Sicurezza sul lavoro, le nuove regole sugli obblighi formativi

Le nuove regole sugli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro. Ecco quali sono secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro i vincoli e chi sono i destinatari

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Dal 2022 entrano in vigore le nuove regole in materia di sicurezza sul lavoro e alcune di queste riguardano gli obblighi formativi in capo a datori di lavoro e dirigenti.

Con una prima circolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce un quadro generale sull’argomento, riprendendo le fila delle recenti novità. È stato il Decreto Fiscale, infatti, ad estendere gli obblighi di formazione ai “capi” secondo modalità specifiche.

Scopriamo insieme, quindi, quali sono le nuove regole in tema di salute e sicurezza sul lavoro e chi sono esattamente i nuovi destinatari degli obblighi formativi appena introdotti.

QUALI SONO LE NUOVE REGOLE SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal Decreto Fiscale (Decreto legge n. 146/2021) prevede che i datori di lavoro seguano un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. In particolare, chiarisce la circolare dell’INL n.1 del 16 febbraio 2022, questa formazione comprende:

  • I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

  • la definizione e individuazione dei fattori di rischio;

  • la valutazione dei rischi;

  • l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Già la norma precedente lo prevedeva in maniera generica, equiparando gli obblighi formativi dei datori di lavoro a quelli dei lavoratori. Ora, però, vengono introdotte regole specifiche per i datori di lavoro e dirigenti secondo linee guida da adottare entro il 30 giugno 2022.

REGOLE SUGLI OBBLIGHI FORMATIVI: LE NUOVE LINEE GUIDA

La Conferenza Stato-Regioni (l’organo di collegamento tra Stato e autonomie locali) adotta periodicamente un accordo contenente queste linee guida che devono seguire tutte le aziende. La nuova norma stabilisce, quindi, che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza integri il vecchio accordo in materia di formazione risalente al 2011, in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Sarà quindi questo accordo a determinare la durata, le modalità della formazione, i contenuti minimi della stessa. La verifica sul corretto adempimento degli obblighi di legge, potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

OBBLIGHI FORMATIVI SULLA SICUREZZA: I NUOVI DESTINATARI

Mentre i datori di lavoro, prima della novità introdotta dal Decreto Fiscale, non erano esplicitamente inclusi negli obblighi formativi sulla sicurezza, i dirigenti e i preposti erano in parte accomunati ai lavoratori. Come anticipato, però, l’accordo con le linee guida non riguardava questi ultimi nello specifico, mentre ora la norma lo prevede chiaramente. Ecco, quindi, che in attesa del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo, quello del 2011. Si precisa, per chiarezza, che i preposti sono coloro i quali, in base alla gerarchia e alle proprie competenze professionali, sovrintendono alle attività lavorative altrui attuando le direttive ricevute dai datori di lavoro o dai dirigenti, verificando che vengano correttamente eseguite dai lavoratori.

NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI: IL PERIODO TRANSITORIO

Visto che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno fissati dal nuovo accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni entro il 30 giugno prossimo, ci sarà un periodo “scoperto”. Ne consegue che il mancato rispetto dei nuovi obblighi in capo a tali soggetti non implica l’adozione di sanzioni. Restano comunque in vigore gli obblighi già fissati in precedenza quali, precisa l’Ispettorato, le attività formative che devono essere svolte in presenza e ripetute almeno ogni due anni, o comunque ogni volta sia reso necessario.

NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO

Nessuna fase transitoria per i nuovi obblighi in tema di addestramento introdotti dal Decreto Fiscale che, di fatto, ha specificato ulteriormente le relative regole. L’addestramento infatti ora:

  • deve avvenire da persona esperta e sul luogo di lavoro (una regola già prevista);

  • consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale (una regola nuova);

  • consiste nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza (anche questa è una regola nuova).

Gli interventi di addestramento effettuati, poi, devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Mentre il mancato tracciamento non comporta sanzioni, il non rispetto delle altre regole sì.

Vi terremo aggiornati sull’uscita delle nuove linee guida che saranno definite con un nuovo accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni atteso entro il 30 giugno prossimo. Per restare aggiornati vi consigliamo di iscrivervi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Testo Coordinato del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Pdf 219 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.301 del 20-12-2021.
Circolare Dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 16 febbraio 2022, n. 1 (Pdf 275 Kb).
Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Pdf 1.195 Kb) Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)

ALTRI APPROFONDIMENTI

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di Eleonora C.
Redattrice, esperta di leggi, lavoro pubblico e previdenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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