Fondo solidarietà bilaterale per attività professionali 2022: istruzioni INPS

La guida alle misure e le tutele del Fondo di solidarietà per attività professionali dal 1° gennaio 2022. A chi spetta, come cambia e come chiedere l’assegno di integrazione salariale previsto dal Fondo

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Cambia l’ambito di applicazione e si estende la platea dei soggetti destinatari delle tutele del Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali.

Dopo quanto stabilito nella Legge di Bilancio 2022, l’INPS ha fornito le nuove indicazioni per richiedere l’assegno di integrazione salariale e ha anche chiarito quali sono beneficiari della tutela, ovvero il personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali.

In questa guida vi spieghiamo come funziona il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, a chi spettano le tutele, a quanto ammonta il sussidio, come richiederlo e come funziona.

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI, COS’È

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è un capitolo di spesa gestito dall’INPS e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha come scopo l’erogazione di tutele per i dipendenti degli studi professionali. Si tratta di uno di quei fondi istituiti per assicurare ai dipendenti delle aziende che vi aderiscono una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Nello specifico, questo Fondo nasce dall’accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs. Tale accordo è stato recepito dal Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Ecco, quindi, che in forza dell’articolo 1, comma 208, della Legge di Bilancio 2022 tale Fondo ha subito delle modifiche nell’ambito della più vasta riforma degli ammortizzatori sociali, così come chiarito dalla circolare INPS 31 gennaio 2022, n. 16 e dalla Circolare 21 febbraio 2022, n. 29. Andiamo a vedere, più nel dettaglio, di quali novità si tratta.

ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: COS’È

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, come tutti gli altri Fondi dello stesso genere, eroga in favore dei lavoratori l’assegno ordinario, che la Legge di Bilancio 2022 definisce ora assegno di integrazione salariale.

A seguito delle novità introdotte con la riforma, con la Circolare 21 febbraio 2022, n. 29, l’INPS ha fornito le nuove istruzioni relative all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo. Scopriamo insieme, quali sono e cosa è cambiato dal 1° gennaio 2022 con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022.

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI: A CHI SPETTA L’ASSEGNO

L’assegno di integrazione salariale previsto con il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali spetta ai dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale.
Nel dettaglio, sono ammessi:

  • tutti i lavoratori dipendenti;
  • gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato (prima della Riforma erano ammessi solo i contratti di apprendistato professionalizzante);
  • lavoratori a domicilio.

Più nel dettaglio, le attività professionali interessate sono quelle individuate nella tabella dell’Allegato n. 1 della circolare n. 16 del 2022 consultabile in questa pagina . Gli studi professionali in questione, poi, devono che occupare mediamente più di tre dipendenti. Il superamento  o meno della soglia dimensionale viene verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Restano esclusi dal beneficio i dirigenti.

L’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 90 giorni sussistente alla data di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale.

L’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è, inoltre, subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario del trattamento:

  • non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi;
  • si impegni a svolgere un percorso di riqualificazione. Per accertare la condizione, basterà che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore allo svolgimento del percorso di riqualificazione.

QUANDO SPETTA L’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali garantisce un assegno di integrazione salariale, secondo specifici criteri, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a:

  • eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • processi di riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale;
  • contratto di solidarietà.

IMPORTO DELL’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all’importo della prestazione dell’integrazione salariale, con il relativo massimale.
L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Deve essere comunque in misura non superiore al massimale previsto dall’articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, così come modificato dalla Legge n. 234 del 2021 (Bilancio 2022) che per l’anno 2022 è pari a 1.222,51 euro.

Tale importo, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazioni guadagni ordinaria. Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%.

DURATA E TERMINI PER LA CONTRIBUZIONE

Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile (lasso temporale calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva).

Invece, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque, superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Nei periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

QUANDO PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

COME PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Le domande per l’assegno di integrazione salariale si inoltrano esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio presente sul sito internet dell’INPS, sono state fornite con il messaggio INPS n. 3240 del 2021. Vediamo la procedura per step:

  • in primis, per effettuare l’accesso bisogna usare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”;

  • dopo avere effettuato l’autenticazione con SPID, CNS o CIE, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.
Per ogni altra indicazione procedurale è possibile leggere la Circolare INPS n. 122 del 2015 oppure la Circolare n. 201 del 2015.
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, loro consulenti o intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura. Sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
Per tutte le istruzioni contabili, si rimanda alla Circolare INPS n° 29 del 21-02-2022.

FONDO BILATERALE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo bilaterale, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Valuta i criteri di precedenza e turnazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Come stabilito dall’articolo 8, comma 1 del Decreto interministeriale n. 104125 del 2019, ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.

Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 20 per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti. Vi sono poi casi differenti:

  • se l’assegno di integrazione salariale è richiesto a seguito del “contratto di solidarietà” per l’accesso alla prestazione è necessario che venga raggiunto un accordo tra il datore di lavoro e le articolazioni territoriali e nazionali;

  • nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle articolazioni territoriali e nazionali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo;

CUMULABILITÀ

Nel caso in cui il dipendente destinatario dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali svolga attività autonoma, deve obbligatoriamente comunicarlo all’INPS.

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, ai lavoratori beneficiari dell’assegno spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare. Dal 1° marzo 2022, tali lavoratori potranno parimenti avere diritto all’assegno unico universale, su cui vi spieghiamo i termini in questa guida.

Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, etc., si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria. Sempre a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, in caso di richiesta di assegno, i datori di lavoro sono tenuti a proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva ai dipendenti interessati.

FARMACIE: ISTRUZIONI PER L’USO DEL FONDO BILATERALE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con il messaggio 16 febbraio 2022, n. 772 l’INPS ha fornito, in riferimento alle farmacie identificate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, tutte le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo dalla data dell’entrata in vigore del decreto istitutivo (marzo 2020). L’INPS ha fornito anche le indicazioni relative alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

Nella messaggio dunque, l’INPS chiarisce le indicazioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, precisando i nuovi codici di autorizzazione al versamento, i percorsi da seguire nel flusso UNIEMENS all’interno delle denunce aziendali, i dati da inserire e le causali di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 (Pdf 108 Kb)

Circolare INPS 31 gennaio 2022, n. 16 (Pdf 304 Kb)

Circolare 21 febbraio 2022, n. 29 (Pdf 744 Kb)

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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