Il lavoro domestico di colf o badanti, nonché quello che riguarda tutti coloro che prestano il loro servizio per il funzionamento della vita familiare, è disciplinato da uno specifico CCNL.
Tale contratto, stabilisce gli importi degli stipendi e i contributi da versare per ogni lavoratore e lavoratrice e, recentemente, è stato integrato da un accordo siglato dai sindacati, che ha determinato l’aggiornamento dei minimi retributivi spettanti a colf, badanti e baby sitter a partire dal 1° gennaio 2026.
E a proposito novità, cambia anche il sistema di pagamento dei contributi all’INPS, che dal 2026 non prevede più l’invio della lettera cartacea ai datori di lavoro.
In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio come assumere i lavoratori domestici, i tipi di contratto vigenti in Italia, la retribuzione dovuta e quali sono i contributi da versare, considerando le novità del nuovo CCNL di categoria.
Indice:
COS’È IL LAVORO DOMESTICO
Il lavoro domestico è un’attività di prestazione di servizi volti a facilitare e sostenere la vita familiare. I lavoratori domestici includono colf, badanti, baby sitter, autisti, cuochi e simili, che sono assunti per soddisfare le esigenze delle famiglie e lavorano solitamente nelle case dei datori di lavoro o dei loro familiari stretti.
Questi lavoratori si occupano di mansioni domestiche come ad esempio pulizia, preparazione dei pasti, lavaggio e stiratura della biancheria.
Spesso questo comparto è caratterizzato da molti casi di lavoro nero. Ecco perché, la normativa e il CCNL di riferimento prevedono diverse misure di contrasto all’evasione fiscale in questo settore.
IMPORTI MINIMI GARANTITI
La Commissione Nazionale prevista dal CCNL Lavoro Domestico si è riunita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per determinare l’aggiornamento dei minimi retributivi spettanti a colf, badanti e baby sitter a partire dal 1° gennaio 2026.
Le Parti sociali hanno raggiunto l’accordo, stabilendo che per i lavoratori conviventi – quindi colf e badanti che vivono presso il datore di lavoro – gli importi minimi mensili aggiornati sono i seguenti:
- 811,09 euro per il livello unico;
- 908,10 euro per il livello A;
- 958,55 euro per il livello AS;
- 983,16 euro per il livello B;
- 1.053,39 euro per il livello BS;
- 1.123,63 euro per il livello C;
- 1.193,84 euro per il livello CS;
- 1.404,51 euro per il livello D;
- 1.474,73 euro per il livello DS.
Per i lavoratori non conviventi, cioè coloro che prestano servizio a ore senza vivere presso l’abitazione del datore di lavoro, i minimi orari aggiornati sono invece:
- 6,51 euro per il livello A;
- 6,76 euro per il livello AS;
- 7,01 euro per il livello B;
- 7,45 euro per il livello BS;
- 7,86 euro per il livello C;
- 8,30 euro per il livello CS;
- 9,57 euro per il livello D;
- 9,97 euro per il livello DS.
Per l’assistenza a soggetti non autosufficienti sono infine previste retribuzioni più elevate, ovvero:
- per gli assistenti non formati, livello CS, la retribuzione mensile è fissata a 1.372,91 euro mentre la tariffa oraria per i lavoratori non conviventi corrisponde a 8,91 euro;
- per gli assistenti formati, livello DS, il minimo mensile sale a 1.695,99 euro, con un valore orario di 10,75 euro.
INDENNITÀ SPECIFICHE
Il CCNL prevede poi delle somme aggiuntive per compensare la particolare gravosità del lavoro di cura. In particolare, oltre alla retribuzione base per il lavoro domestico, riconosce:
- indennità per non autosufficienza per i lavoratori inquadrati nei livelli CS e DS, pari a 30,27 euro mensili;
- indennità aggiuntiva per i profili inquadrati nel livello DS, pari a 119,66 euro mensili (o 0,70 euro l’ora).
