Bonus e-commerce agricoltura 2023: cos’è e come richiederlo

La guida dettagliata al bonus e-commerce agricoltura, il credito d’imposta per sostenere la vendita online del Made in Italy

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Al via il bonus e-commerce agricoltura al 100% per le aziende della filiera agricola e agroalimentare che realizzano o ampliano infrastrutture informatiche, finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. L’Agenzia delle Entrate ha fissato anche il codice tributo e i limiti da rispettare nel 2023 per le spese 2022.

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 con lo scopo di garantire il sostegno del Made in Italy, questa agevolazione può arrivare ad un un massimo di 50.000 euro per ogni anno.

In questa guida vi spieghiamo cos’è il bonus e-commerce per l’agricoltura, a chi spetta, a quanto ammonta e come funziona.

COS’È BONUS E-COMMERCE AGRICOLTURA

Il bonus e-commerce agricoltura è un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche, finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e della vendita online. È un’agevolazione destinata alle aziende agricole e agroalimentari per la diffusione e la tutela del Made in Italy anche all’estero e arriva 50.000 euro per ogni anno per ciascuna azienda beneficiaria. L’importo stanziato è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

È stato l’articolo 1, comma 131, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ad introdurre il bonus e-commerce agricoltura, mentre il Provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate ne disciplina il funzionamento. Poi, il Provvedimento del 2 novembre 2022 n. 406604 ha stabilito che per le spese sostenute nel 2021, il bonus è fruibile al 100%. Allo stesso modo, il Provvedimento n. 94679 del 20 marzo 2023 ha fissato la percentuale di fruibilità del bonus sempre al 100% per le spese sostenute nel 2022.

Scopriamo insieme a chi spetta e come ottenere il credito d’imposta.

A CHI SPETTA

Il bonus e-commerce agricoltura spetta alle reti di imprese agricole e agroalimentari, costituite ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. La “rete di impresa”, si precisa, si forma in forza della stipula di un accordo di collaborazione tra imprese – contratto di rete appunto – ed è un modello di business alternativo che, in base all’intesa, può anche lasciare autonomia soggettiva a ciascuna impresa della rete.

Più precisamente, ci sono due tipologie di rete di impresa:


  • rete soggetto, cioè dotata di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del medesimo Decreto.

È essenziale precisare questo aspetto perché le regole per il riconoscimento del bonus cambiano a seconda della tipologia di rete. Si precisa, infine, che le reti di impresa possono essere anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge 27 luglio 1999, n. 268.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS E-COMMERCE AGRICOLTURA

Le reti di imprese agricole e agroalimentari che hanno comunicato le spese sostenute lo scorso anno per potenziare i loro sistemi di vendita a distanza possono beneficiare in misura piena del bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 a sostegno del commercio elettronico nel settore. Il Provvedimento n. 94679 del 20 marzo 2023 fissa al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente riconosciuto agli operatori che hanno validamente fatto domanda entro lo scorso 15 marzo 2023. La misura è stata determinata in base alle richieste pervenute e alle risorse disponibili. In linea generale, il credito spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti e comunque nel limite di 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio (2021 e 2022). Nello specifico, l’importo dell’agevolazione varia in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e della dimensione delle imprese interessate, ossia:

  • 40% e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi previsti per le PMI operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

  • 40% e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi previsti per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria;

  • 40% e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi previsti per le PMI agroalimentari.

SPESE AGEVOLABILI

Tra le spese agevolabili con il bonus e-commerce agricoltura, vi sono quelle sostenute per:

  • il miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale;

  • la creazione, ove necessario, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi;

  • la promozione di stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali;

  • la messa in opera di attività e di progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, nonché sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Il sostenimento delle spese dovrà essere attestato alternativamente dai seguenti soggetti:

  • Presidente del collegio sindacale;
  • revisore legale;
  • professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Albo dei periti commerciali;
  • responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).

COME FUNZIONA IL BONUS E-COMMERCE AGRICOLTURA

Il bonus e-commerce agricoltura è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non è cumulabile con altri aiuti di Stato. Per usufruire del tax credit, i beneficiari devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile dal 21 marzo 2023, come stabilito dal Provvedimento n. 94679 del 20 marzo 2023.

COME RICHIEDERE IL BONUS E-COMMERCE AGRICOLTURA

Per ottenere il bonus e-commerce agricoltura era necessario inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, in via telematica, utilizzando questo modello (Pdf 111 Kb). L’inoltro doveva essere eseguito direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni come intermediario. In questa pagina è possibile leggere tutte le specifiche tecniche.

Per l’utilizzo in compensazione, vale anche per le spese 2022, quanto previsto con la Risoluzione n. 64/E del 3 novembre 2022 che ha stabilito che:

  • bisogna inserire il codice tributo 6990, denominato “credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole”;
  • la sequenza di cifre deve essere inserita nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, invece, nella colonna “importi a debito versati”;
  • deve essere inoltre completato il campo “anno di riferimento”: in tale campo deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta nel formato “AAAA”.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’AdE rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. A seconda dei tipi di beneficiari, la fruizione del credito cambia nelle sue modalità di comunicazione. Ovvero:

  • in caso di “rete contratto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta può essere applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete per la quota di spese ad esse riferibili;

  • nel caso di “rete soggetto”, il credito è applicato in modo autonomo dalla rete stessa.

In questa pagina sono disponibili tutte le istruzioni per la compilazione della comunicazione.

SCADENZA

La Comunicazione per fruire del bonus e-commerce agricoltura va presentata sempre dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (si ricorda che gli investimenti agevolabili, per ora, sono quelli effettuati nel 2021 e nel 2022). Solo per gli investimenti realizzati nel 2021 la Comunicazione va presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

REVOCA O DECADENZA DEL BONUS

Il diritto al credito d’imposta decade nei seguenti casi:

  • accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
  • mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell’Unione europea;
  • utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella Comunicazione dell’AdE.

Il credito d’imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale. In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022 (Pdf 434 Kb)

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021 (Pdf 4 Mb)

Provvedimento del 2 novembre 2022 n. 406604 (Pdf 562 Kb)

Risoluzione n. 64/E del 3 novembre 2022 (Pdf 552 Kb)

Provvedimento n. 94679 del 20 marzo 2023 (Pdf 366 Kb).

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Se volete conoscere altre agevolazioni e contributi disponibili per le imprese agricole, vi consiglio di leggere questo articolo oppure il nostro focus su come funziona l’esonero dei contributi per i coltivatori diretti. Per conoscere tutte le agevolazioni a favore dei datori di lavoro è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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