RITA Rendita integrativa temporanea anticipata: come funziona, regole 2023

Tutti i dettagli sulla RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, che permette di ricevere la pensione prima del tempo. A chi spetta, come funziona e come richiederla

sociale, assistenza, sanitario, oss

Cos’è la RITA? Come funziona? La Rendita integrativa temporanea anticipata è uno strumento che permette di anticipare il trattamento pensionistico fino al raggiungimento dell’età anagrafica necessaria alla pensione.

Possono accedere alla RITA coloro che, in presenza di determinate condizioni, sono iscritti a un fondo per la pensione integrativa e che necessitano dell’erogazione anticipata di quanto maturato.

In questa guida spieghiamo in modo dettagliato quando conviene chiedere la RITA, chi ne ha diritto, come funziona la Rendita Integrativa temporanea anticipata e come richiederla secondo le regole aggiornate al 2023.

COS’È LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

La RITA, ovvero la Rendita integrativa temporanea anticipata, è uno strumento che permette di anticipare la liquidazione della pensione integrativa versata ai Fondi Pensione o agli istituti assicurativi in base ai Piani Pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Ecco quindi, cosa significa “rendita integrativa temporanea anticipata“. Cioè, possono richiedere un anticipo del capitale maturato coloro che hanno cessato l’attività lavorativa e sono vicini alla pensione di vecchiaia. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, la RITA è divenuta strutturale con la Legge di Bilancio 2018 ed è monitorata e gestita da COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione). Vediamo insieme quando conviene la RITA, come funziona e come fare per richiederla.

A CHI SPETTA LA RITA

La RITA ha carattere generale e può essere richiesta da tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti del pubblico impiego, cui requisiti cambiano a seconda della modalità di uscita scelta. Nello specifico

I requisiti sono almeno 5 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare alternativamente a:

  • cessazione dell’attività lavorativa, ma solo al momento della domanda, dal momento che il beneficiario, una volta ottenuta la rendita, può anche riprendere a lavorare;

  • età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla domanda. Quindi, se l’età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia è 67 anni, in pratica bisogna aver compiuto almeno 62 anni al momento della richiesta;

  • Almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza.

In alternativa, l’accesso alla RITA è riconosciuto anche ai lavoratori inoccupati di lungo periodo, in presenza dei seguenti requisiti:

  • inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi al momento della domanda;

  • maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Si tratta di un aiuto offerto a chi è privo di occupazione da molto tempo, che in questo modo può anticipare la pensione fino a 10 anni prima della pensione di vecchiaia.

CHI EROGA LA RITA

A erogare la RITA è il gestore del fondo pensionistico complementare scelto dal contribuente secondo i parametri definiti nel contratto e delimitati dalla legge nazionale.

QUANDO CONVIENE CHIEDERE LA RITA

La RITA conviene per coloro che hanno cessato l’attività lavorativa in prossimità del pensionamento e necessitano dunque, di un “reddito ponte” di 5 o 10 anni fino al raggiungimento dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia. Inoltre, la RITA conviene quando si decide volontariamente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente.

QUALI SONO I VANTAGGI DELLA RITA

I vantaggi della RITA, oltre all’uscita anticipata dal mondo del lavoro, sono diversi. Facciamo il punto:

  • Benefici fiscali: la parte imponibile della RITA è tassata al 15% con una riduzione
    dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15 ° di partecipazione a forme pensionistiche
    complementari;


  • Compatibilità con altri redditi: la RITA è compatibile con eventuale pensione anticipata,
    con tutte le forme di APE (Ape sociale, volontario e aziendale), con l’isopensione e la NASPI
    nonché con redditi da lavoro che dovessero intervenire successivamente alla sua erogazione;


  • Passaggio agli eredi: in caso di decesso durante l’erogazione della RITA la posizione individuale è riscattata secondo le ordinarie modalità di riscatto per premorienza.