Inoltre, in caso di:
- assistenza notturna, se rivolta a persone non autosufficienti, la retribuzione mensile sale a 1.372,91 euro per il livello CS e a 1.695,99 euro per il livello DS. Nel caso di persone autosufficienti (livello BS), l’importo non può essere inferiore a 1.211,38 euro;
- presenza notturna (ovvero soggiorno resso l’abitazione del datore di lavoro per garantire una sorveglianza passiva, senza che siano previste prestazioni di assistenza attiva durante il riposo), il valore mensile unico per tutti i livelli è di 811,09 euro. Attenzione però a non fare confusione, perché mentre per un normale contratto di assistenza (diurna o notturna attiva) la retribuzione si basa sui livelli (A, AS, B, BS, ecc.), la presenza notturna segue una logica differente, ovvero si tratta di una prestazione limitata alla sola presenza nell’abitazione per garantire sorveglianza, senza interventi di assistenza attiva.
Per i lavoratori conviventi, ai minimi tabellari vanno aggiunte le indennità sostitutive giornaliere qualora i pasti o l’alloggio non siano forniti direttamente dal datore di lavoro, pari a 2,33 euro per pranzo/colazione/cena e 2 euro per l’alloggio: per un totale giornaliero di 6,66 euro.
COME ASSUMERE LAVORATORI DOMESTICI
È possibile formalizzare il lavoro domestico in due modi:
- con libretto famiglia INPS. Ovvero, in caso di lavoro domestico occasionale, il datore di lavoro può utilizzare il libretto famiglia INPS, un voucher prefinanziato del valore nominale di 10 euro per ogni ora lavorativa. Il libretto famiglia può essere finanziato tramite versamenti con F24 o online attraverso il “Portale pagamenti lavoro domestico” INPS. Questo sistema è destinato alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa e non prevede l’obbligo di comunicare all’Ispettorato del Lavoro l’avvio di attività occasionali. L’obbligo di comunicazione si applica solo ai committenti che operano come imprenditori;
- tramite assunzione con contratto di lavoro. In tal caso, l’assunzione può essere a tempo determinato, con una scadenza prestabilita, o a tempo indeterminato, con la possibilità di recesso rispettando il periodo di preavviso. Il contratto può essere a tempo pieno (40 ore settimanali), part-time o a ore, ma deve essere utilizzato solo per esigenze familiari. In caso di impiego per attività imprenditoriali, è necessario un contratto di lavoro per dipendenti. Il contratto deve specificare se il collaboratore è convivente, vivendo nella casa del datore di lavoro, o non convivente, recandosi solo per lavorare. Ad assumere può essere direttamente il datore di lavoro (privato) o i soggetti che possono operare nei confronti dell’INPS come intermediari autorizzati.
COME FUNZIONA UN CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO
Il contratto di lavoro domestico funziona secondo specifiche regole stabilite dal CCNL lavoro domestico. Ecco quali sono:
- orario di lavoro: per i lavoratori conviventi sono previste 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali. Invece, per i lavoratori non conviventi sono previste 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni;
- maternità: si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri;
- infortuni: la conservazione del posto per un’anzianità fino a 6 mesi è prevista per 10 giorni di calendario o anno solare. Invece, per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni è prevista per 45 giorni. Per anzianità oltre i 2 anni è prevista per 180 giorni;
- malattia: dal 91° al 180° giorno si ha diritto al 75% del compenso, dal 4° al 90° giorno al 60% e nei primi 3 giorni al 100%;
- scatti di anzianità: 7 a biennio, al 4% della retribuzione contrattuale;
- tredicesima: entro il mese di Dicembre;
- quattordicesima: non prevista;
- ferie: il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi;
- permessi: per le visite mediche, ricongiungimento familiare o rinnovo permessi soggiorno sono previste 16 ore all’anno per i conviventi. Per i conviventi a 30 ore, invece sono previste 12 ore all’anno;
- lutto familiare: 3 giorni lavorativi;
- diritto allo studio: retribuzione delle ore per sostenere gli esami annuali;
- formazione professionale: permessi per 40 ore retribuite all’anno. Invece, per i corsi riconosciuti Ebincolf, 64 ore retribuite all’anno;
- congedo matrimoniale: in caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario;
- lavoro straordinario: se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00, vi è una maggiorazione del 25%, se prestato in giorni di festività o domenica, la maggiorazione è del 60%. Invece, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00, la maggiorazione è del 50%;
- indennità in caso di morte: le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado;
- trasferta: saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera;
- preavviso licenziamento o dimissioni: per rapporti non inferiori a 25 ore settimanali (fino a 5 anni anzianità), sono necessari 15 giorni di calendario. Per rapporti non inferiori a 25 ore settimanali (maggiori di 5 anni di anzianità), 30 giorni e per quelli inferiori a 25 ore settimanali (fino a 2 anni anzianità), 8 giorni. Invece, per rapporti inferiori a 25 ore settimanali (maggiori di 2 anni anzianità), sono necessari 15 giorni. Queste sono le scadenze per lavoro domestico e licenziamento. Per tutti i rapporti, in caso di dimissioni, i termini sono ridotti del 50%;
- trattamento di fine rapporto (T.F.R.): viene determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno;
- anticipo TFR: i datori di lavoro anticiperanno il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato.
