La Decontribuzione Sud per le PMI è attiva anche nel 2025.
L’esonero è del 25% sul pagamento dei contributi si rivolge alle Piccole, Micro e Medie Imprese delle Regioni del Mezzogiorno che hanno assunto nel 2024 o assumono personale a tempo indeterminato nel 2025.
INPS ha anche spiegato nel dettaglio come funziona la misura per l’anno in corso.
In questo articolo vi spieghiamo a chi spetta e come richiederla nel 2025.
Indice:
DECONTRIBUZIONE SUD PER LE PMI ATTIVA NEL 2025
Decontribuzione Sud per PMI è attivo anche quest’anno con una serie di novità, come introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 408). Lo sgravio contributivo, destinato alle piccole, micro e medie imprese, è valido fino al 2029.
Consiste in uno sconto sui contributi previdenziali che i datori di lavoro devono versare per i lavoratori a tempo indeterminato assunti nelle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Nel dettaglio, l’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024 e, in misura diversa, alle assunzioni effettuale dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025. L’importo riconosciuto, nonché la percentuale di sgravio, variano infatti a seconda del periodo di riferimento. A spiegarne i dettagli sui destinatari della misura nel 2025, è anche INPS con il Messaggio n. 2398 del 30-07-2025.
Vediamo nel dettaglio come funziona.
COME FUNZIONA
Decontribuzione Sud per le PMI funziona mediante il riconoscimento diretto dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali agli aventi diritto, ma la percentuale di sgravio e l’importo massimo riconosciuto variano a seconda dell’anno di assunzione. Infatti:
- per le assunzioni effettuate entro il 31 Dicembre 2024, il datore di lavoro può richiedere nel corso del 2025 un esonero pari al 25% dei contributi previdenziali complessivi dovuti, con un importo massimo esonerato di 145 euro al mese, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato;
- per le assunzioni effettuate entro il 31 Dicembre 2025, Il datore di lavoro può richiedere nel 2026 un esonero pari al 20% dei contributi previdenziali complessivi dovuti, con un importo massimo esonerato di 125 euro al mese.
In entrambi i casi, l’esonero si applica per 12 mensilità, come previsto dalla Circolare INPS n. 32 del 30-01-2025. Inoltre, l’agevolazione contributiva resta valida in caso di trasferimento o cessione del contratto, purché la sede lavorativa sia nelle regioni ammesse. Restano esclusi dallo sgravio alcuni contributi obbligatori, tra cui INAIL, TFR e formazione continua.
Vediamo ora, chi può richiedere la misura.
A CHI SPETTA E REQUISITI
La Decontribuzione è destinata ai titolari di Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) che impiegano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Ricordiamo, come chiarisce il Messaggio INPS n. 2398 del 30-07-2025, che per essere considerate PMI, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere meno di 250 dipendenti;
- avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per la qualificazione come PMI, è necessario rispettare i criteri dimensionali e finanziari su base annua. In particolare, il superamento delle soglie comporta la perdita o l’acquisizione della qualifica di PMI solo se avviene per due esercizi consecutivi.
In attuazione di queste disposizioni, INPS ha rilasciato una funzionalità all’interno delle denunce mensili che verifica la forza lavoro del mese di competenza. Qualora il numero di dipendenti superi le 250 unità, il sistema inibisce, in via prudenziale, la possibilità di valorizzare l’elemento relativo alla “Decontribuzione Sud PMI”.
Inoltre, come specificato dalla Circolare INPS n. 32 del 30-01-2025, il beneficio si applica anche ai lavoratori in somministrazione, purché la sede dell’impresa utilizzatrice sia situata nelle Regioni del Mezzogiorno, a prescindere dalla sede legale dell’Agenzia. Lo sgravio è concesso solo se il datore di lavoro è in regola con il DURC, rispetta le norme sul lavoro e gli accordi contrattuali, ed è conforme agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili.
ESCLUSI
L’agevolazione non si applica alle PMI che non hanno sede nelle regioni del Mezzogiorno individuate dal legislatore e ai datori di lavoro che:
- operano nel settore agricolo;
- stipulano contratti di lavoro domestico o di apprendistato;
- rientrano in alcune categorie specifiche come Enti pubblici economici, agli istituti autonomi case popolari trasformati in Enti pubblici economici. Ma anche agli Enti trasformati in società di capitali per effetto di privatizzazione, alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato e alle aziende speciali costituite in consorzio;
- abbiano ricevuto aiuti de minimis superiori a 300.000 euro in tre anni.
Inoltre, come chiarito nella Circolare n. 32 del 30-01-2025, l’esonero non è cumulabile con:
- le agevolazioni del Decreto Coesione 2024 convertito in Legge. Ad esempio, se si beneficia di agevolazioni per l’assunzione di disoccupati over 50 o giovani under 30, la Decontribuzione Sud PMI si applica dopo l’abbattimento della contribuzione previsto da queste misure;
- l’esonero totale dei contributi per l’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
COME FARE RICHIESTA
Le PMI possono fare richiesta per ottenere Decontribuzione Sud mediante il flusso Uniemens, secondo le indicazioni della Circolare INPS n. 32 del 30-01-2025, a partire dal mese di Febbraio 2025 per le assunzioni effettuate entro il 31 Dicembre 2024.
Per le assunzioni effettuate nel 2025, invece, le richieste dovranno essere effettuate a partire dal 2026. Nel paragrafo 9, Circolare n. 32 del 30-01-2025 l’INPS specifica anche quali sono le istruzioni contabili da seguire per ottenere l’esonero senza intoppi.
GUIDA AI BONUS SUD
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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Testo definitivo (Pdf 65,4 Kb) della Legge di Bilancio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 Dicembre 2024 (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 – Suppl. Ordinario n. 43);
- Circolare INPS n. 32 del 30-01-2025 (Pdf 222 Kb);
- Messaggio INPS n. 2398 del 30-07-2025 (Pdf 118 Kb).
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ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
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