Il lavoro domestico di colf o badanti, nonché quello che riguarda tutti coloro che prestano il loro servizio per il funzionamento della vita familiare, è disciplinato da una normativa che rivede stipendi e contributi per questi lavoratori, nonché la procedura per la loro assunzione.
Dal 2024, per questi lavoratori sono arrivati aumenti pari al 0,7% sui minimi tabellari, in virtù dell’adeguamento all’indice ISTAT sull’inflazione. E, sempre dal 2024, lo Stato ha previsto maggiori controlli anti evasione per questo comparto, abilitando nuovi canali per la gestione delle deleghe e l’attività di intermediazione.
In questa guida vediamo nel dettaglio quali sono le novità e vi spieghiamo come assumere i lavoratori domestici, i tipi di contratto vigenti in Italia, la retribuzione dovuta e quali sono i contributi da versare.
Indice:
LAVORO DOMESTICO, COS’È
Per capire cos’è e cosa si intende per lavoro domestico dobbiamo partire dalla sua definizione, ovvero il lavoro domestico è un’attività di prestazione di servizi di carattere domestico volti a facilitare e sostenere la vita familiare. I lavoratori domestici comprendono non solo chi si occupa delle normali responsabilità familiari, come cuochi, colf, badanti e baby-sitter citati, ma anche autisti (quando lavorano principalmente per la famiglia), giardinieri, custodi e portieri delle residenze private del nucleo familiare.
Spesso questo comparto è caratterizzato da molti casi di lavoro nero. Ecco perché la Legge di Bilancio 2024 ha disposto che l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.
CHI SONO I LAVORATORI DOMESTICI
Rientrano tra i lavoratori domestici colf, badanti, baby sitter, autisti, cuochi etc. Parliamo cioè di lavoratori o lavoratrici che vengono assunti per far fronte alle esigenze della famiglia e che, di solito, lavorano nella casa del datore di lavoro o di un loro stretto familiare.
Quindi, non c’è alcuna differenza tra colf e collaboratrice domestica, semplicemente perché è l’abbreviazione di collaboratore o collaboratrice familiare. Indica generalmente una persona che si occupa di mansioni domestiche come la pulizia della casa, la preparazione dei pasti, il lavaggio e la stiratura della biancheria. Il termine si riferisce più comunemente a chi svolge mansioni di pulizia e mantenimento della casa.
COME ASSUMERE I LAVORATORI DOMESTICI
È possibile formalizzare il lavoro domestico in due modi, ovvero:
- tramite assunzione con contratto di lavoro.
Ad assumere può essere direttamente il datore di lavoro (privato) o i soggetti che possono operare nei confronti dell’INPS come intermediari autorizzati. Gli intermediari possono essere consulenti del lavoro, commercialisti e altri professionisti abilitati come associazioni sindacali o patronati, secondo quanto previsto dalla legge n. 12 del 1979. Oppure ancora, grazie all’attivazione del nuovo servizio INPS, le agenzie per il Lavoro autorizzate all’attività di intermediazione, secondo regole e modalità indicate nel messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024.
In questa guida vi spieghiamo entrambe le possibilità con tutte le fattispecie e le novità previste dalla legge.
1) LAVORO DOMESTICO CON IL LIBRETTO FAMIGLIA
In caso di prestazioni di lavoro domestico di tipo occasionale, il datore di lavoro (o un suo intermediario delegato) può formalizzare le ore di lavoro prestato attraverso l’utilizzo del libretto famiglia INPS. Si tratta cioè, di un voucher nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro. Questa somma è finalizzata a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.
Il libretto famiglia può essere finanziato mediante:
- versamenti tramite F24 “modello Elide”, con causale LIFA;
- il “Portale pagamenti lavoro domestico” INPS, accessibile da questa pagina, alla voce “prestazioni occasionali”, che permette di eseguire il pagamento online tramite pagoPA;
Tale documento si rivolge alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa. È bene precisare che il lavoro domestico non prevede l’obbligo – stabilito nel 2021 dal Decreto Fiscale, ovvero il Decreto Legge 21 ottobre 2021 – di comunicare all’Ispettorato del Lavoro l’avvio di ogni rapporto di lavoro autonomo anche in caso di attività occasionale.
Infatti, come chiarisce la Nota n. 29 a firma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro solo “i committenti che operano in qualità di imprenditori” sono sottoposti a tale obbligo. Sono esclusi, quindi, i datori di lavoro domestico.
Per maggiori informazioni su come funziona il libretto famiglia, sugli obblighi specifici di comunicazione, importi e pagamenti, si consiglia di leggere questo approfondimento.
2) CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO
La soluzione migliore per tutelare un lavoratore domestico è quella di sottoscrivere un contratto tra le parti. Il Contratto di Lavoro Domestico regola il rapporto tra un datore di lavoro privato e un collaboratore familiare. In particolare, l’assunzione del lavoratore domestico può essere:
- a tempo determinato con una scadenza prestabilita;
- a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso le parti potranno recedere in ogni momento, rispettando il periodo di preavviso.
Inoltre, il contratto può essere:
- a tempo pieno (con durata pari a 40 ore settimanali);
- part-time;
- a ore.
Ma attenzione, questo contratto può essere usato solo per esigenze familiari. In tutti gli altri casi sarà necessario utilizzare il contratto di lavoro per dipendenti.
Ad esempio, se il datore di lavoro assume il dipendente per svolgere mansioni nell’ambito della sua attività imprenditoriale (ad esempio addetto alla pulizia di uno stabile o di un ufficio) non potrà utilizzare il contratto di lavoro domestico.
Nel contratto va specificato che il collaboratore dovrà lavorare presso l’abitazione del datore o dei suoi familiari stretti. Il collaboratore infatti può essere:
- convivente, se vive nella casa del datore di lavoro;
- non convivente se si reca nella casa del datore di lavoro solo per lavorare.
COME FUNZIONA UN CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO
A disciplinare il contratto di lavoro domestico è il CCNL lavoro domestico, che prevede le seguenti regole:
- orario di lavoro: per i lavoratori conviventi sono previste 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali. Invece, per i lavoratori non conviventi sono previste 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni;
- maternità: si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri;
- infortuni: la conservazione del posto per un’anzianità fino a 6 mesi è prevista per 10 giorni di calendario o anno solare. Invece, per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni è prevista per 45 giorni. Per anzianità oltre i 2 anni è prevista per 180 giorni;
- malattia: dal 91° al 180° giorno si ha diritto al 75% del compenso, dal 4° al 90° giorno al 60% e nei primi 3 giorni al 100%;
- scatti di anzianità: 7 a biennio, al 4% della retribuzione contrattuale;
- tredicesima: entro il mese di Dicembre;
- quattordicesima: non prevista;
- ferie: il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi;
- permessi: per le visite mediche, ricongiungimento familiare o rinnovo permessi soggiorno sono previste 16 ore all’anno per i conviventi. Per i conviventi a 30 ore, invece sono previste 12 ore all’anno;
- lutto familiare: 3 giorni lavorativi;
- diritto allo studio: retribuzione delle ore per sostenere gli esami annuali;
- formazione professionale: permessi per 40 ore retribuite all’anno. Invece, per i corsi riconosciuti Ebincolf, 64 ore retribuite all’anno;
- congedo matrimoniale: in caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario;
- lavoro straordinario: se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00, vi è una maggiorazione del 25%, se prestato in giorni di festività o domenica, la maggiorazione è del 60%. Invece, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00, la maggiorazione è del 50%;
- indennità in caso di morte: le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado;
- trasferta: saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera;
- preavviso licenziamento o dimissioni: per rapporti non inferiori a 25 ore settimanali (fino a 5 anni anzianità), sono necessari 15 giorni di calendario. Per rapporti non inferiori a 25 ore settimanali (maggiori di 5 anni di anzianità), 30 giorni e per quelli inferiori a 25 ore settimanali (fino a 2 anni anzianità), 8 giorni. Invece, per rapporti inferiori a 25 ore settimanali (maggiori di 2 anni anzianità), sono necessari 15 giorni. Queste sono le scadenze per lavoro domestico e licenziamento. Per tutti i rapporti, in caso di dimissioni, i termini sono ridotti del 50%;
- trattamento di fine rapporto (T.F.R.): viene determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno;
- anticipo TFR: i datori di lavoro anticiperanno il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico devono essere trasmesse unicamente all’INPS, direttamente dal datore di lavoro o da chi viene indicato come intermediario.
Sia per il privato che per consulenti del lavoro, commercialisti, patronati o, secondo quanto previsto dalla legge n. 12 del 1979, qualsiasi altro soggetto autorizzato all’attività di intermediazione le comunicazioni obbligatorie vanno inviate tramite il servizio denominato “comunicazione bidirezionale”, disponibile sul sito internet dell’INPS e raggiungibili da questa pagina, previa autenticazione SPID, CIE O CNS, alla sezione Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico”.
