IRES è l’acronimo di “Imposta sui Redditi delle Società”, la cui aliquota è pari al 24% nel 2026 oppure al 20%.
Infatti, con l’ok alla Legge di Bilancio, il Parlamento ha confermato per l’anno in corso la cosiddetta aliquota premiale, ossia l’aliquota ridotta al 20%, ma solo per le società di capitali che soddisfano determinate condizioni.
In questa guida vi spieghiamo come funziona l’IRES e quali sono le sue regole.
Indice:
COS’È L’IRES
L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è l’imposta proporzionale e personale che colpisce il reddito complessivo netto delle società di capitali (SpA, SRL, SAPA, cooperative), degli enti commerciali e non commerciali, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia.
La disciplina generale dell’imposta è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986), ma negli anni è stata integrata e modificata. L’ultimo intervento al riguardo è avvenuto con la Legge di Bilancio 2025, che ha istituto l’IRES premiale e che debutta operativamente nella dichiarazione dei redditi del 2026.
LE ALIQUOTE NEL 2026
Nel 2026 coesistono due regimi applicabili a seconda del rispetto di specifici requisiti legati agli investimenti e all’occupazione dell’anno precedente, ovvero:
- l’IRES con aliquota ordinaria al 24%, che la tassazione base per la generalità delle società e degli enti commerciali;
- l’IRES con aliquota ridotta (IRES premiale) al 20%, una riduzione di 4 punti percentuali introdotta in via sperimentale e operativa nei modelli di dichiarazione dei redditi del 2026 relativi all’anno d’imposta 2025.
COME FUNZIONA L’IRES PREMIALE
Per sbloccare l’aliquota ridotta al 20%, l’impresa deve soddisfare contemporaneamente tre condizioni stabilite dal Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2025:
- almeno l’80% dell’utile d’esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in un’apposita riserva non distribuibile e conservato a patrimonio almeno fino al 2026;
- è necessario destinare a investimenti una quota pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato (oppure il 24% dell’utile dell’esercizio precedente, se superiore), con una soglia minima assoluta fissata a 20.000 euro. Gli investimenti ammissibili riguardano beni strumentali nuovi e tecnologie legate alla Transizione 4.0 o 5.0, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2026;
- il numero medio di unità lavorative (ULA) del 2025 non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024). Inoltre, l’impresa deve aver effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% della forza lavoro a tempo indeterminato mediamente occupata nel 2024, e comunque per almeno un lavoratore.
Inoltre, per non perdere il diritto al beneficio, l’azienda non deve aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ordinaria o straordinaria negli esercizi 2024 e 2025, salvo specifiche deroghe per eventi transitori e non imputabili.
CHI LA PAGA
L’IRES la pagano le seguenti realtà:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (Regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (Regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia. Per precisione, chiariamo che sono considerati “fiscalmente residenti in Italia” le società o gli Enti con sede legale, sede dell’amministrazione o oggetto principale dell’attività nel Paese.
- gli Enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli Enti non commerciali (organizzazioni no profit);
- le società e gli Enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia. La normativa chiarisce anche che i trust istituiti in Paesi senza scambio di informazioni con l’Italia sono inclusi se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari è residente sul territorio nazionale. Invece, i trust in Paesi diversi sono considerati residenti se un soggetto in Italia trasferisce loro beni immobili o diritti immobiliari su immobili presenti nel territorio nazionale.
Invece, sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR articolo 73, comma 5-quinquies).
COME SI PAGA L’IRES E QUANDO
Il pagamento dell’IRES avviene tramite modello F24, che può essere presentato direttamente o per mezzo di un intermediario, accedendo ai servizi dell’Agenzia delle Entrate da questa pagina (con SPID, CIE o CNS).
I versamenti seguono il calendario fiscale ordinario (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, 1° gennaio – 31 dicembre) e si divisono in tre tranche: un saldo per l’anno precedente e due acconti per l’anno in corso.
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio, la società deve versare:
- il saldo dell’IRES relativa all’anno precedente (calcolata in dichiarazione dei redditi, al netto degli acconti già versati);
- il primo acconto pari al 40% del totale dell’acconto dovuto per l’anno in corso, ma è possibile posticipare questo versamento entro il 30 luglio, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- il secondo acconto pari al 60% del totale dovuto deve essere versato entro il 30 novembre dello stesso anno.
Per la compilazione del modello F24, nella “Sezione Erario”, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo specifici per l’IRES:
- 2001, IRES – Acconto prima rata;
- 2002, IRES – Acconto seconda rata o in unica soluzione;
- 2003, IRES – Saldo.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
- Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 22 Dicembre 1986 n. 917 (Pdf 1 Mb);
- Testo definitivo (Pdf 24,4 MB) della Legge di Bilancio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 Dicembre 2024 (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 – Suppl. Ordinario n. 43);
- Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2025.
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