Inoltre, per tale contratto sono obbligatorie le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico. Devono essere trasmesse unicamente all’INPS, direttamente dal datore di lavoro o da chi viene indicato come intermediario.
Vanno inviate tramite il servizio denominato “comunicazione bidirezionale”, disponibile sul sito internet dell’INPS e raggiungibili da questa pagina, previa autenticazione SPID, CIE O CNS, alla sezione Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > Aree tematiche > “Accesso ai servizi per i lavoratori domestici” o, in alternativa, dalla sezione “Lavoro” > “Contratti e rapporti di lavoro” > “Lavoro domestico” > “Formalizzare l’assunzione di un lavoratore domestico”.
CONTRIBUTI
Per assumere un lavoratore domestico, il datore deve versare i contributi del lavoratore all’INPS ogni trimestre. Questi sono calcolati sulla base della retribuzione del lavoratore e al numero delle ore lavorate. Una parte dei contributi è a carico del lavoratore e il datore li può trattenere dallo stipendio che versa al dipendente.
In merito ai contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato, senza cioè contributo addizionale, le cifre da pagare nel 2026 sono quelle specificate nella Circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026 e sono le seguenti:
- stipendio fino a 9,61 euro all’ora, contributi orari pari a 1,70 euro (di cui 0,43 euro a carico del lavoratore);
- oltre 9,61 euro e fino a 11,70 euro all’ora, contributi orari pari a 1,92 euro (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore);
- oltre 11,70 euro all’ora, contributi orari pari a 2,34 euro (di cui 0,59 a carico del lavoratore);
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, contributi orari pari a 1,24 euro (di cui 0,31 euro a carico del lavoratore).
Ad esempio, se il datore paga il lavoratore 11,70 euro all’ora o più (la soglia massima), deve versare 2,34 euro di contributi per ogni ora lavorata e può trattenere dallo stipendio mensile del lavoratore 0,59 euro all’ora. I contributi a carico del datore sono, quindi, 2,34 – 0,59 = 1,75 euro all’ora.
I contributi per ogni ora di lavoro di un contratto a tempo determinato sono invece i seguenti:
- stipendio fino a 9,61 euro all’ora, contributi orari pari a 1,82 euro (di cui 0,43 euro a carico del lavoratore);
- oltre 9,61 euro e fino a 11,70 euro all’ora, contributi orari pari a 2,05 euro (di cui 0,48 euro a carico del lavoratore);
- oltre 11,70 euro all’ora, contributi orari pari a 2,50 euro (di cui 0,59 euro a carico del lavoratore);
- orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, contributi orari pari a 1,32 euro (di cui 0,31 euro a carico del lavoratore).