CONTRIBUTI
Per assumere un lavoratore domestico (colf, badante etc..) il datore dovrà versare i contributi del lavoratore all’INPS ogni trimestre. I contributi sono calcolati sulla base della retribuzione del lavoratore e al numero delle ore lavorate. Una parte dei contributi è a carico del lavoratore e il datore li potrà trattenere dallo stipendio che versa al dipendente.
L’INPS con la Circolare n. 23 del 29-01-2024 ha chiarito quali sono gli specifici importi dei contributi da versare – da entrambe le parti – per il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Nello specifico, in merito ai contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato, senza cioè contributo addizionale, le cifre da pagare nel 2024 sono le seguenti:
- stipendio fino a 9,40 euro all’ora: contributi orari 1,66 euro (0,40 euro a carico del lavoratore);
- con lo stipendio oltre 9,40 euro e fino a 11,45 euro all’ora: contributi orari 1,88 euro (0,47 euro a carico del lavoratore);
- stipendio oltre 11,45 euro all’ora: contributi orari 2,29 euro (0,57 euro a carico del lavoratore);
- orario di lavoro superiore o uguale a 24 ore settimanali: contributi orari 1,21 euro (0,30 euro a carico del lavoratore).
Ad esempio, se il datore pagava il lavoratore 11,45 euro all’ora o più (la soglia massima), deve versare 2,29 euro di contributi per ogni ora lavorata e può trattenere dallo stipendio mensile del lavoratore 0,57 euro all’ora. I contributi a carico del datore sono, quindi, 2,29 euro – 0,57 euro = 1,72 euro all’ora.
I contributi per ogni ora di lavoro di un contratto a tempo determinato, sono invece i seguenti:
- stipendio fino a 9,40 euro all’ora: contributi orari 1,78 euro (0,42 euro a carico del lavoratore);
- con lo stipendio oltre 9,40 euro e fino a 11,45 euro all’ora: contributi orari 2,01 euro (0,47 euro a carico del lavoratore);
- stipendio oltre 11,45 euro all’ora: contributi orari 2,45 euro (0,57 euro a carico del lavoratore);
- orario di lavoro superiore o uguale a 24 ore settimanali: contributi orari 1,29 euro (0,30 euro a carico del lavoratore).
Inoltre, per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi invece il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Tale quota è pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
COME PAGARE I CONTRIBUTI DEL LAVORO DOMESTICO
Il datore di lavoro ha a disposizione diverse possibilità di pagamento dei contributi, ovvero:
- tramite procedura online del Portale dei Pagamenti, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA ” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
- con l’Avviso di pagamento PagoPA che può essere stampato dal Portale dei pagamenti e contiene il codice avviso, l’importo da pagare, la data entro la quale effettuare il pagamento e le istruzioni per il pagamento. L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile nel sito internet www.pagopa.gov.it;
- tramite l’App IO, con cui è anche possibile effettuare il pagamento dei contributi.
In presenza di crediti per importi versati in eccesso o per duplicazioni di versamento in uno stesso trimestre per uno stesso lavoratore domestico, il datore di lavoro può fare richiesta di rimborso in questa pagina.
VERIFICA ACCREDITO CONTRIBUTI
L’INPS, con il Messaggio numero 1773 del 09-05-2024, ha reso noto il nuovo servizio online che consente ai datori di lavoro e ai lavoratori domestici di visualizzare l’estratto contributivo, con informazioni più dettagliate rispetto alle precedenti versioni, e verificare la contribuzione accreditata.
Il nuovo “Estratto Conto” è disponibile sul sito internet INPS, ed è raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, accedendo tramite una delle seguenti credenziali:
- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Effettuato l’accesso, il servizio permette la consultazione dell’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”. Se il cittadino ha ricoperto nel tempo entrambi i ruoli, gli verrà chiesto di scegliere quale tipologia di estratto conto vuole visualizzare.
LAVORO DOMESTICO IN NERO, SANZIONI
Il lavoro domestico irregolare, ossia se non si pagano i contributi a colf o badanti, comporta rischi legali e sanzioni civili e penali.
1) SANZIONI CIVILI
Relativamente alle sanzioni civili possono concretizzarsi due casi:
- l’omissione contributiva;
- l’evasione contributiva.
OMISSIONE CONTRIBUTIVA
Per l’omissione contributiva, l’articolo 116, comma 8, lettera a) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti entro i termini stabiliti, si applica una sanzione civile per ogni giorno di ritardo, proporzionale al Tasso Ufficiale di Riferimento incrementato di 5,5 punti.
