Riforma classi di laurea 2024: cosa prevede in 7 punti

Tutte le novità dei Decreti di riforma delle classi di laurea. Ecco cosa prevede la normativa che semplifica i percorsi formativi universitari

riforma classi laurea

A partire dall’anno accademico 2024 2025 arriva la riforma delle classi di laurea che cambia totalmente i percorsi universitari a favore di maggiore interdisciplinarietà e semplificazione.

In due Decreti, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) definisce le nuove classi di laurea valide per le triennali e le lauree magistrali, nonché la rinnovata cornice normativa che caratterizzerà i percorsi formativi universitari.

Entro l’anno accademico 2025 2026, le classi di laurea dovranno tutte essere adeguate alla nuova normativa.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa prevede la riforma delle classi di laurea, a chi si rivolge e come cambia il sistema universitario italiano in termini formativi e per gli accessi ai concorsi.

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COSA PREVEDE LA RIFORMA CLASSI DI LAUREA

Al via la riforma delle classi di laurea. I due Decreti firmati dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, hanno dato attuazione alla riforma delle classi di laurea, un obiettivo chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questa riforma si basa su due pilastri fondamentali, ovvero la creazione di percorsi più flessibili e la garanzia di una maggiore interdisciplinarità.

La riforma si rivolge a tutte le università, statali e non statali, comprese quelle telematiche. A disciplinare la riforma sono il Decreto Ministeriale n. 1648 del 19-12-2023 e il Decreto Ministeriale n. 1649 del 19-12-2023 che entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, su cui vi aggiorneremo.

L’approvazione della nuova cornice, proposta dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e approvata dalle Commissioni parlamentari, consentirà alle Università di promuovere la creazione di percorsi di laurea interdisciplinari. Vediamo cosa prevede la riforma nel dettaglio.

1) NOVITÀ SU NUMERO E SVOLGIMENTO ESAMI

Le strutture didattiche competenti, attraverso il regolamento del corso di laurea, determinano l’elenco degli insegnamenti e altre attività formative secondo criteri strettamente funzionali agli obiettivi formativi specifici del corso. Il Decreto Ministeriale n. 1648 del 19-12-2023 e il Decreto Ministeriale n. 1649 del 19-12-2023 specificano che:

  • in ogni corso di laurea triennale non possono essere previsti più di 20 esami o valutazioni finali di profitto in totale. Ciò, ad eccezione dei corsi regolati da normative dell’Unione Europea;

  • in ogni corso di laurea magistrale non possono essere previsti più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. Ciò, ad eccezione dei corsi regolati da normative dell’Unione Europea;

  • nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, della durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami, incluso il ricorso a prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, è stabilito rispettivamente a 30 e 36.

  • sia per le triennali che per le magistrali possono essere favoriti esami integrati per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti responsabili partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente, seguendo le modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo;

  • gli Atenei hanno la facoltà di riconoscere conoscenze e abilità professionali certificate individualmente secondo la normativa vigente, nonché altre conoscenze e abilità acquisite in attività formative di livello post-secondario in cui l’università ha contribuito. Ciò vale sia per le triennali che per le magistrali.

2) PIÙ PERCORSI INTERDISCIPLINARI

La riforma mira a promuovere la creazione di percorsi di laurea interdisciplinari. Questo si tradurrà in una riduzione dei vincoli relativi ai crediti formativi assegnati ai vari ambiti disciplinari, favorendo così la progettazione di percorsi innovativi. L’obiettivo è superare la visione tradizionale dei programmi di studio vincolati da crediti formativi legati a settori disciplinari ristretti, favorendo invece un ampliamento e un’interdisciplinarietà più marcata.

3) NUOVE REGOLE SU ISTITUZIONE CORSI UNIVERSITARI

Il Decreto Ministeriale n. 1648 del 19-12-2023 e il Decreto Ministeriale n. 1649 del 19-12-2023 in particolare stabiliscono che:

  • è possibile istituire due corsi di laurea diversi appartenenti alla stessa classe, a meno che le attività formative non si differenzino per almeno 40 crediti nel caso della triennale e di 30 crediti nel caso della magistrale o della laurea a ciclo unico;

  • se l’ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfa i requisiti di due classi diverse, l’università può istituire il corso come appartenente a entrambe, ma gli studenti devono indicare la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio all’immatricolazione. La scelta può essere modificata, ma diventa definitiva all’iscrizione al terzo anno (o al secondo anno nel caso della laurea magistrale o a ciclo unico).

Saranno i regolamenti di ateneo poi, a definire le modalità attraverso le quali un corso di laurea può coinvolgere più dipartimenti della stessa università o di più università. Questo vale sia per le lauree magistrali (o a ciclo unico) che per le triennali.

4) PIANI DI STUDIO PIÙ PERSONALIZZATI

La riforma delle classi di laurea aumenta le possibilità per gli studenti di personalizzare il proprio piano di studi individuale. Gli studenti potranno includere attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, a condizione che siano coerenti con l’ordinamento del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.

