Decreto Covid: decade obbligo vaccino per medici e sanitari, resta la mascherina

Decreto, Presidenza consiglio Ministri
Photo credit: Salvatore Micillo / Shutterstock.com

In Gazzetta il 31 ottobre 2022 il nuovo Decreto Covid, primo del Governo Meloni. Tra le misure lo stop anticipato dell’obbligo del vaccino per medici e sanitari dal 1° novembre 2022, in anticipo rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2022.

Resta comunque in vigore sino a fine anno l’uso obbligatorio della mascherina negli ospedali e nelle RSA grazie ad un’ordinanza del Ministero della Salute.

In questo articolo vi spieghiamo cosa prevede il Decreto Covid 31 ottobre 2022 sugli obblighi vaccinali per medici e sanitari e quali sono tutte le regole, nuove e confermate, in merito alla sicurezza sanitaria nazionale.

DECRETO COVID 2022, COSA PREVEDE SULL’OBBLIGO VACCINI

Il nuovo Decreto Covid, approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2022 e subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ferma l’obbligo di vaccinazione anti Covid per il personale sanitario e medico. Non più dal 31 dicembre, ma già dal 1° novembre, decadrà il vincolo per gli operatori sanitari e i medici, un passo indietro rispetto al primo Decreto Covid aprile 2021. Si tratta, quindi, dello stop all’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. L’obiettivo era di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

REINTEGRO DEI MEDICI E SANITARI NO VAX

Con la modifica introdotta dal nuovo Decreto Covid sulla decadenza anticipata dell’obbligo vaccinale, arriva anche il conseguente reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all’obbligo vaccinale. I dipendenti interessati sarebbero dovuti rientrare dal 1° gennaio 2023, ma ora potranno essere reintegrati prima del termine di scadenza della sospensione, a partire dal 1° novembre 2022. Il Governo ha deciso di anticipare questa scadenza per far così fronte al problema della carenza di personale sanitario.

RESTA L’OBBLIGO MASCHERINE NEGLI OSPEDALI E RSA

Dopo le scelte di tutela già intraprese a livello regionale nel weekend tra il 28 e il 31 ottobre 2022, ad esempio dai Presidenti di Campania e in Puglia, anche il Governo conferma l’obbligo di utilizzo delle mascherine negli ospedali e nelle RSA fino al 31 dicembre 2022. La proroga arriva con una nuova ordinanza del Ministro della Salute Orazio Schillaci, pubblicata in Gazzetta il 31 ottobre 2022, alla vigilia della precedente norma che stabiliva l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione nelle strutture sanitarie fino al 31 ottobre 2022.

Il Governo in un primo momento aveva ipotizzato lo stop all’obbligo ma, consultata la Conferenza Stato Regioni, alla fine il Ministero competente ha optato per una scelta di “tutela” di personale e pazienti di tali strutture, almeno fino a fine anno.

LE ALTRI MISURE PREVISTE DAL NUOVO DECRETO COVID

Dal rinvio dell’entrata in vigore della riforma Cartabia sulla giustizia fino alle regole sull’ergastolo ostativo, il nuovo Decreto Covid 31 ottobre 2022, modifica anche altre norme in linea con il programma del Governo di centrodestra. Si tratta, in estrema sintesi, delle seguenti misure:

  • il rinvio al 30 dicembre 2022 dell’attuazione della riforma Cartabia. L’entrata in vigore era prevista il 1° novembre 2022. Ciò, al fine di garantire l’opportuna organizzazione degli uffici giudiziari. A richiedere la proroga erano stati i Procuratori d’Italia e l’Anm. Tale norma – per il PNRR – va avviata entro fine anno;

  • una serie di condizioni per accedere ai benefici penitenziari per chi ha commesso delitti ostativi. Parliamo di quelli connessi all’associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e tratta illegale di stranieri. Tali condannati non potranno essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno 30 anni di pena. Ciò in caso di condanna all’ergastolo. Inoltre, tali detenuti che non collaborano con la giustizia, per accedere ai benefici penitenziari dovranno dimostrare di aver “adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna”. Dovranno in alternativa, dare prova dell’assoluta impossibilita di tale adempimento allegando “elementi specifici”;

  • la stretta anti “rave party”, dopo quanto accaduto a Modena. Infatti, nel testo è prevista la reclusione da 3 a 6 anni, nonché multe da 1.000 a 10.000 euro per i partecipanti. Viene istituito come nuovo reato contro l’incolumità pubblica. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso “da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica”. In caso di condanna, “è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione”.

IL TESTO DEL NUOVO DECRETO COVID 31 OTTOBRE 2022

Mettiamo a vostra disposizione anche il testo integrale del Decreto Covid (Pdf 78 Kb) approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.255 serie generale del 21-10-2022. In questa pagina trovate la conferenza stampa del signor premier Giorgia Meloni sul nuovo provvedimento.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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