Riforma reclutamento docenti: decreto formazione in arrivo

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E’ stato pubblicato l’atteso nuovo decreto che regola il percorso di formazione per l’assunzione in ruolo degli insegnanti previsto dalla riforma del reclutamento dei docenti.

Si tratta del c.d. DPCM 60 CFU, che definisce il percorso universitario e accademico abilitante da 60 CFU/CFA che i docenti dovranno superare per ottenere l’abilitazione e partecipare ai concorsi a cattedra.

Vediamo nel dettaglio i contenuti del decreto per la formazione dei docenti in arrivo e cosa dovrà regolare.

ULTIME NOTIZIE SUL DECRETO FORMAZIONE DOCENTI 2023

E’ stato pubblicato il DPCM sulla formazione iniziale dei docenti, che regola il percorso di formazione degli insegnanti previsto dal nuovo sistema per l’abilitazione dei docenti.

Il DPCM 60 CFU (Pdf 149Kb), il cui testo è stato preparato dai Ministri dell’Istruzione e dell’Università, Giuseppe Valditara e Anna Maria Bernini, definisce il percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA per i docenti.

Con la conversione in legge del decreto PNRR 2 (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) è divenuta legge, infatti, anche la riforma del reclutamento dei docenti contenuta nel pacchetto scuola presente all’interno del provvedimento. Si tratta del nuovo regolamento per la formazione iniziale e continua e il reclutamento degli insegnanti, che introduce anche nuovi requisiti e regole per il concorso per docenti.

Il nuovo percorso di formazione iniziale, selezione e prova per diventare docente stabilito dalla riforma della scuola, lo ricordiamo, è articolato in 4 step fondamentali:

  1. laurea magistrale (triennale per ITP);
  2. percorso formativo abilitante da 60 CFU/CFA (qui tutte le informazioni);
  3. concorso per insegnanti (qui tutte le informazioni);
  4. anno di prova con esame finale e valutazione conclusiva (qui tutte le informazioni).

I CONTENUTI DEL NUOVO DECRETO

Il nuovo decreto per la formazione previsto dalla riforma del reclutamento dei docenti deve indicare, nello specifico:

  • contenuti e strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale dei docenti, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto;

  • la percentuale di presenza alle attività formative necessaria per accedere alla prova finale del percorso iniziale di formazione dei docenti;

  • gli standard professionali minimi delle competenze che i docenti abilitati devono possedere;

  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, che comprende una prova scritta e una lezione simulata;

  • gli standard per la valutazione omogenea dei partecipanti;

  • le regole per la composizione della commissione giudicatrice per la prova finale, che deve comprendere un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, che può essere individuato anche tra i tutor preposti alle attività di tutoraggio del percorso formativo abilitante;

  • il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi stabiliti con dal decreto per la formazione relativo alla riforma del reclutamento dei docenti e le modalità per la loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente al fine di agevolare la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento;


  • i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, e di svolgimento delle prove finali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti

  • criteri e modalità di coordinamento ed eventuale aggregazione dei percorsi di formazione, e della loro organizzazione, per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

RESTANO VALIDI I 24 CFU GIÀ CONSEGUITI

In base a quanto previsto dal DPCM 60 CFU, è riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso per docenti secondo il previgente ordinamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

Per tutte le informazioni sulla riforma della scuola e del reclutamento docenti, e sulle nuove regole per diventare insegnanti, potete leggere questo approfondimento.

Mettiamo a vostra disposizione anche l’approfondimento sul nuovo percorso di formazione e prova docenti per la nomina in ruolo e le FAQ sull’anno di formazione e prova docenti.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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