Inoltre, per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi invece il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della Legge 28 Giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Tale quota è pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
COME VERSARE I CONTRIBUTI PER COLF E BADANTI
Il datore di lavoro ha a disposizione diverse possibilità di pagamento dei contributi, ovvero:
- tramite procedura online del Portale dei Pagamenti, utilizzando la modalità “Pagamento immediato pagoPA ” con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
- con l’Avviso di pagamento PagoPA che può essere stampato dal Portale dei pagamenti e contiene il codice avviso, l’importo da pagare, la data entro la quale effettuare il pagamento e le istruzioni per il pagamento. L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile nel sito internet www.pagopa.gov.it;
- tramite l’App IO, con cui è anche possibile effettuare il pagamento dei contributi.
In presenza di crediti per importi versati in eccesso o per duplicazioni di versamento in uno stesso trimestre per uno stesso lavoratore domestico, il datore di lavoro può fare richiesta di rimborso L’INPS, con il Messaggio numero 1773 del 09-05-2024, ha reso noto come funziona il servizio online che consente ai datori di lavoro e ai lavoratori domestici di visualizzare l’estratto contributivo, con informazioni più dettagliate rispetto alle precedenti versioni, e verificare la contribuzione accreditata.
NOVITÀ PAGAMENTI
A partire da gennaio 2026, l’INPS non spedisce più la lettera annuale cartacea con le indicazioni per il pagamento dei contributi e i modelli pagoPA ai datori di lavoro domestico, anche se in passato avevano richiesto esplicitamente di riceverla.
È prevista una fase transitoria limitata al solo 2026, prima del passaggio definitivo al solo processo telematico, per cui continueranno a riceverla solo i datori di lavoro domestico di età pari o superiore a 76 anni. Si tratta di una misura pensata per tutelare le persone più anziane, che potrebbero avere maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi online.
Va però sottolineato che si tratta di una proroga temporanea: l’obiettivo dello stop al versamento dei contributi per colf, badanti e baby sitter resta quello di arrivare, nel tempo, a una completa digitalizzazione delle comunicazioni. Per tutti gli altri, dal 2026 chi assume una colf o una badante per la prima volta, non potrà più richiedere l’invio dei modelli cartacei ma per questi la gestione dei contributi avverrà esclusivamente attraverso i canali digitali messi a disposizione dall’INPS.
I modelli pagoPA potranno essere scaricati direttamente dal sito istituzionale dell’INPS accedendo da questa pagina, tramite SPID, CIE o CNS all’area tematica “Portale dei Pagamenti” e selezionando la voce “Lavoratori Domestici”.
Una volta entrati nell’area dedicata, il datore di lavoro potrà:
- stampare l’avviso di pagamento pagoPA, utilizzabile presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento aderente al circuito;
- pagare online con carta di credito, carta di debito, conto corrente o altri metodi disponibili, 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana;
- visualizzare e stampare le ricevute dei pagamenti effettuati, utili per la propria documentazione.
Oltre al portale web, l’INPS mette a disposizione ulteriori canali per pagare i contributi. È infatti possibile procedere tramite l’app INPS Mobile o attraverso l’appIO.
LAVORO DOMESTICO IN NERO, SANZIONI
Il lavoro domestico irregolare, ossia se non si pagano i contributi a colf o badanti, comporta rischi legali e sanzioni civili e penali. Relativamente alle sanzioni civili possono concretizzarsi due casi:
- l’omissione contributiva. Ovvero, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi, l‘articolo 116, comma 8, lettera a) della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, stabilisce una sanzione civile giornaliera, calcolata in base al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 5,5 punti. Tuttavia, la sanzione non può superare il 40% dell’importo totale dei contributi dovuti. Oltre questo limite, vengono applicati gli interessi di mora.
- l’evasione contributiva. Cioè, l‘articolo 116, comma 8, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 stabilisce che, se le registrazioni o denunce obbligatorie non sono conformi alla realtà a causa dell’occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni, viene applicata una sanzione civile giornaliera pari al 30% dell’importo dei contributi dovuti. La sanzione massima è del 60% dell’importo totale dei contributi, superata la quale si applicano gli interessi di mora.
La legge menziona la possibilità di regolarizzare la situazione debitoria in modo spontaneo, prima di richieste o contestazioni da parte degli enti previdenziali, entro 12 mesi dalla scadenza prevista per il pagamento dei contributi. In questo caso, si applica il regime dell’omissione, piuttosto che quello dell’evasione.
Vi sono però, anche sanzioni amministrative e penali. Tra questi tipi di sanzioni vi sono:
- mancata erogazione delle ritenute previdenziali detratte dai salari dei lavoratori. Se l’omissione supera i 10.000 euro all’anno, è prevista una sanzione penale con reclusione fino a tre anni e una multa fino a 1.032 euro. Se l’importo è inferiore a 10.000 euro all’anno, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria tra 10.000 e 50.000 euro. Inoltre, l’impiego di lavoratori non documentato è soggetto a ulteriori sanzioni civili e amministrative pecuniarie;
- assunzioni o cessazioni non segnalate. Cioè, in caso di omissione o ritardo in queste comunicazioni, viene applicata una sanzione amministrativa che varia da 200 a 500 euro per ciascun lavoratore, da pagare all’INPS;
- mancata iscrizione lavoratori all’INPS. In questi casi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può imporre una sanzione da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore non segnalato, aumentata di 150 euro per ogni giorno di lavoro effettivo. Queste sanzioni si sommano ad altre sanzioni amministrative e civili contro il lavoro nero;
- assunzione di lavoratori senza permesso di soggiorno. L’impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno comporta un’ammenda di 5.000 euro e può comportare un periodo di arresto da 3 mesi a un anno per ciascun lavoratore coinvolto, in aggiunta alle sanzioni già previste.
LAVORO DOMESTICO LIVELLI E MANSIONI
È il CCNL Lavoro Domestico a specificare le mansioni dei lavoratori domestici. Tali lavoratori vengono suddivisi in differenti livelli, ovvero:
- livello A: dove rientrano gli assistenti familiari generici, non addetti all’assistenza alle persone. Svolge esclusivamente di pulizia della casa, addetti alla lavanderia, aiuto cucina, stalliere;
- livello A super: per l’addetto a mansioni di mera compagnia senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
- livello B: dedicato al collaboratore familiare generico polifunzionale per incombenze relative al normale andamento familiare, pulizia, riassetto della casa, stiratura, lavanderia, etc;
- livello B super: per l’assistente a persone autosufficienti o baby sitter;
- livello C: per i collaboratori familiari in possesso di specifiche conoscenze di base, che svolgono i compiti assegnati in totale autonomia e responsabilità;
- livello C super: per l’assistente a persone non autosufficienti;
- livello D: per i collaboratori familiari in possesso di requisiti professionali svolgono mansioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale o coordinamento;
- livello D super: per l’assistente a persone non autosufficienti, formato con corso 500 ore. Questo livello include mansioni di assistenza comprese, se richieste, ovvero le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Vale anche per un educatore formato.
CCNL LAVORO DOMESTICO
Il CCNL lavoro domestico in vigore, che potete consultare in questa pagina (Pdf 535 Kb) è stato sottoscritto da FiDALDO, DOMINA come associazioni di datori di lavoro, mentre i sindacati sottoscrittori sono Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf. È in vigore anche nel 2025, sebbene aggiornato nelle tabelle retributive, come spieghiamo in questa guida.
ASSISTENZA INPS SUL LAVORO DOMESTICO
INPS ha messo a disposizione il Portale servizi lavoro domestico dedicato ad aziende e consulenti per la gestione di questo tipo di impiego.
Potete trovare il Portale in questa pagina ed è possibile accedere tramite SPID, CIE o CNS.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Per approfondire, potete consultare il nostro articolo sulla retribuzione per il lavoro domestico nel 2026 e quello sullo stop ai bollettini per il versamento dei contributi di colf, badanti e baby sitter.
Vi consigliamo di leggere come funziona il click day del decreto flussi nel 2026, con il quale è possibile procedere anche con l’assunzione di collaboratori per l’assistenza familiare. Potrebbe interessarvi sapere anche quando spetta pagare il ticket di licenziamento.
A vostra disposizione anche l’elenco dei bonus attivi nel 2026.
Per scoprire tutte le agevolazioni attive e quelle in arrivo, visitate la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone.
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