IRES nel 2026: cos’è, quali sono le aliquote e novità premiale

Ecco tutti i dettagli su cos’è, come funziona e come cambia l’IRES nel 2026 con i requisiti per la premiale introdotte dalla Legge di Bilancio

Agenzia delle Entrate
Photo credit: RaffMaster / Shutterstock

IRES è l’acronimo di “Imposta sui Redditi delle Società”, la cui aliquota è pari al 24% nel 2026 oppure al 20%. 

Infatti, con l’ok alla Legge di Bilancio, il Parlamento ha confermato per l’anno in corso la cosiddetta aliquota premiale, ossia l’aliquota ridotta al 20%, ma solo per le società di capitali che soddisfano determinate condizioni.

In questa guida vi spieghiamo come funziona l’IRES e quali sono le sue regole.

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COS’È L’IRES

L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è l’imposta proporzionale e personale che colpisce il reddito complessivo netto delle società di capitali (SpA, SRL, SAPA, cooperative), degli enti commerciali e non commerciali, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia.

La disciplina generale dell’imposta è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. 917/1986), ma negli anni è stata integrata e modificata. L’ultimo intervento al riguardo è avvenuto con la Legge di Bilancio 2025, che ha istituto l’IRES premiale e che debutta operativamente nella dichiarazione dei redditi del 2026. 

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LE ALIQUOTE NEL 2026

Nel 2026 coesistono due regimi applicabili a seconda del rispetto di specifici requisiti legati agli investimenti e all’occupazione dell’anno precedente, ovvero:

  • l’IRES con aliquota ordinaria al 24%, che la tassazione base per la generalità delle società e degli enti commerciali;

  • l’IRES con aliquota ridotta (IRES premiale) al 20%, una riduzione di 4 punti percentuali introdotta in via sperimentale e operativa nei modelli di dichiarazione dei redditi del 2026 relativi all’anno d’imposta 2025.
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COME FUNZIONA L’IRES PREMIALE

Per sbloccare l’aliquota ridotta al 20%, l’impresa deve soddisfare contemporaneamente tre condizioni stabilite dal Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2025:

  • almeno l’80% dell’utile d’esercizio risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in un’apposita riserva non distribuibile e conservato a patrimonio almeno fino al 2026;

  • è necessario destinare a investimenti una quota pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato (oppure il 24% dell’utile dell’esercizio precedente, se superiore), con una soglia minima assoluta fissata a 20.000 euro. Gli investimenti ammissibili riguardano beni strumentali nuovi e tecnologie legate alla Transizione 4.0 o 5.0, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2026;

  • il numero medio di unità lavorative (ULA) del 2025 non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024). Inoltre, l’impresa deve aver effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% della forza lavoro a tempo indeterminato mediamente occupata nel 2024, e comunque per almeno un lavoratore.

Inoltre, per non perdere il diritto al beneficio, l’azienda non deve aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ordinaria o straordinaria negli esercizi 2024 e 2025, salvo specifiche deroghe per eventi transitori e non imputabili.

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CHI LA PAGA

L’IRES la pagano le seguenti realtà:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (Regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (Regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia. Per precisione, chiariamo che sono considerati “fiscalmente residenti in Italia” le società o gli Enti con sede legale, sede dell’amministrazione o oggetto principale dell’attività nel Paese.

  • gli Enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli Enti non commerciali (organizzazioni no profit);

  • le società e gli Enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia. La normativa chiarisce anche che i trust istituiti in Paesi senza scambio di informazioni con l’Italia sono inclusi se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari è residente sul territorio nazionale. Invece, i trust in Paesi diversi sono considerati residenti se un soggetto in Italia trasferisce loro beni immobili o diritti immobiliari su immobili presenti nel territorio nazionale.

Invece, sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR articolo 73, comma 5-quinquies).

COME SI PAGA L’IRES E QUANDO

Il pagamento dell’IRES avviene tramite modello F24, che può essere presentato direttamente o per mezzo di un intermediario, accedendo ai servizi dell’Agenzia delle Entrate da questa pagina (con SPIDCIE o CNS).

I versamenti seguono il calendario fiscale ordinario (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, 1° gennaio – 31 dicembre) e si divisono in tre tranche: un saldo per l’anno precedente e due acconti per l’anno in corso.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio, la società deve versare:

  • il saldo dell’IRES relativa all’anno precedente (calcolata in dichiarazione dei redditi, al netto degli acconti già versati);

  • il primo acconto pari al 40% del totale dell’acconto dovuto per l’anno in corso, ma è possibile posticipare questo versamento entro il 30 luglio, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

  • il secondo acconto pari al 60% del totale dovuto deve essere versato entro il 30 novembre dello stesso anno.

Per la compilazione del modello F24, nella “Sezione Erario”, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo specifici per l’IRES:

  • 2001, IRES – Acconto prima rata;
  • 2002, IRES – Acconto seconda rata o in unica soluzione;
  • 2003, IRES – Saldo.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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