Tuttavia, questa sanzione non può superare il 40% dell’importo complessivo dei contributi dovuti. Superato questo limite, vengono applicati gli interessi corrispondenti agli interessi di mora.
EVASIONE CONTRIBUTIVA
Per quanto riguarda l’evasione contributiva, l’articolo 116, comma 8, lettera b) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che in caso di evasione legata a registrazioni o denunce obbligatorie non conformi alla realtà, causate dall’occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni erogate, si applica una sanzione civile per ogni giorno di ritardo. Viene calcolata al 30% dell’importo dei contributi dovuti. Anche in questo caso, la sanzione massima corrisponde al 60% dell’importo totale dei contributi. Superato questo limite, si applicano gli interessi di mora.
COME REGOLARIZZARE I PAGAMENTI
La legge menziona la possibilità di regolarizzare la situazione debitoria in modo spontaneo, prima di richieste o contestazioni da parte degli enti previdenziali, entro 12 mesi dalla scadenza prevista per il pagamento dei contributi. In questo caso, si applica il regime dell’omissione, piuttosto che quello dell’evasione.
2) SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Tra questi tipi di sanzioni vi sono:
- mancata erogazione delle ritenute previdenziali detratte dai salari dei lavoratori;
- assunzioni o cessazioni non segnalate;
- mancata iscrizione lavoratori all’INPS;
- assunzione di lavoratori senza permesso di soggiorno.
MANCATA EROGAZIONE DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
La mancata erogazione delle ritenute previdenziali detratte dai salari dei lavoratori è disciplinata dalla legge, precisamente dall’articolo 2, comma 1 bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463. Questa norma prevede due diverse tipologie di sanzioni in relazione all’importo non corrisposto:
- se l’omissione del versamento delle ritenute supera i 10.000 euro all’anno, comporta una sanzione penale che può andare fino a tre anni di reclusione e una multa che può arrivare a 1.032 euro;
- se l’importo non versato è inferiore a 10.000 euro all’anno, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che varia tra 10.000 e 50.000 euro.
L’impiego di lavoratori non documentato, inoltre, è sanzionato con altre sanzioni civili e amministrative pecuniarie.
ASSUNZIONE O CESSAZIONE NON SEGNALATI
Non segnalare l’assunzione o la cessazione di un lavoratore all’INPS, in base a quanto previsto dalla Legge 11 novembre 1983, n. 683, è una grave violazione. Infatti, il datore di lavoro è tenuto per legge a comunicare all’INPS l’assunzione, nonché qualsiasi eventuale modifica o cessazione del rapporto di lavoro. L’omissione o il ritardo di questa comunicazione obbligatoria comporta una sanzione amministrativa, che varia da 200 a 500 euro per ciascun lavoratore, pagabile all’INPS.
MANCATA ISCRIZIONE LAVORATORI ALL’INPS
Non iscrivere il lavoratore all’INPS, in base a quanto previsto dalla Legge 11 novembre 1983, n. 683, è una violazione che comporta sanzioni molto alte. La comunicazione all’INPS all’atto dell’assunzione comporta l’iscrizione del lavoratore presso l’ente previdenziale.
Se il datore di lavoro non invia tale comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore non verrà iscritto. In questo caso, l’INL può applicare al datore di lavoro una sanzione che varia da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore non regolarmente segnalato, aumentata di 150 euro per ogni giorno effettivo di lavoro, cumulabile con altre sanzioni amministrative e civili contro il lavoro nero, come spiegate in questa pagina.
ASSUNZIONE DI LAVORATORI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 286 del 1998, in aggiunta alle sanzioni già citate, l’impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno comporta un’ammenda di 5000 euro e può portare a un periodo di arresto da tre mesi a un anno per ciascun lavoratore coinvolto.
LAVORO DOMESTICO LIVELLI E MANSIONI
È il CCNL Lavoro Domestico a specificare le mansioni dei lavoratori domestici. Tali lavoratori vengono suddivisi in differenti livelli, ovvero:
- livello A: dove rientrano gli assistenti familiari generici, non addetti all’assistenza alle persone. Svolge esclusivamente di pulizia della casa, addetti alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere;
- livello A super: per l’addetto a mansioni di mera compagnia senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
- livello B: dedicato al collaboratore familiare generico polifunzionale per incombenze relative al normale andamento familiare, pulizia, riassetto della casa, stiratura, lavanderia, etc;
- livello B super: per l’assistente a persone autosufficienti o baby sitter;
- livello C: per i collaboratori familiari in possesso di specifiche conoscenze di base, che svolgono i compiti assegnati in totale autonomia e responsabilità;
- livello C super: per l’assistente a persone non autosufficienti;
- livello D: per i collaboratori familiari in possesso di requisiti professionali svolgono mansioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale o coordinamento;
- livello D super: per l’assistente a persone non autosufficienti, formato con corso 500 ore. Questo livello include mansioni di assistenza comprese, se richieste, ovvero le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Vale anche per un educatore formato.
