle politiche attive. Quest’ultimo, infatti, deve contattare il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni dalla richiesta di indennità, per stipulare il patto di servizio personalizzato, finalizzato al reinserimento nel mercato del lavoro.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO AGRICOLO PER I PERCETTORI DIS-COLL

Il decreto rilancio, in relazione all’emergenza Covid-19, ha dato la possibilità ai percettori dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di stipulare contratti a termine con datori di lavoro del settore agricolo. Con il decreto sostegni bis, tale opportunità è stata estesa fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Dunque, in sostanza, i lavoratori che percepiscono la DIS-COLL fino a fine anno possono accettare incarichi di lavoro agricolo. L’Inps, attraverso il messaggio n. 4079 del 22-11-2021, ha fornito tutti i chiarimenti sulla proroga DIS-COLL per lavoro agricolo. L’Istituto ha specificato che gli ingaggi non devono avere durata superiore a 30 giorni e sono rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Le giornate si computano considerando i giorni di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto. Inoltre, tali contratti non comportano la sospensione o la decadenza dal diritto alla prestazione, purché rimangano nel limite di reddito di 2.000 euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E INFORMAZIONI UTILI

Per ulteriori informazioni mettiamo a vostra disposizione i seguenti documenti:

– DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 (Pdf 98Kb), istitutivo della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata;
– MESSAGGIO INPS n. 3606 (Pdf 86Kb) del 04-10-2019, relativo alla modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 22 del 2015;
– MESSAGGIO INPS n. 1286 (Pdf 223Kb) del 20-03-2020, relativo alla proroga per coronavirus;
– CIRCOLARE INPS n. 7 (Pdf 116Kb) del 21-01-2021, recante gli importi massimi per il 2021 della DIS-COLL;
– MESSAGGIO INPS n. 4079 (Pdf 52Kb) del 22-11-2021, relativo alla proroga DIS-COLL per lavoro agricolo;
LEGGE DI BILANCIO (Pdf 2Mb) 2022, recante le modifiche alla normativa DIS-COLL;
CIRCOLARE INPS n. 3 (Pdf 84,7Kb) del 04-01-2022, che illustra le novità legislative per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022;
CIRCOLARE INPS N. 14 (Pdf 110 kb) del 3 febbraio 2023 che rende noti gli importi massimi le le retribuzioni per il 2023.

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