Esonero assunzioni rifugiati politici cooperative: come funziona

La guida all’esonero contributivo per le assunzioni di rifugiati politici da parte delle coopertaive sociali: ecco a chi spetta e come ottenerlo

assunzioni, lavoro, colloquio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale che rende finalmente operativo l’esonero per le assunzioni di rifugiati politici nelle cooperative.

Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’assunzione dei rifugiati politici nelle cooperative, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro mensili, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

In questa guida vi spieghiamo come funziona l’esonero contributivo per le assunzioni di rifugiati politici nelle cooperative, a chi si rivolge e come richiederlo.

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ESONERO ASSUNZIONI RIFUGIATI POLITICI COOPERATIVE, COS’È

L’esonero contributivo a fronte delle assunzioni di rifugiati politici presso cooperative consiste in uno sgravio totale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori  ai quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. L’agevolazione si applica per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018.

Si applica fino a un massimo di 350 euro al mese, solo per gli assunti a cui sia stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 10 gennaio 2016. L’esonero, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, articolo 1 comma 109, è disciplinato dal Decreto interministeriale 21 settembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 269 del 17-11-2022, con una dotazione di 500.000 euro per ogni anno dal 2018 al 2020. nell’attesa che l’INPS fornisca tutte le indicazioni operative, comprese le informazioni sulle tempistiche, vediamo i dettagli già noti riferiti alla misura.

A CHI SPETTA L’ESONERO

L’esonero per le assunzioni di rifugiati politici spetta alle cooperative sociali, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, che assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 10 gennaio 2016. L’esonero è valido per l’intero triennio che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e si applica alle nuove assunzioni effettuate dal dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

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COME RICHIEDERE L’ESONERO

Come accennato, per ottenere l’esonero assunzioni, le cooperative sociali dovranno presentare la domanda direttamente all’INPS che fornirà specifiche istruzioni a breve, su cui vi aggiorneremo. Ciò che è certo è che le domande dovranno essere presentate tramite i canali telematici dell’INPS.

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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il lavoratore a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale deve produrre al datore di lavoro, ovvero alla cooperativa sociale presso cui vi è stata l’assunzione i seguenti documenti:

  • copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento;

  • qualora ne sia già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 21 settembre 2022 (Pdf 76 Kb).

ALTRI AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo anche questo articolo sull’esonero dedicato alle madri lavoratrici e questa guida sullo sgravio lavoratori per invalidità, vecchiaia, superstiti. Se volete conoscere tutti gli aiuti per le imprese e i datori di lavoro, vi consigliamo di leggere questa pagina. Per scoprire altre interessanti novità, legislative e non, legate al mondo del lavoro vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

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