È stato aggiornato il limite di età per ottenere l’assegno di incollocabilità dell’INAIL.
La misura è destinata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non usufruiscono del collocamento mirato, purché in possesso di determinati requisiti.
A partire dal 1° Luglio 2025, il sussidio è salito a 308,23 Euro (rispetto ai 305,78 Euro del 2024).
In questa guida vi spieghiamo cos’è, a chi spetta e quali sono le novità.
COS’È L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ INAIL E A CHI SPETTA NEL 2026
L’Assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’INAIL ai lavoratori titolari di rendita per malattia professionale o infortunio difficili da collocare nel mercato del lavoro.
Il contributo è destinato ai lavoratori con rendita per infortunio o malattia professionale che, per gravità o tipo di menomazione, non possono essere inseriti nel mercato del lavoro nemmeno tramite collocamento mirato, come da Legge 68 del 1999 (per questo si parla di “incollocabilità”). Viene riconosciuto nei casi di totale inidoneità o rischio per sé e per gli altri, ed è rivalutato ogni anno in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124 (articolo 180), con il Decreto sicurezza e lavoro il Governo ne ha aggiornato i requisiti. Vediamo i dettagli.
NOVITÀ 2026
Con l’entrata in vigore del Decreto sicurezza e lavoro e i relativi Decreti attuativi, il limite di età per ottenere l’assegno INAIL di incollocabilità, sarà flessibile e allineato all’età pensionabile. Infatti, a oggi questo assegno è destinato alle persone invalide che, a causa delle loro condizioni, non possono essere inserite nel mondo del lavoro.
Con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, l’INAIL ha precisato che dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti. In base alla nuova formulazione introdotta, l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica.
Nel dettaglio, l’estensione si applica alle seguenti categorie di assicurati:
- titolari di rendita diretta con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 67° anno di età;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, abbiano compiuto il 67° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell’assegno;
- titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell’assegno.
COSA CAMBIA
Fino a fine 2025, la legge prevede un limite di età fisso, superato il quale non si ha più diritto all’assegno. Con la nuova formulazione, invece, il limite di età viene reso dinamico e collegato ai criteri previsti per l’ammissione al collocamento obbligatorio, che a loro volta sono aggiornati periodicamente in base all’età pensionabile.
In pratica, se l’età pensionabile aumenta, anche il limite per accedere all’assegno si adegua automaticamente, evitando che persone ancora in età lavorativa vengano escluse dal beneficio per via di un parametro ormai superato.
Scopriamo insieme quali sono i requisiti per ottenerlo.
CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ
Nel 2025 hanno diritto all’assegno di incollocabilità gli invalidi per infortunio o malattia professionale di un’età non superiore ai 67 anni che:
- siano titolari della rendita INAIL;
- si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria col collocamento mirato.
Inoltre, gli stessi devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- inabilità non inferiore al 34%, riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico (DPR 1124 del 1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 Dicembre 2006;
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica o danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al DM 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° Gennaio 2007.
COME FUNZIONA
L’assegno di incollocabilità funziona mediante l’erogazione di una prestazione economica da parte dell’INAIL.
Viene concesso per un periodo non inferiore ai 2 anni né superiore a 4. Tuttavia è possibile ottenere il rinnovo (o ulteriori periodi di concessione) per un totale complessivo di 8 anni (anche non consecutivi). In questo caso le richieste verranno valutate, caso per caso, dalla sede INAIL competente.
L’assegno viene pagato mensilmente dall’INAIL e decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di accettazione della domanda.
COME ARRIVA L’ASSEGNO INAIL
L’importo dell’assegno di incollocabilità INAIL arriva tramite:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
- gli Istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero;
- pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale, poiché si tratta di importi non superiori a 1.000 euro.
È il beneficiario a specifica alla sede INAIL la modalità di pagamento prescelta nonché i dati utili per l’accredito mensile.
A QUANTO AMMONTA
L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è pari a 308,23 Euro a partire dal 1° Luglio 2025. A seguito della rivalutazione annuale, l’importo è stato aumentato e viene riconosciuto per una somma maggiore rispetto ai 305,78 Euro del 2024.
A comunicarlo è stato l’INAIL con la circolare n. 30 del 20 Maggio 2025, aggiornata sulla base dei nuovi dati forniti dal Ministero del Lavoro e la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a +0,8%.
COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ
Per richiedere l’assegno di incollocabilità, l’invalido deve compilare il modulo di richiesta che può essere ottenuto presso la sede INAIL competente per il proprio domicilio, tenuta a rilasciarlo. A questo punto, la domanda può essere fatta:
- di persona, presentandola allo sportello della filiale INAIL sul territorio del domicilio;
- per posta, utilizzando la posta ordinaria o tramite PEC (posta elettronica certificata), sempre alla filiale INAIL sul territorio del domicilio.
Il modulo deve essere compilato con i dati anagrafici e deve contenere una descrizione dell’invalidità dettagliata e fotocopia del documento di identità.
Potrebbe essere richiesta documentazione extra o certificazioni specifiche in alcuni casi, per cui è meglio chiedere informazioni direttamente a chi, all’INAIL, sta gestendo la pratica o, in alternativa, farsi assistere nella preparazione e presentazione della richiesta da un patronato.
QUANDO VIENE RICONOSCIUTO DAL MEDICO
L’Assegno di incollocabilità può essere riconosciuto anche dal medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente. In pratica, può capitare che il lavoratore, dopo aver segnalato un infortunio o una malattia professionale all’INAIL venga convocato dall’Istituto per valutare se l’evento ha causato invalidità e, se sì, in quale misura. L’accertamento inizia con una visita medico-legale, durante la quale:
- viene analizzata la documentazione (radiografie, risonanze magnetiche, ecc.);
- vengono valutate le condizioni fisiche del lavoratore, nonché il nesso causale (ovvero se i danni riportati sono effettivamente collegati all’evento infortunistico o alla malattia professionale denunciata).
A questo punto, se il medico certifica un danno permanente, tale da impedire il reinserimento al lavoro, può riconoscere al lavoratore l’Assegno di incollocabilità.
QUANTO DURA L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ
L’assegno di incollocabilità INAIL nel 2025 viene corrisposto fino al 67° anno di età, salvo che nel frattempo non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- Decreto sicurezza e lavoro;
- Circolare n. 30 del 20 Maggio 2025;
- Circolare INAIL n. 55 dell’11 dicembre 2025.
ALTRE NOVITÀ, APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI
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