Agevolazioni assunzioni donne svantaggiate 2024: esonero contributivo scende al 50%

Tutti i dettagli sull’esonero contributivo al 50% per le aziende che assumono lavoratrici svantaggiate nel 2024

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Nel 2024 è possibile richiedere le agevolazioni per assunzioni di donne svantaggiate.

L’esonero dal pagamento dei contributi è stato infatti prorogato dalla Legge di Bilancio 2024 ma con alcune novità.

Nel dettaglio, lo sconto sui contributi a carico del datore di lavoro passa dal 100% al 50% e non è più previsto il massimale annuo di decontribuzione, che negli ultimi 3 anni è stato di 8mila euro.

In questa guida vi spieghiamo nel dettaglio come funziona l’esonero contributivo per chi assume donne svantaggiate, a chi spetta, come fare domanda e tutte le informazioni e i chiarimenti alla luce delle novità 2024.

COS’È IL BONUS ASSUNZIONI DONNE 2024

Il bonus assunzioni donne 2024 è un esonero del 50% sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, inclusi i contributi INAIL, riconosciuto in caso di assunzioni di donne svantaggiate e disoccupate in possesso di specifici requisiti.

Fino al 2023 la decontribuzione era pari al 100% e lo sconto spettava nel limite massimo di 8.000 euro annui. Con la Legge di bilancio 2024 però le cose sono cambiate, lo scontro sui contributi ridotto al 50% e il massimale abolito.

Requisiti e condizioni di accesso però sono rimasti gli stessi. Vediamoli nel dettaglio.

A CHI SPETTA IL BONUS

Il bonus assunzioni donne spetta sotto forma di esonero contributivo a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che assumono donne considerate “lavoratrici svantaggiate”.

Il bonus assunzioni donne è gestito dall’INPS e per quanto riguarda i requisiti in capo alla lavoratrice svantaggiata, sono gli stessi previsti dall’art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92 del 2012.

REQUISITI LAVORATRICI SVANTAGGIATE

Le donne che rientrano nella categoria “lavoratrici svantaggiate” per cui il datore di lavoro ha diritto all’esonero dei contributi pari al 50% nel 2024, sono quelle in possesso di almeno uno dei requisiti indicati dalla L. 92 del 2012.

Ovvero sono lavoratrici svantaggiate quelle che:

  • hanno almeno 50 anni di età e disoccupata da oltre 12 mesi;

  • sono disoccupate dal almeno 24 mesi, in questo caso il bonus spetta a prescindere dall’età e dalla residenza;

  • sono disoccupate di qualsiasi età e prive di impiego da almeno 6 mesi e (alternativamente) risultano:
  1. residenti in un’area svantaggiata, ovvero una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (valida dal 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027);
  2. svolgere professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. Tali settori e professioni sono individuati dal Decreto interministeriale del 16 novembre 2022.

REQUISITI DATORI DI LAVORO

Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici fino al 31 dicembre 2024.

Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Enti pubblici economici;

  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

  • Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;


  • Consorzi di bonifica e Consorzi industriali;

  • Enti morali ed Enti ecclesiastici.

DATORI DI LAVORO ESCLUSI

Sono invece esclusi dal bonus assunzioni donne 2024:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative. Escluse anche le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;

  • le Università;

  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;

  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

  • gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

  • le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);


  • la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);

  • le Autorità indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

Vale nel 2024 ancora quanto ribadito dalla Circolare INPS numero 58 del 23 giugno 2023, che riguardo ai soggetti esclusi ha specificato che in questa categoria sono comprese:

  • le Aziende sanitarie locali;

  • le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;

  • Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo.

ASSUNZIONI INCENTIVABILI

L’agevolazione per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate spetta per le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:

  • assunzioni a tempo determinato;

  • assunzioni a tempo indeterminato;

  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato;

  • proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’incentivo spetta anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione.

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI DALL’INCENTIVO

Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.

Come specificato dalla Circolare INPS n. 58 del 23 giugno 2023, infine, anche nel 2024 esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

IMPORTO AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE

L’incentivo per assunzioni di donne prevede la decontribuzione totale, cioè del 50%, dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro.

Sono esonerati anche i versamenti relativi all’assicurazione INAIL.

COME FUNZIONA IL BONUS E DURATA

La misura è un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali parametrati su base mensile. Il periodo agevolato con il bonus assunzioni donne è fruibile per:

  • 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine;

  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.

Inoltre:

  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;

  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

COME FARE DOMANDA

Le regole valide nel 2024 per richiedere le agevolazioni spettanti per l’assunzione di donne svantaggiate sono quelle dettate dalla Circolare numero 58 del 23-06-2023, con cui l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro interessati possono fare domanda telematica tramite il portale web dell’Istituto dopo autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.

È necessario inviare una singola comunicazione all’INPS per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) e attendere l’autorizzazione.

I datori di lavoro autorizzati poi dovranno esporre poi nel flusso Uniemens di competenza le lavoratrici per cui spetta l’esonero.

CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO

Le agevolazioni per le aziende che assumono lavoratrici sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento che non prevedono un divieto di cumulo con altri benefici, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI INTERESSANTI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Mettiamo a vostra disposizione le guide alla incentivi assunzioni per le neo mamme e al bonus più assumi meno paghi nel 2024.

Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra guida che riassume tutte le anticipazioni sulla Legge di Bilancio 2024. Vi invitiamo a leggere anche l’articolo sul bonus nuove assunzioni 2024 e quello su tutti i bonus imprese del 2024.

Vi consigliamo di leggere anche le misure contenute nel pacchetto lavoro e nel pacchetto famiglia.

Interessante anche il nostro articolo su bonus contributivo per la parità di genere.

Per conoscere tutte le nuove agevolazioni, bonus e aiuti per lavoratori e famiglie potete visitare questa pagina. Potete leggere le novità legislative in questa sezione.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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2 Commenti

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  1. sono stata assunta a tempo indeterminato ma nel frattempo sono ancora nel periodo di prova, il datore di lavoro ottiene il bonus se dopo il periodo di prova resto giusto, ma visto che non mi trovo bene e che penso di non proseguire dopo il periodo di prova, vorrei sapere se vado via con una semplice lettera di dimissioni in periodo prova ho ancora i requisiti per far ottnere al futuro datore di lavoro il bonus oppure lo prende comunque l’attuale datore di lavoro che laserei a fine periodo di prova?

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