Tra l’altro, mentre viene percepita la RITA, salvo accordi differenti con l’erogatore, il contribuente può sempre:

  • revocare la scelta e interrompere la RITA;

  • trasferire il capitale accumulato ad un’altra forma pensionistica integrativa e fermare così subito l’erogazione della RITA;

  • chiedere anticipazioni, riscatto totale o parziale della posizione maturata non utilizzata per la RITA;

  • continuare a contribuire al fondo pensione;

  • usufruire delle stesse tutele previste per la pensione integrativa, quali la pignorabilità nel limite di 1/5 delle somme che eccedono il cosiddetto “minimo vitale” ritenuto necessario per il sostentamento o la protezione dei propri cari. Infatti, in caso di prematura scomparsa dell’iscritto nel corso di percezione della RITA, il capitale residuo, che corrisponde alle rate non ancora erogate, è riscattata dagli eredi o dagli altri beneficiari.

COME FUNZIONA LA RITA

La RITA consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte della pensione, a seconda delle proprie esigenze, che corrisponde a quanto maturato nel fondo pensione integrativo fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio. In sostanza, con la rendita integrativa temporanea anticipata si può smettere di lavorare in anticipo, percependo quanto maturato nel proprio fondo pensione su richiesta al gestore. Ad esempio, si può ottenere la pensione RITA nel 2023 anche maturando l’età e i requisiti INPS per la prestazione pensionistica, solo nel 2028 (2033 nel caso di lavoratori inoccupati da lungo tempo).

La RITA può essere concessa a cadenza mensile, bimestrale o trimestrale stando a come specificato dal COVIP, secondo diverse modalità:

  • chiedendo l’erogazione di tutto il capitale accumulato;

  • si può convertire in RITA anche solo una parte del capitale accumulato, lasciando nel fondo la parte residua che sarà erogata come pensione integrativa. In questo caso, nel momento in cui termina la RITA perché si accede al pensionamento, si inizia a percepire l’integrazione sulla pensione per tutta la vita o per la metà come rendita vitalizia e l’altra come capitale.

È bene ricordare che non c’è una circolare INPS sulla RITA, ma questa viene gestita dal fondo pensionistico scelto con la supervisione del COVIP, secondo le indicazioni spiegate nella Circolare 888 dell’8 febbraio 2018.

QUANTO COSTA LA RITA

I costi della RITA sono riportati nell’accordo che si fa con l’Ente erogatore del fondo pensione integrativo scelto. In genere, i costi sono riportati nella specifica nota informativa e possono variare da caso a caso. In alcuni fondi pensione la RITA è gratuita, mentre in altri può essere richiesta una cifra una tantum per attivarla o ricorrente per ciascuna rata.

COME FUNZIONA LA TASSAZIONE RITA

Per la RITA viene applicata la stessa ritenuta a titolo d’imposta della pensione integrativa con aliquota massima del 15%, ma poi:

  • tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare;

  • se questa è superiore a 15 anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con almeno 35 anni di contribuzione, quindi, l’imposta scende al 9%.

È tassata solo la parte relativa ai contributi dedotti dal reddito imponibile durante il periodo di partecipazione al fondo pensione e alle quote di TFR versato. La base imponibile su cui è applicata la ritenuta di imposta al momento del pensionamento delle prestazioni non considera i contributi versati e non dedotti, nonché i rendimenti già tassati in fase di accumulo.

COME SI CALCOLA LA RITA

L’importo RITA è scelto dall’iscritto e può essere pari all’intera posizione individuale accumulata (RITA TOTALE 100%) o una percentuale della stessa (RITA PARZIALE 50%) e calcolato sul totale dei versamenti – comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) – accreditati sino al momento di accettazione della richiesta. In ogni caso, le somme erogate a titolo di RITA sono liquidate al netto delle ritenute fiscali.

In pratica, la prestazione è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato: la parte imponibile (che può essere pari al 50% o al 100%) è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15; ai “vecchi iscritti” per l’anno 2021 è infatti applicata l’aliquota minima del 10,8% ). L’aliquota decresce di anno in anno post attivazione.