STIPENDIO LAVORATORI DOMESTICI
I parametri minimi del CCNL lavoro domestico nel definire la retribuzione dei lavoratori domestici tengono conto del livello di specializzazione dei lavoratori partendo dai collaboratori domestici inesperti (livello A) fino a quelli altamente specializzati (Livello DS). Il testo distingue tra collaboratori conviventi, anche part time, non conviventi e lavoratori che svolgono assistenza notturna.
Alla luce della variazione del costo della vita, con l’accordo siglato l’8 gennaio 2024 dal Ministero del Lavoro e dalle associazioni sindacali di categoria sono stati fissati i nuovi valori minimi da corrispondere in busta paga ai lavoratori domestici. Il CCNL lavoro domestico prevede, infatti, già aggiornamenti dei minimi tabellari determinati sulla base delle variazioni ISTAT.
Come avviene ogni anno, anche nel 2024, l’aumento è stato determinato dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in base a quanto previsto dall’articolo 38 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i lavoratori domestici.
I nuovi importi hanno tenuto conto della variazione prezzi ISTAT che, rispetto allo scorso anno, è pari allo 0,7%.
L’aggiornamento delle retribuzioni minime contrattuali previste dal CCNL del lavoro domestico e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio hanno efficacia dal 1° gennaio 2024, in via automatica. Maggiori dettagli li trovate nella nostra guida sulla retribuzione per il lavoro domestico.
QUAL È LA PAGA ORARIA DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA
La paga oraria di una collaboratrice domestica varia da 5,30 a 11,45 euro all’ora per i non conviventi. La paga varia in base alla categoria CCNL in cui è inquadrato il lavoratore domestico.
Dunque, se a proposito di lavoro domestico a ore, volete sapere quanto si paga una colf all’ora 2024, sappiate che la risposta dipende dalla sua esperienza e dal suo inquadramento contrattuale ma la media è di circa 8 euro all’ora. Per maggiori dettagli mettiamo a vostra disposizione la tabella retributiva che indica anche i relativi aumenti in vigore dal 1° gennaio 2024, per ognuna delle tipologie di lavoratori interessati.
Intanto, per sapere quanto costa una colf per 25 ore settimanali basterà leggere la categoria di riferimento nel 2024 e fare l’opportuno calcolo.
Ad esempio, un lavoratore domestico di categoria BS, come nel caso di un assistente a persone autosufficienti o baby sitter, costerà 200 euro circa a settimana a cui andranno aggiunte eventuali indennità riportate nella tabella retributiva.
CCNL LAVORO DOMESTICO
Il CCNL lavoro domestico, che potete consultare in questa pagina (Pdf 535 Kb) è stato sottoscritto da FiDALDO, DOMINA come associazioni di datori di lavoro, mentre i sindacati sottoscrittori sono Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf.
Disciplina i termini di impiego questa categoria di lavoratori, prevedendo specifiche tutele, diritti e obblighi. Il CCNL in questione scadeva il 31 dicembre 2022, ma è in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo.
ASSISTENZA INPS SUL LAVORO DOMESTICO
INPS ha messo a disposizione il Portale servizi lavoro domestico dedicato ad aziende e consulenti per la gestione di questo tipo di impiego.
Potete trovare il Portale in questa pagina ed è possibile accedere tramite SPID, CIE o CNS.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- CCNL LAVORO DOMESTICO 2022 (Pdf 535 Kb);
- Circolare n° 17 del 01-02-2022 (Pdf 97 Kb);
- Verbale accordo 16 gennaio 2023 (Pdf 152 Kb);
- Circolare n. 23 del 29-01-2024 (Pdf 103 Kb);
- Messaggio INPS numero 1773 del 09-05-2024 (Pdf 36,1 kB);
- Legge n. 12 del 1979;
- Messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024 (Pdf 35,4 kB).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Per approfondimenti invitiamo a consultare la guida sui voucher per il lavoro occasionale.
Potrebbe interessare anche la guida sulle detrazioni spese colf e badanti dal 730 2024.
Per scoprire bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone.
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