IRES è l’acronimo di “Imposta sui Redditi delle Società”, la cui aliquota è pari al 24%.
L’imposta sul reddito delle società, IRES, ha subito una serie di modifiche con l’entrata in vigore della riforma fiscale 2024.
In questa guida vi spieghiamo come funziona l’IRES, qual è la sua aliquota e le sue regole, nonché come cambia con la riforma fiscale 2024.
Indice:
CHE COS’È L’IRES
L’IRES è l’imposta sui redditi delle società, la cui aliquota è pari al 24%. Il reddito imponibile, ossia l’importo su cui si calcola l’aliquota unica del 24% è rappresentato dai profitti (o dalle perdite) delle società.
È stata istituita con la vecchia denominazione di “IRPEG“ (imposta sul reddito delle persone giuridiche), dall’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato prima dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 e poi dal Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 96.
L’IRES è entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, bypassando l’IRPEG con delle piccole modifiche e con lo scopo di modernizzare il regime fiscale dei capitali, nonché delle imprese, facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell’Unione Europea. Dal 2017, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell’aliquota IRES al 24%, percentuale ancora vigente.
COME CAMBIA L’IRES NEL 2024
Con la riforma fiscale 2024, che inizia ad attuare quanto previsto dalla Legge delega dello scorso anno – che vi spieghiamo in questa guida – l’IRES comincia a cambiare.
In primis sono arrivate le modifiche alle disposizioni che definiscono la residenza fiscale delle persone giuridiche ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES). Con le modifiche proposte, oltre alle società e agli enti che hanno la sede legale prevalentemente nel territorio italiano, si considerano residenti in Italia anche quelli che hanno la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale nel paese. Questo rappresenta un cambiamento rispetto al concetto attuale di “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale”.
Inoltre, arriva anche il Superbonus lavoro 2024, introdotto dal Decreto Coesione 2024 Convertito in legge, attivo dal 1° settembre 2024, che coinvolge anche l’IRES. Si tratta cioè di un’agevolazione fiscale riconosciuta agli operatori economici, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano assunzioni a tempo indeterminato a partire dal prossimo 1° gennaio 2024. Questo incentivo introduce una deduzione fiscale IRES o IRPEF (a seconda del tipo di beneficiario) massimizzata del 120% e addirittura del 130% per le assunzioni di categorie svantaggiate.
IRES 2024, ALIQUOTA
L’aliquota IRES nel 2024 è pari al 24% del reddito imponibile. La percentuale è stata ridotta dalla Legge di Stabilità del 2016 (passando dal 27,5% al 24%).
In alcuni casi l’aliquota si riduce. Ad esempio, con la risposta all’interpello n. 464 del 2 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate conferma la riduzione a metà dell’IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà di un ente di assistenza e di beneficenza, ai sensi del DPR n. 601 del 1973, articolo 6, comma 1, lettera a).
Infine, per completezza, c’è da dire che con la riforma fiscale 2023 era stata definita una nuova aliquota IRES, sancita da apposita legge delega, che tuttavia non ancora operativa. Ovvero, il Governo non ha ancora messo a segno l’obiettivo di ridurre l’attuale aliquota del 24% (forse fino al 15%), in linea con la Direttiva UE sulla global minimum tax che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024.
CHI PAGA L’IRES
Devono pagare l’IRES:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (Regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (Regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
- gli Enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
- le società e gli Enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.
Sono considerati fiscalmente residenti in Italia:
- le società o Enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia;
- i trust (e istituti analoghi) istituiti in un Paese diverso da quelli con cui l’Italia attua lo scambio di informazioni previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
- i trust istituiti in un Paese diverso quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia trasferisce al trust beni immobili, diritti reali immobiliari e vincoli di destinazione su immobili situati in Italia, anche se per quote.
CHI È ESENTE DALL’IRES
Sono esenti dal pagamento dell’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR articolo 73, comma 5-quinquies).
