Agevolazioni assunzioni donne 2023: esonero contributivo del 100%

Tutti i dettagli sull’esonero contributivo integrale per le aziende che assumono lavoratrici svantaggiate fino ad un massimo di 8.000 euro l’anno

donne assunzioni, lavoro

Anche nel 2023 è possibile richiedere le agevolazioni per assunzioni di donne lavoratrici a favore delle aziende che assumono disoccupate. Si tratta dell’esonero integrale dal pagamento dei contributi prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 anche per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023.

Si tratta di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro annui, a favore dei datori di lavoro che assumono donne svantaggiate e disoccupate da 6, 12 o 24 mesi, a seconda dei casi.

Ecco come funziona l’esonero contributivo per chi assume donne, a chi spetta, come fare domanda e la guida da scaricare con tutte le informazioni e i chiarimenti Inps.

BONUS ASSUNZIONI DONNE 2023, ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 100%

Tra i bonus per favorire l’occupazione finanziati dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) rientrano anche le agevolazioni per assunzioni di donne in determiate condizioni di svantaggio. Si tratta di un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono donne lavoratrici nel biennio 2021-2022 e, grazie alla proroga inserita nella Legge di Bilancio 2023, anche nel 2023. I beneficiari hanno diritto ad uno sgravio del 100% sui contributi dovuti dal datore di lavoro, fino ad un importo massimo di 8 mila euro all’anno, così come previsto dall’ultima Manovra (fino al 31 dicembre 2022 il limite era di 6.000 euro annui).

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, fa parte del pacchetto di incentivi introdotti dal Governo per fronteggiare la crisi economica e il calo dell’occupazione derivate dall’emergenza epidemiologica da covid-19, prima, e dalla crisi in Ucraina, poi. In sostanza il beneficio ha lo scopo di favorire l’assunzione di lavoratrici da parte delle aziende.

L’INPS, che gestisce la misura, ha comunicato, attraverso il Messaggio n. 403 del 26-01-2022, che la Commissione europea ha autorizzato lo sblocco dei fondi utili fino al 30 giugno 2022. Il beneficio, infatti, non è immediatamente fruibile ma subordinato all’autorizzazione dell’UE e, quindi, lo sgravio può essere richiesto, per ora, per i contributi dovuti tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Si attendono le autorizzazioni per i periodi successivi su cui noi vi aggiorneremo.

A CHI SPETTA

Il bonus assunzioni donne è gestito dall’INPS che, con la Circolare n.32 del 22-02-2021, ha offerto chiarimenti sui beneficiari dell’agevolazione e sui rapporti di lavoro incentivati. In particolare, l’Istituto ha precisato che l’esonero contributivo previsto dal nuovo bonus per assumere donne può essere concesso per l’assunzione di donne svantaggiate, ovvero:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
  • lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per quanto riguarda l’ultima categoria, con condizione di lavoro non regolarmente retribuito ci si riferisce a coloro che negli ultimi 6 mesi o non hanno lavorato come subordinati o hanno prestato attività come subordinati o come prestazioni riconducibili ad attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. Più precisamente, il concetto di “lavoro regolarmente retribuito” non riguarda soltanto la possibilità che la prestazione sia avvenuta “in nero”, poichè va valutato sotto il profilo della durata per il rapporto subordinato o del compenso per gli autonomi o i parasubordinati.

La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento (cioè dell’assunzione o della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) per il quale si intende richiedere il beneficio.

CHI PUÒ RICHIEDERE LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici nel triennio 2021-2022- 2023. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

  • enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

DATORI DI LAVORO ESCLUSI

Sono invece esclusi dal beneficio:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ASSUNZIONI INCENTIVABILI

L’agevolazione per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate spetta per le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:

  1. assunzioni a tempo determinato;
  2. assunzioni a tempo indeterminato;
  3. trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato;
  4. proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’incentivo spetta anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE IMPORTO

L’incentivo per assunzioni di donne prevede la decontribuzione totale, cioè del 100%, dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. Il beneficio viene concesso fino ad un massimo di 8.000 euro l’anno, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 che ha elevato il precedente limite di 6.000 euro.

DURATA DEL BENEFICIO

Il periodo agevolato con il bonus assunzioni donne è fruibile per:

  • 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine;
  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.

CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO

Le agevolazioni per le aziende che assumono lavoratrici sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento che non prevedono un divieto di cumulo con altri benefici, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Ad esempio il beneficio non è cumulabile con il bonus lavoro giovani, in quanto questa misura non può essere cumulata con altri esoneri.

CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SVANTAGGIO

L’INPS con il Messaggio n 1421 del 06-04-2021 ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura. In particolare ha precisato che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

COME FARE DOMANDA

Con il Messaggio n. 3809 del 05-11-2021 l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro interessati possono richiedere l’esonero contributivo tramite il portale web dell’Istituto. E’ necessario inviare una singola comunicazione all’INPS per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) e attendere l’autorizzazione. I datori di lavoro autorizzati dovranno esporre poi nel flusso Uniemens di competenza le lavoratrici per cui spetta l’esonero seguendo le istruzioni del citato messaggio.

Si specifica che le modalità indicate dall’INPS nel 2021 valgono anche per le assunzioni nel 2022 e, così come precisato dal nel Messaggio n. 403/2022. Si presume che le istruzioni saranno le stesse anche per il 2023, ma per l’ufficialità bisognerà attendere l’apposito messaggio INPS.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

LEGGE BILANCIO 2021 (Pdf 4,04Mb) – legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1, commi 16, 17 e 18.
CIRCOLARE INPS n. 32 (Pdf 234Kb) del 22-02-2021 (guida operativa Inps).
MASSAGGIO INPS n. 1421 (Pdf 97Kb) del 06-04-2021.
MESSAGGIO INPS n. 3809 (Pdf 226Kb) del 05-11-2021.
MESSAGGIO INPS n. 403 (Pdf 86Kb) del 26-01-2022;
LEGGE DI BILANCIO 2023 (Pdf 1311KB) del 29 dicembre 2022 n. 197.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo anche il nostro approfondimento su tutti gli incentivi alle assunzioni disponibili e il focus su quelli rinnovati nella Legge di Bilancio 2023. Per conoscere altre agevolazioni disponibili puoi visitare la nostra sezione riservata agli aiuti per lavoratori e famiglie e questa pagina dedicata agli aiuti alle imprese. Mettiamo a tua disposizione anche questo approfondimento su tutti i bonus introdotti dalla Legge di Bilancio e questa guida sugli incentivi per le assunzioni.

Continua a seguirci per restare aggiornato su tutte le novità, iscrivendoti alla nostra newsletter gratuita e al nostro canale telegram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Un Commento

Scrivi un commento
  1. sono stata assunta a tempo indeterminato ma nel frattempo sono ancora nel periodo di prova, il datore di lavoro ottiene il bonus se dopo il periodo di prova resto giusto, ma visto che non mi trovo bene e che penso di non proseguire dopo il periodo di prova, vorrei sapere se vado via con una semplice lettera di dimissioni in periodo prova ho ancora i requisiti per far ottnere al futuro datore di lavoro il bonus oppure lo prende comunque l’attuale datore di lavoro che laserei a fine periodo di prova?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *