Esame di Stato abilitazione avvocati, nuove regole dal 2026 e come si svolge nel 2025

Ecco quali sono le nuove regole per l’esame di Stato di abilitazione per gli avvocati che entreranno in vigore nel 2026 e le novità per il 2025

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A partire dal 2026, entreranno in vigore nuove regole per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocati.

Il Decreto Milleproroghe 2025 convertito in Legge, infatti, ha prorogato di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina per l’abilitazione degli avvocati.

In questo articolo vi spieghiamo cosa cambierà nel 2026 con l’entrata in vigore delle con le nuove regole per l’esame di Stato e quali sono le regole e le novità per il 2025.

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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE PER GLI AVVOCATI, NOVITÀ DAL 2026

L’articolo 10, commi 2-ter e 8-bis del Decreto Milleproroghe 2025 convertito in Legge ha spostato l’introduzione delle nuove regole per l’esame di Stato di abilitazione per gli avvocati alla sessione 2026.

Ciò significa che la nuova disciplina dell’esame di Stato, il cui avvio era originariamente previsto per la sessione 2025, entrerà in vigore a partire dalla sessione 2026. Non è la prima proroga che arriva per l’avvio della riforma l’esame di Stato di abilitazione per la professione forense.

Ricordiamo, infatti, che l’articolo 46 della Legge n. 247 del 2012 è quello che ha modificato le regole per l’esame di Stato per diventare avvocato che sarebbero dovute entrare in vigore nel 2020. Però, per via della pandemia, da quell’anno è stata introdotta una disciplina speciale, applicata anche negli anni successivi e che continuerà ad essere la stessa nel2025. Dal 2026, poi, entreranno in vigore le nuove regole.

QUALI SONO LE NUOVE REGOLE E COSA CAMBIA PER L’ESAME DI STATO PER GLI AVVOCATI DAL 2026

Le nuove regole per l’abilitazione di avvocato, valide dal 2026 come previsto dal Decreto Milleproroghe 2025 convertito in Legge, sono quelle stabilite dall’articolo 46 della Legge n. 247 del 2012 e prevedono:

  • 3 prove scritte e una orale, invece di una scritta e una orale. Le tre prove scritte consisteranno nella redazione di un parere motivato da scegliere tra due questioni in materia civilistica e di uno da scegliere tra due questioni in materia penale. Infine, sarà prevista la redazione di un atto giudiziario su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. Da tale testo si dovranno poter desumere le sue conoscenze di diritto sia sostanziale che processuale;

  • lo svolgimento delle prove scritte con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. A oggi, invece, c’è la possibilità di utilizzare testi corredati di commenti e massime giurisprudenziali;

  • per la valutazione di ciascuna prova scritta, che ogni componente della commissione d’esame disponga di 10 punti di merito;

  • l’accesso alla prova orale per i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Diversamente, ad oggi, è sufficiente riportare un punteggio non inferiore a 30 in almeno 2 prove;

  • per la prova orale, l’illustrazione della prova scritta da parte del candidato (non più un’esposizione succinta come avviene oggi) e la dimostrazione della conoscenza di materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale);

  • sempre nella prova orale, di dimostrare anche la conoscenza di altre 2 materie a scelta del candidato tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario. Ad oggi invece le materie richieste sono 6 (e non 7) e “l’ordinamento giudiziario e penitenziario” rappresenta l’unica aggiunta al previgente elenco delle materie già disponibili per l’esame di Stato nell’anno in corso.

Alla luce di quanto detto, vediamo più nel dettaglio come funziona l’esame di Stato per l’abilitazione degli avvocati nel 2025 per capire le differenze.

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COME FUNZIONA L’ESAME DI STATO PER AVVOCATI NEL 2025

Nel 2025 l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense funziona con le stesse regole attuate dal 2020. Ossia, quelle stabilite con la “disciplina speciale” definita dall’articolo 4-quater del Decreto Legge n. 51 del 2023.

L’esame nel 2025 è semplificato e consiste, cioè, in due prove:

  • una prova scritta, che consiste nella redazione di un atto giudiziario su un tema scelto tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, valutata da una sottocommissione con un punteggio minimo di 18 punti;

  • una prova orale, che si articola in tre fasi. Cioè, la discussione di una questione pratico-applicativa, la discussione di brevi questioni su tre materie scelte dal candidato tra cinque, e la dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Da quest’anno, inoltre, il Decreto Milleproroghe 2025 convertito in Legge ha eliminato il requisito di ottenere un punteggio complessivo di 105 per superare la prova orale.

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Mettiamo a vostra disposizione la guida che vi spiega come diventare Avvocati INPS, con Partita IVA o assunti a tempo indeterminato. Poi, vi invitiamo a leggere il nostro articolo sul Decreto Milleproroghe 2025 convertito in Legge per conoscere le altre novità introdotte dal Parlamento per i professionisti e il mondo del lavoro.

Infine, vi consigliamo di seguire la sezione leggi, dove sono presenti news, guide e novità normative.

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