Bonus società Benefit: credito d’imposta al 50%, come funziona

Cosa prevede il bonus società Benefit, a chi spetta, come funziona e come fare richiesta

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Disponibili i bonus per le società benefit, ovvero quelle attività imprenditoriali che operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori d’interesse.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito anche il codice tributo per la compensazione con F24 per chi ha presentato domanda per ottenere il bonus fino a 10.000 euro per la costituzione o la trasformazione in società benefit d’imprese presenti sul territorio nazionale.

Vediamo insieme a chi sono destinati i fondi messi a disposizione del Mise, come funziona questa agevolazione per chi desidera aprire una società benefit o trasformare la propria azienda in società benefit.

CHE COSA SONO LE SOCIETÀ BENEFIT?

Le Società Benefit sono un tipo di società che opera per conseguire un profitto e contestualmente, si impegna ad arrecare benefici alla comunità del luogo in cui sviluppa il proprio business. Si tratta di una trasformazione positiva del concetto d’impresa a scopo di lucro finalizzata non solo a fare utili, ma anche a rendere più adeguati i modelli aziendali mirando ad apportare un beneficio comune, un impatto positivo sulla comunità e sulla biosfera. Il raggiungimento di tali obiettivi deve avvenire in modo responsabile, sostenibile e trasparente, secondo i criteri e ruoli stabiliti dalla Legge. Le Società Benefit sono state introdotte in Italia con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383) – Legge di stabilità 2016.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER LE SOCIETÀ BENEFIT

Le società benefit hanno ricevuto risorse con il Decreto Rilancio, stanziate per sostenere il rafforzamento del loro sistema. Nello specifico il Governo ha previsto, all’articolo 38 ter, il riconoscimento di un bonus società benefit. Si tratta di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit.

L’articolo 19 bis della Legge di conversione del Decreto Sostegni Bis poi, ha confermato la proroga del credito d’imposta per le società benefit al 31 dicembre 2021 e l’ampliamento dei costi agevolati.

Il fondo per garantire la richiesta di contributi è stato attivato il 18 novembre 2021 dal Mise con un apposito atto, il Decreto Mise 12 novembre 2021 pubblicato in GU Serie Generale n.140 del 19-06-2001. Per la misura il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui 7 milioni per il credito d’imposta, mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione. Lo scopo è quello di incentivare la creazione di nuove società benefit e di favorire la trasformazione di aziende con altra forma giuridica in società benefit. Infine, con il Decreto Direttoriale 4 maggio 2022, il Mise ha stabilito quali sono i criteri e le modalità per presentare domanda.

I REQUISITI PER IL BONUS SOCIETÀ BENEFIT

Possono presentare richiesta per le agevolazioni previste dai Decreti emergenziali e confermate dal Mise, le società benefit di nuova costituzione o quelle già attive sul territorio nazionale che rispettano i requisiti previsti dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383).

Nello specifico, possono beneficiare dell’agevolazione  le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:

  • sono costituite, regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese;

  • hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre
    2021;

  • disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;

  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Non rientrano nell’agevolazione i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

BONUS PER LE SOCIETÀ BENEFIT: COME FUNZIONA

Il bonus per le società benefit è un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione di nuove imprese o trasformazione in società benefit. Il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 con il codice tributo “6976” come reso noto dalla Risoluzione 42 E dell’AdE del 27 luglio 2022. Il credito d’imposta sarà riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. A tal fine, il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate, preventivamente alla comunicazione ai beneficiari, i dati.

Il Decreto Sostegni Bis introduce anche fondi per le attività di promozione di tali società. Per lo svolgimento dell’attività di promozione delle società benefit, il Ministero si avvale di Invitalia.

Invitalia metterà dunque in campo uno specifico piano delle attività di promozione, che potrà prevedere eventi, seminari e incontri sul territorio nazionale da svolgersi anche mediante modalità telematiche e digitali. Saranno previste anche iniziative informative promulgative, organizzati anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.

SPESE AMMISSIBILI

Tra le spese ammissibili e rimborsabili sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit vi sono quelle:

  • notarili;
  • di iscrizione nel Registro delle imprese;
  • spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

A QUANTO AMMONTA

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario come bonus società benefit non potrà superare l’importo di 10.000 euro. Nel complesso, le risorse a disposizione ammontano a 10 milioni di euro ma solo 7 milioni rientrano tra i fondi erogabili come credito d’imposta al 50%. I 3 milioni restanti invece, sono erogabili solo per le attività di promozione fatte da Invitalia.

SCADENZA

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio, né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

COME RICHIEDERE IL BONUS SOCIETÀ BENEFIT

Per fruire del bonus società benefit, i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare al Ministero un’apposita domanda, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura  informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso. La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo. Può presentare domanda anche un altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

COME COMPILARE LA DOMANDA

Chi vuole ottenere il bonus deve avere una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. In questa pagina (Docx 140 Kb) troverete il modulo per presentare istanza.  Nella domanda i soggetti richiedenti devono dichiarare:

  • il possesso dei requisiti previsti;

  • l’elenco complessivo delle spese sostenute;

  • i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de minimis;

  • termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo
    contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;


  • l’importo dell’agevolazione richiesta;

  • i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili.

In sede di presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare, ai fini
dell’espletamento dei successivi controlli:

  • documentazione attestante la costituzione o la trasformazione in società benefit;
    titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico;

  • copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati.

L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento, ove previsto, dell’adempimento relativo all’imposta di bollo di importo pari a 16 euro, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.

PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL BONUS SOCIETÀ BENEFIT

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, verifica i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, la completezza dell’istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis. In caso di esito positivo, il Mise determina l’agevolazione concedibile entro il limite della misura massima. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa. In caso di esito negativo, il Mise trasmette una apposita comunicazione di diniego.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEL BONUS SOCIETÀ BENEFIT

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, i beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione nella nota integrativa del Bilancio. Se non tenuti alla redazione della nota integrativa, devono riportarla sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Tali obblighi non si applicano qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro. Poi, vi è anche la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

CUMULABILITÀ

L’agevolazione può essere cumulata con altri aiuti a titolo di de minimis, nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di importanza minore.
Inoltre, è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le
stesse spese ammissibili nei limiti dell’intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

REVOCA DEL BONUS SOCIETÀ BENEFIT

Il bonus società benefit può essere revocato dal Ministero nei seguenti casi:

  • venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

  • il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;

  • venga accertato, da parte dell’Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell’agevolazione.

Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari  dell’importo indebitamente percepito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Mise 12 novembre 2021 (Pdf 144 Kb) pubblicato in GU Serie Generale n.140 del 19-06-2001
Testo legge di conversione Decreto Rilancio (Pdf 424 Kb)
Testo coordinato Decreto Sostegni Bis (Pdf 2 Mb)
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Decreto Direttoriale 4 maggio 2022 (Pdf 253 Kb) – Modulo istanza allegato (Docx 140 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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