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5) NUOVE REGOLE SUI CREDITI FORMATIVI

Il Decreto Ministeriale n. 1648 del 19-12-2023 e il Decreto Ministeriale n. 1649 del 19-12-2023 stabiliscono che i regolamenti didattici di ciascun corso di laurea determinano il numero di crediti assegnati a ogni attività formativa. Questo include l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari e degli ambiti disciplinari relativi alle attività formative specificate nell’articolo 10 del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, modificato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96. Inoltre:

  • per le attività formative caratterizzanti con più di tre ambiti disciplinari senza specificare il numero minimo di crediti, i regolamenti didattici individuano almeno tre settori scientifico-disciplinari funzionali al corso, riservando un numero adeguato di crediti;

  • gli ordinamenti didattici assicurano una preparazione solida, privilegiando discipline di base e caratterizzanti. Si riserva almeno il 40% dei crediti necessari per il titolo di studio alle attività formative previste dalle tabelle allegate al Decreto n. 1648 nel caso delle triennali. La percentuale è del 30% dei crediti necessari per il titolo di studio alle attività formative previste dalle tabelle allegate al Decreto n. 1649, nel caso delle magistrali non a ciclo unico;

  • le università autonomamente definiscono le attività formative affini o integrative, promuovendo una formazione multidisciplinare e interdisciplinare;

  • i regolamenti determinano l’eventuale redazione della prova finale in lingua straniera e specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, in linea con gli standard europei;

  • per i trasferimenti tra corsi di laurea, si assicura il riconoscimento del massimo numero di crediti, con criteri e modalità definiti nei regolamenti, e motivazione in caso di mancato riconoscimento. In caso di trasferimento tra corsi appartenenti alla stessa classe, almeno il 50% dei crediti del medesimo settore scientifico-disciplinare deve essere riconosciuto allo studente. Questo requisito si applica solo se il corso di provenienza, se a distanza, è accreditato secondo il Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

6) NUMERO MASSIMO DI CREDITI

Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato nel regolamento di ciascun corso di laurea e non può superare i 12. Questo vale sia per le magistrali che per le triennali.

Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale nei settori dell’Architettura e dell’Ingegneria edile-architettura, il  Decreto Ministeriale n. 1649 del 19-12-2023 stabilisce che i crediti minimi richiesti si determinano dalla somma dei crediti minimi assegnati alla classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegneria edile-architettura biennale, insieme a quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell’Architettura.

Questa valutazione avviene ambito disciplinare per ambito disciplinare, includendo anche le attività formative specificate nell’articolo 10, comma 5, lettere a) e b), del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

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7) NOVITÀ VALORE UN CREDITO FORMATIVO

Ogni credito formativo universitario nei corsi di laurea corrisponde, grazie alla riforma delle classi di laurea, a un impegno medio di 25 ore per studente.

I regolamenti didattici di ciascun ateneo, poi, stabiliscono anche la percentuale dell’impegno orario totale che deve essere riservata per lo studio personale o altre attività formative individuali, non inferiore al 50%, salvo quando sono previste attività formative con un elevato contenuto sperimentale o pratico. Inoltre:

  • gli studenti delle triennali che accumulano 180 crediti, secondo quanto previsto nei regolamenti didattici del corso di laurea, inclusi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono autorizzati a sostenere l’esame finale e ottenere il titolo di studio. Ciò, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dall’immatricolazione all’università;

  • gli studenti delle magistrali che accumulano 120 crediti, seguendo le modalità definite nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, inclusi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono autorizzati a sostenere l’esame finale e ottenere il titolo di studio, senza vincoli legati al numero di anni di iscrizione all’università.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA RIFORMA CLASSI DI LAUREA

La riforma delle classi di laurea dovrebbe entrare in vigore a partire dall’anno accademico 2024 2025.

L’adeguamento dovrà essere completato entro l’anno accademico 2025 2026. I testi, dopo l’ok già dato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dalle Commissioni Parlamentari competenti, entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale su cui vi aggiorneremo.

Le Università intanto nei prossimi mesi sono chiamate a modificare i loro regolamenti didattici in vigore, con particolare riferimento all’introduzione di nuovi corsi, a partire dall’anno accademico 2024 2025. Vi aggiorneremo man mano sulle novità.

TESTI PDF DECRETI RIFORMA CLASSI DI LAUREA

Mettiamo a vostra disposizione il Decreto Ministeriale n. 1648 del 19-12-2023 (Pdf 666 Kb) con l’Allegato n.1648  (Pdf 1 Mb) sulle lauree triennali. Da leggere anche il Decreto Ministeriale n. 1649 del 19-12-2023 (Pdf 679) – con l’Allegato n. 1649 (Pdf 2 Mb) sulle lauree magistrali o a ciclo unico. I testi entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, su cui vi aggiorneremo.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere la nostra guida sulle lauree abilitanti e questo approfondimento sulle prime lauree abilitanti andate in vigore. Da leggere anche l’articolo sulla Laurea abilitante Periti agrari e forestali o quello sui corsi all’università sui percorsi abilitanti dei docenti.

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di Valeria Cozzolino
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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