Bonus 1000 Euro decreto Ristori: cos’è, a chi spetta, come funziona

Tutte le informazioni sul nuovo bonus 1000 euro introdotto dal decreto Ristori. Cos’è, a chi spetta l’indennità una tantum, come funziona, domanda

inps

Nuovo bonus 1000 euro per i lavoratori stagionali e atipici.

Il decreto Ristori ha introdotto una nuova indennità per i lavoratori che hanno beneficiato del bonus una tantum introdotto dal decreto Agosto e per i lavoratori a carattere stagionale, dello spettacolo e precari che non lo hanno percepito. I beneficiari riceveranno una somma in denaro dell’importo di 1000 euro.

Per coloro che hanno già percepito il contributo precedente il rinnovo è automatico mentre gli altri devono fare domanda entro il 18 dicembre. Ecco cosa sapere sul bonus, a chi spetta e come funziona.

COS’È IL BONUS DECRETO RISTORI DA 1000 EURO

Il bonus 1000 Euro introdotto dal decreto Ristori è una indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da covid-19 o in condizione di precariato a causa della stessa. 

Si tratta di un contributo economico una tantum, cioè da erogare una volta sola, di importo pari a 1000 euro. In parte rinnova l’indennità una tantum da mille euro introdotta dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), a cui aggiunge nuove indennità onnicomprensive per alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dagli effetti dell’epidemia da coronavirus.

La gestione della misura è affidata all’Inps che, attraverso la circolare n. 137 del 26-11-2020, ha fornito le istruzioni amministrative e contabili.

A CHI SPETTA

Hanno diritto al bonus decreto Ristori da 1000 euro le seguenti categorie di lavoratori:

1. Soggetti già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto Agosto, ovvero i lavoratori:

  • stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • dello spettacolo;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

2. Soggetti che non hanno già beneficiato del bonus decreto Agosto, che rientrino tra quelli indicati di seguito:

A) Lavoratori dipendenti stagionali o in somministrazione impiegati nel settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre). Possono accedere al beneficio anche i lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 29 ottobre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato. 

B) Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e nemmeno titolari di pensione.

C) Lavoratori intermittenti (art. 13-18 DL 15 giugno 2015, n.81),titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità o senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e non devono percepire pensione.

D) Lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 codice civile) e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30 ottobre. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (art. 2 comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. Al momento della presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e nemmeno titolari di pensione.

E) Incaricati alle vendite a domicilio (art.19 DL 31 marzo 1998 n. 114) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata (art. 2 comma 26 Legge 8 agosto 1995 n.335) alla data del 29 ottobre 2020. Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e nemmeno titolari di pensione.

F) Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
– titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto (29 ottobre), di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

G) Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla predetta data del 29 ottobre 2020;
  • avere almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, e non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 29 ottobre 2020.

COME FUNZIONA

Chi rientra in una delle categorie di lavoratori a cui spetta il bonus 1000 Euro introdotto dal decreto Ristori e non ha percepito l’indennità prevista dal decreto Agosto deve presentare apposita domanda per poter ottenere il contributo economico. La domanda deve essere presentata all’Inps.

Chi ha già beneficiato dell’indennità Covid-19 introdotta dal decreto Agosto non deve presentare richiesta, in quanto il beneficio sarà erogato in automatico direttamente dall’Inps.

COME FARE DOMANDA

Coloro che devono presentare una nuova domanda possono richiedere l’indennità una tantum introdotta dal decreto Ristori compilando e inviando l’apposita domanda bonus 1000 euro decreto agosto in via telematica, attraverso il portale web dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, entro il 18 dicembre 2020

Ricordiamo che le le credenziali di accesso ai servizi Inps sono le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità Covid-19 possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Inps, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

CUMULABILITA’ CON ALTRI AIUTI

Le indennità di 1000 Euro introdotte dal decreto Ristori non sono tra loro cumulabili, questo significa che anche se si rientra in 2 categorie diverse di lavoratori a cui spetta il bonus, l’importo può essere erogato una sola volta. Inoltre il bonus 1000 Euro del decreto Ristori non è cumulabile con altre indennità Covid e con le nuove misure introdotte per il Reddito di Emergenza. Il bonus 1000 Euro decreto agosto è invece cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222). Inoltre, è compatibile con le indennità di disoccupazione NASPI (eccetto che nei casi di incompatibilità previsti) e DIS-COLL, e con l’indennità di disoccupazione agricola.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’indennità di 1000 euro decreto agosto non concorre alla formazione del reddito e quindi non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Il nuovo bonus 1000 euro è stato introdotto dall’art. 15 del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (Pdf 342Kb). Mettiamo a tua disposizione anche la CIRCOLARE INPS (Pdf 270Kb) n. 137 del 26-11-2020 contenente tutte le indicazioni sull’indennità.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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