CALCOLO IRES
Per capire qual è la base imponibile a cui applicare l’aliquota IRES ai soggetti interessati, è bene specificare come si effettua il calcolo a seconda del tipo di contribuente IRES. Ecco i dettagli per determinare il reddito imponibile d’impresa:
- per le società e degli Enti commerciali si parte dall’utile o dalla perdita risultante dal bilancio. All’utile (o perdita) indicato nel bilancio è necessario apportare, in fase di compilazione della dichiarazione, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale per gli elementi attivi e passivi del reddito d’impresa;
- per gli Enti non commerciali, si tiene conto della somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e dei redditi diversi, ovunque prodotti e qualunque sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile del reddito complessivo si determina, quindi, sommando le singole categorie di reddito;
- per le società e gli Enti commerciali non residenti, il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia; sono esclusi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile si determina come somma dei redditi delle diverse categorie reddituali, tra cui il reddito d’impresa prodotto tramite stabile organizzazione in Italia.
Ma come funziona questo tributo? Come si paga? Una volta determinata la base imponibile, adottando un metodo diverso a seconda dei soggetti passivi considerati, si procede quindi all’applicazione dell’aliquota IRES. L’aliquota, fissata al 24% dal 2017, si versa con l’utilizzo del modello F24 entro determinate scadenze. Scopriamo quali sono.
QUANDO PRESENTARE DICHIARAZIONE IRES
I soggetti IRES devono presentare il modello Redditi SC (società di capitali) ogni anno. La dichiarazione va inviata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Se la società o l’Ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 30 novembre di ciascun anno.
COME EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE IRES
L’autorità competente ad effettuare la dichiarazione IRES, in quanto responsabile della procedura, è l’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software gratuito RedditiOnLine SC per la compilazione della dichiarazione Redditi SC. Una volta compilato il modello, la dichiarazione va inviata online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di
- credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta di identità elettronica (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- Credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).
Una volta effettuato l’invio, il sistema telematico rilascia un messaggio di conferma della ricezione del file. Dopo aver elaborato i dati inviati e non aver rilevato errori, il sistema invia al contribuente una comunicazione di conferma della presentazione della dichiarazione. Il pagamento delle somme dovute avviene tramite modello F24.
IRES, CODICI TRIBUTO
I codici tributo da utilizzare per il pagamento in F24 dell’IRES variano a seconda dei casi. Per trovare il codice tributo adatto alla vostra situazione, vi consigliamo di consultare questa sezione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
OBBLIGHI FISCALI DEI SOGGETTI IRES
I soggetti che devono versare l’IRES hanno una sere di obblighi. Ovvero, per i soggetti IRES, le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali sono:
- libro giornale e libro degli inventari;
- scritture ausiliarie (conti di mastro e scritture di magazzino);
- registro dei beni ammortizzabili;
- registri previsti dalla normativa IVA;
- libri sociali obbligatori previsti ai fini civilistici.
Inoltre:
- i registri contabili vanno conservati per i 5 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, che diventano 7 se la dichiarazione non è stata presentata. Dal punto di vista civilistico le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni;
- entro il 16 marzo di ogni anno le società di capitali (SPA, SRL, SAPA), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili pari a 309,87 euro, elevata a 516,46 euro per società con capitale sociale superiore, al 1° gennaio, a 516.456,90 euro.
DEDUCIBILITÀ IRES
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 172 del 20 agosto 2024, ha stabilito che in caso di conciliazione e accertamenti con adesione relativi a ritardi nel versamento di IRES e IRAP, gli interessi passivi versati sono deducibili dai relativi imponibili.
Gli interessi passivi legati alla riscossione e all’accertamento delle imposte, infatti, rientrano nella stessa categoria di altri oneri derivanti dal ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e, di conseguenza, si separano dal regime impositivo specifico del tributo cui sono connessi e seguono le regole generali previste dal TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) per tutti gli interessi passivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) del 22 dicembre1986 n. 917 (Pdf 1 Mb);
- Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
- Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 96.
- Testo bozza della riforma fiscale 2023 in corso d’esame in Parlamento;
- Risposta Agenzia delle Entrate all’interpello n. 172 del 20 agosto 2024, (Pdf 1.922 kB).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Mettiamo a vostra disposizione anche gli approfondimenti su i contributi a fondo perduto disponibili in Italia, i finanziamenti agevolati per le imprese attivi e gli incentivi alle assunzioni disponibili nel 2024.
Vi invitiamo inoltre a scoprire tutte notizie sugli aiuti per le imprese.
Vi ricordiamo che è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima. È anche possibile restare aggiornati seguendo il nostro canale Whatsapp e il nostro canale TikTok @ticonsigliounlavoro. Seguiteci inoltre su Google News cliccando sul bottone “segui” presente in alto.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.
Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".