Quindi, individuato l’ammontare della posizione destinato alla RITA, lo stesso viene frazionato per il
periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione (vedi
successivo articolo 5) alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

Vediamo qualche esempio di calcolo della rata RITA elaborato da un report di Intesa SanPaolo per dare un’idea abbastanza precisa dell’importo della rendita integrativa a cui è possibile aspirare sulla base del capitale accumulato nel fondo di previdenza integrativo.

PREMESSE

L’interessato:

  • ha 65 anni al momento del calcolo in data 01.01.2019 (nato il 01.01.1954).
  • matura il diritto pensione di vecchiaia il 01.01.2021– 67 anni.
  • ha un capitale posseduto di 100.000 euro su un solo comparto, destinato alla RITA del 50% (cd. RITA PARZIALE), con Quota posseduta pari a 5.000 euro e Valore quota del comparto pari a 20,00.
  • ha chiesto rateazione trimestrale.

ESEMPIO DI CALCOLO

  • Il valore da destinare alla RITA va diviso per 2=100.000/2 ↦ 50.000.
  • Anche le quote da destinare alla RITA va diviso per 2= 5.000/2 ↦ 2.500.
  • Numero mesi di erogazione ↦ 24 (ovvero il periodo intercorrente tra 01/01/2021 e 01/01/2019, momento in cui ci chiede RITA e pensione di vecchiaia).
  • Il numero rate da erogare ottenuto va poi rapportato ai mesi di rateizzazione richiesta (periodicità trimestrale) ↦ 24/3= 8 RATE.
  • A questo punto il numero di quote corrispondente all’importo accantonato per la RITA va diviso per ogni rata ↦ 2.500/8= 312,500.
  • Il risultato ottenuto va infine moltiplicato per il valore quota comparto, per cui 312,500×20,00= euro 6.250,00 (che corrisponde all’ammontare lordo di una rata trimestrale).

Di conseguenza, gli importi RITA mensili erogati all’interessato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia saranno al metto delle rate RITA da versare al Fondo. In questo caso 50.000 – 6.250(x3 rate) = 31.250 / 24 mesi (ovvero il periodo che intercorre tra accesso RITA e pensione). Per cui l’importo mensile sarà pari a circa 1.300 euro.

COME RICHIEDERE LA RITA

Per richiedere la RITA basta fare domanda tramite il modulo messo a disposizione dal fondo pensionistico integrativo prescelto. Ad esempio si può scegliere quello di Poste Italiane o di Intesa SanPaolo. Per la richiesta è sufficiente dimostrare la perdita dello status di lavoratore che si aveva in precedenza e il possesso dei requisiti, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Chiedete informazioni al vostro gestore del fondo pensionistico integrativo.

QUANDO VIENE EROGATA

La tempistica per l’erogazione della RITA varia a seconda delle regole fissate, in fase di adesione, con il fondo al quale si è aderito. Il termine massimo entro il quale la prestazione viene liquidata, dunque, è differente da caso a caso ma è sempre specificato nel contratto di adesione al fondo pensionistico integrativo scelto. Si precisa che è impossibile, trattandosi di una rendita, il pagamento della RITA in un’unica soluzione.

CUMULABILITÀ RITA

La RITA cessa quando sopraggiunge la pensione di vecchiaia. Invece, è cumulabile con altre prestazioni pensionistiche tanto che può essere anche una soluzione per integrare quanto riconosciuto dalle seguenti prestazioni:

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Per avere maggiori informazioni sul requisiti anagrafici per andare in pensione vi consigliamo questo approfondimento. Per conoscere quali sono gli aiuti economici e le agevolazioni che il Governo mette a disposizione di famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Infine, per restare sempre aggiornati è possibile iscriversi alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale Telegram per scoprire le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Un Commento

Scrivi un commento
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *