I permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio sono un beneficio fondamentale per il personale scolastico che desidera frequentare corsi di studio.
Possono usufruirne sia i docenti che il personale educativo e ATA, e vengono concessi su richiesta, ossia occorre presentare l’apposita domanda.
L’istanza va presentata entro il 15 Novembre dell’anno precedente per fruire del permesso nell’anno solare successivo.
Dunque per richiedere i permessi per il diritto allo studio per docenti, personale educativo e ATA relativi all’anno solare 2026 occorre fare domanda entro il 15 Novembre 2026.
Vediamo nel dettaglio di seguito come funzionano i permessi per il diritto allo studio e come richiederli.
COME FUNZIONANO I PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA
Il permesso per il diritto allo studio è un istituto che consente al personale docente e educativo e al personale ATA di usufruire durante l’anno di permessi retribuiti per frequentare corsi di studio e sostenere esami.
Infatti il personale scolastico può beneficiarne per la frequenza di percorsi di laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, abilitazioni, master, corsi post-universitari e altri percorsi formativi.
Questi permessi possono essere concessi nella misura massima di 150 ore l’anno a ciascun dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di supplenza annuale o fino al termine delle lezioni, nel limite del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.
In base a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019 2021, che contiene il regolamento dei permessi per il diritto allo studio, i criteri per la fruizione del permesso e i criteri di precedenza per la sua concessione sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale.
Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Vediamo di seguito a chi spettano i permessi per il diritto allo studio.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL PERMESSO
I permessi sono concessi al personale docente, educativo e ATA della scuola, compresi gli insegnanti di religione cattolica, assunto:
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 Agosto o al 30 Giugno.
Per richiedere il permesso devono essere formalmente iscritti al corso di studio per la cui frequenza fanno domanda.
I permessi sono fruibili sia del personale assunto con orario full time che dal personale che lavora part time. n quest’ultimo caso la durata dei permessi è proporzionale alla durata dell’orario di lavoro.
TIPOLOGIE DI CORSI AMMESSI
I permessi possono essere fruiti per la frequenza e/o la preparazione di esami relativi a:
- corsi di laurea, diplomi, specializzazioni, master, corsi post universitari, e qualifiche professionali rilasciati da istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti;
- percorsi per la specializzazione sul sostegno (TFA Sostegno) e percorsi per l’abilitazione degli insegnanti (percorsi abilitanti per docenti);
- corsi online o erogati da università telematiche, purché riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) e in base a quanto previsto dalla contrattazione integrativa;
- tirocini ed esami relativi ai corsi.
COME FARE DOMANDA
Le domande per usufruire dei permessi di diritto allo studio per docenti, personale educativo e personale ATA nell’anno solare 2026 devono essere presentate all’Ufficio di Ambito Territoriale (UST) di riferimento, tramite la scuola di titolarità, entro il termine del 15 Novembre 2025.
E’ bene sottolineare che possono essere previste scadenze diverse a seconda degli ambiti territoriali, pertanto occorre sempre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti, che pubblicano tutte le comunicazioni sui propri siti web istituzionali.
ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
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