L’indennità NASPI o DIS-COLL e il compenso per il servizio civile sono pienamente cumulabili? Se sì, come calcolare l’importo dell’indennità di disoccupazione in questi casi? Sul punto ci sono delle novità positive per i cittadini interessati.
Secondo le nuove regole operative fornite INPS, infatti, le due prestazioni sono riconosciute nella loro interezza e il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che svolge il servizio civile non è tenuto ad alcuna comunicazione all’Istituto per rendere noto il compenso percepito.
In questa guida vi spieghiamo come funziona l’indennità di disoccupazione, NASPI o DIS-COLL, per chi svolge il servizio civile, specie con riguardo agli importi riconosciuti, e vi forniamo un quadro chiaro e completo di tutte le regole.
COMULABILITÀ NASPI O DIS-COLL E SERVIZIO CIVILE
Vi è cumulo pieno tra NASPI e DIS-COLL e le somme ricevute per il servizio civile e non è più necessario trasmettere alcun tipo di comunicazione all’INPS in cui si rendono noti gli importi percepiti a titolo di compenso. Il servizio civile universale, infatti, non è un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento, né tanto meno determina la riduzione della prestazione di disoccupazione. Ma non è sempre stato così: fino ad aprile 2022 la prassi voleva un abbattimento dell’indennità di disoccupazione con una riduzione pari all’80% del compenso del servizio civile. Adesso, con il Messaggio 28 aprile 2022, n. 1800, l’INPS ha cambiato orientamento prevedendo la piena cumulabilità, senza alcuna riduzione. Ma non solo, le indennità che sono state ridotte durante il periodo di servizio civile possono essere liquidate nuovamente, su domanda dell’interessato, dalle strutture competenti sul territorio. Ma vediamo quali sono stati tutti i passaggi e le ragioni di questo cambio di rotta.
COSA PREVEDE LA LEGGE
L’articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 40 del 2017, ora interpretato in senso estensivo dall’INPS, prevede che il rapporto di servizio civile universale non sia assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata. Dunque, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità e non può – ed è questo l’attuale orientamento dell’INPS – essere considerato retribuzione. Non dà luogo, quindi, ad alcuna riduzione nell’indennità di disoccupazione. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 16 prevede, inoltre, che:
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale siano esenti da imposizioni tributarie;
- i medesimi assegni non sono imponibili ai fini previdenziali. Ciò perché sono inquadrati nei redditi derivanti dalle “assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere“.
NESSUN OBBLIGO COMUNICAZIONE
Vista la nuova qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con tali compensi, l’INPS ha fornito specifici chiarimenti in merito agli oneri di comunicazione allo stesso Istituto che, di fatto, non esistono più. Nel Messaggio 28 aprile 2022, n. 1800 si legge che il beneficiario delle prestazioni NASPI o DIS-COLL, che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale, non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione. Non dovrà cioè comunicare lo svolgimento del servizio civile, né l’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.
RICALCOLO NASPI E DIS-COLL CON SERVIZIO CIVILE
Alla luce di queste novità è previsto il ricalcolo delle precedenti indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che, in attuazione della precedente Circolare INPS n. 142 del 2015, sono state oggetto di riduzione per il contestuale svolgimento del servizio civile. Dunque, tali prestazioni possono essere, con una specifica domanda del beneficiario, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti.
COME CHIEDERE IL RICALCOLO NASPI E DIS-COLL CON IL SERVIZIO CIVILE
L’INPS non chiarisce esattamente come richiedere il rimborso di quanto non percepito da parte dei percettori di NASPI e DIS-COLL in costanza del servizio civile. A meno che non siano fornite istruzioni specifiche, su cui vi terremo eventualmente aggiornati, gli interessati dovranno rivolgersi alle sedi INPS territorialmente competenti.
QUANDO È POSSOBILE IL RIMBORSO
La riliquidazione delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL su istanza di parte si applica retroattivamente dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2017 (21 marzo 2017). sono esclusi, tuttavia:
- rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato;
- per la NASPI, nel termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma 6°, del DPR 30 aprile 1970, n. 639 oppure entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 47-bis dello stesso DPR, nel senso già indicato nel messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018;
- relativamente alla DIS-COLL, nel termine ordinario di 10 anni. Ciò, considerato che la predetta prestazione non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88.
L’EVOLUZIONE NORMATIVA
Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 l’indennità di disoccupazione, NASPI e DIS-COLL, e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale erano da ritenersi cumulabili ma, come anticipato, era previsto un abbattimento dell’indennità nella misura pari all’80% del compenso previsto. In altre parole, dalla disoccupazione veniva sottratto l’80% del compenso per il servizio civile, così come ribadito dallo stesso INPS nella Circolare 29 luglio 2015, n. 142. Anche l’Agenzia delle Entrate, infatti, con la Circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, aveva qualificato le somme erogate a chi svolge il servizio civile come redditi da collaborazione coordinata e continuativa (articolo 50, lett. c-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) e quindi non pienamente compatibili con la NASPI o la DIS-COLL.
Successivamente il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha abrogato la norma del 2002 e ha specificato come il servizio civile non sia assimilabile a forme di lavoro subordinato o parasubordinato. Pertanto, i compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile sono considerati cumulabili pienamente con la prestazione di disoccupazione, senza alcun abbattimento. A recepire questa novità l’INPS ha impiegato più di 5 anni, fornendo le regole operative nel citato Messaggio INPS 28 aprile 2022, n. 1800.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo n. 40 del 2017 (Pdf 107 Kb)
Circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 (Pdf 220 Kb)
Messaggio INPS 28 aprile 2022, n. 1800 (Pdf 86 Kb)
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Se volete conoscere nel dettaglio come funziona la NASPI, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata, come vi consigliamo di leggere questo articolo con tutte le informazioni sulla DIS-COLL. Per sapere tutte le novità in materia di ammortizzatori sociali vi consigliamo di leggere, invece, questo approfondimento. Per conoscere altri aiuti, bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Vi invitiamo anche ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale Telegram, per leggere le notizie in anteprima.
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