Esonero contributi lavoratori per invalidità, vecchiaia, superstiti

Tutti i dettagli sull’esonero contributi invalidità, vecchiaia e superstiti. Ecco come funziona l’agevolazione e quanto risparmiano i lavoratori interessati

INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Photo credit: Zigres / Shutterstock

Il taglio del cuneo fiscale nel 2024 conferma l’esonero dei contributi invalidità, vecchiaia e superstiti per i lavoratori dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024. 

Si tratta nello specifico dello sconto dei versamenti sulla quota contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico di tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

L’INPS, con un’apposita circolare, ha anche chiarito che l’aumento verrà riconosciuto, con percentuali diverse, sia per i rapporti di lavoro instaurati che instaurandi, purché non rientranti nel lavoro domestico.

In questa guida vi illustriamo in maniera chiara e dettagliata come funziona l’esonero contributi IVS, cos’è, a chi spetta e quali sono le novità 2024 con relativa normativa.

COS’È L’ESONERO CONTRIBUTI LAVORATORI

L’esonero contributi lavoratori è uno sconto sui contributi invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) pari al 6% o al 7%. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 per la prima volta e poi confermato dalla Legge di Bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 vale con le percentuali già definite dal Decreto Lavoro convertito in legge.

A disciplinarne le regole 2024 è la Circolare n.11 del 16-01-2024. Scopriamo i dettagli.

A CHI SPETTA L’ESONERO CONTRIBUTI LAVORATORI

Possono accedere all”esonero dai contributi invalidità, vecchiaia e superstiti tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Pertanto, la misura agevolativa trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati da INPS.

Più precisamente lo sconto sui contributi è maggiore per chi ha una “retribuzione imponibile” minore di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Mentre è riconosciuto ma in forma ridotta a chi ha una retribuzione imponibile non sudi 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Rientrano nel calcolo di tale limite tutte le somme erogate al lavoratore a fronte della prestazione lavorativa su cui si calcolano le trattenute dei contributi. Ossia paga base, scatti di anzianità, provvigioni, straordinari e così via.

COME FUNZIONA L’ESONERO CONTRIBUTI IVS

L’esonero è da impiegarsi su base mensile. Pertanto, come precisato dalla Circolare n.11 del 16-01-2024 per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico nella misura:

  • di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo della tredicesima;

  • di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo della tredicesima.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 – la Legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

In situazioni in cui i CCNL prevedano il pagamento di mensilità supplementari oltre alla tredicesima mensilità (ad esempio, la quattordicesima mensilità), la riduzione contributiva si applica solo alla retribuzione imponibile relativa a ciascuna di queste mensilità aggiuntive. Questo vale sia nel mese di erogazione della mensilità aggiuntiva che nei mesi in cui vengono effettuati pagamenti frazionati relativi a tali mensilità supplementari. In questo contesto, l’importo totale della mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei non viene considerato per determinare la riduzione contributiva.

L’INPS ha fornito anche le istruzioni operative e contabili, nonché specifiche modalità di calcolo, circa la misura in oggetto con la Circolare n.11 del 16-01-2024 al quale si rinvia.

A QUANTO AMMONTA L’ESONERO

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 e in base alle indicazioni di calcolo fornite dall’INPS con la Circolare n.11 del 16-01-2024 per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è riconosciuto nella misura di:

  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto della tredicesima. Quindi, ipotizzando che il dipendente abbia una retribuzione imponibile pari a 2.500,00 euro, lo sgravio sarà pari a: 2.500,00 * 2% = 50 euro.

  • 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Quindi, ipotizzando che il dipendente abbia una retribuzione imponibile pari a 1.500,00 euro, lo sgravio sarà pari a: 2.500,00 x 3% = 45 euro.

CUMULABILITÀ

L’esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con il bonus mamme in busta paga.

La procedura di calcolo le trovate nella Circolare n.11 del 16-01-2024.

COME RICHIEDERE L’ESONERO

Se vogliono richiedere l’esonero, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens attenendosi alle istruzioni fornite con il Messaggio iNPS n° 3499 del 26-09-2022 e con la circolare n. 7/2023.

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote sopra descritte a partire dalla mensilità di competenza di gennaio 2024 fino a quella di dicembre 2024, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

La procedura non ha subito modifiche rispetto agli precedenti, quindi continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti e elencati nel Messaggio INPS n. 2924 del 10-08-2023. Per ulteriori dettagli contabili operativi, vi consigliamo di leggere la Circolare n.11 del 16-01-2024.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Mettiamo a vostra disposizione la guida aggiornata su tutti i bonus 2024 confermati e prorogati. A vostra disposizione anche gli articoli di approfondimento su taglio cuneo fiscale nel 2024bonus lavoratori dipendenti.

Vi invitiamo a leggere anche la guida agli scaglioni IRPEF per il 2024 con la simulazione su cui ci guadagna di più.

Se volete restare aggiornati sugli aiuti alle famiglie e ai lavoratori, consultate questa sezione. In questa pagina, invece, trovate le notizie sugli aiuti per le imprese.

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di Eleonora C.
Redattrice, esperta di leggi, lavoro pubblico e previdenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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