Ticket sui licenziamenti: contributo Aspi per i lavoratori licenziati

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 44/2013 con la quale fornisce indicazioni in merito alla contribuzione ASPI dovuta sui licenziamenti di lavoratori (interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato) avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Il Ministero del lavoro ha istituito questo nuovo “contributo sui licenziamenti” chiamato anche “ticket sui licenziamenti“, per finanziare le indennità di disoccupazione, le nuove Aspi e miniAspi. Il Ticket licenziamenti rientra infatti tra le novità degli ammortizzatori sociali previste con la legge n. 92/2012, la famosa riforma Fornero.

MODALITA’ OPERATIVE: COME SARA’ PAGATO IL TICKET SUI LICENZIAMENTI
Il datore di lavoro deve versare il contributo entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).

In sede di prima applicazione della norma, per i licenziamenti avvenuti nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ossia entro il 16 Giugno 2013.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO ASPI PER I LAVORATORI LICENZIATI
Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a partire dal 1 gennaio, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%). Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).

Il contributo Aspi è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time).Per i rapporti di lavoro inferiori ai 12 mesi, il ticket sui licenziamenti va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16. Il contributo deve essere versato in una unica soluzione.

CASI DI ESCLUSIONE DAL TICKET LICENZIAMENTI
Sono esclusi dall’obbligo del versamento del contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91. Inoltre il ticket licenziamenti non è dovuto per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Altri casi specifici sono precisati nella circolare disponibile a fine articolo.

ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA CONTRIBUZIONE ASPI
La circolare ha fornito anche ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI. l’assicurazione ASpI è caratterizzata da un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

Riguardo al contributo ordinario, si ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011. La medesima contribuzione (1,61%) risulta dovuta, da “gennaio 2013”, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione.

Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, il carico contributivo datoriale rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.

Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) – in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne). Il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in mobilità.

Per maggiori dettagli relativi al ticket sui licenziamenti, è possibile consultare la Circolare n. 44 – 2013 pubblicata dall’INPS.

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