Reddito di Cittadinanza per autoimprenditorialità: requisiti, domanda

La guida dettagliata sul Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità per sostenere chi intraprende l’attività autonoma e percepisce il contributo

reddito di cittadinanza

L’INPS ha fornito le istruzioni per richiedere Reddito di Cittadinanza per autoimprenditorialità, un beneficio addizionale destinato ai percettori di Reddito di cittadinanza (RdC) che si mettono in proprio.

Già con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2021 erano state delineate le modalità di richiesta e di erogazione del Reddito di Cittadinanza per l’autoimprenditorialità.

Ora l’INPS ha chiarito chi può usufruirne e come presentare le domande. Vediamo tutti i dettagli,  spiegati in modo semplice e chiaro.

COS’È IL REDDITO DI CITTADINANZA PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Il Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità è un beneficio addizionale destinato ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.

A istituire questo contributo è stato il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, quella insomma che disciplina il Reddito e la pensione di cittadinanza. Invece, con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021 sono state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del contributo extra destinato ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. Ora l’INPS, con la Circolare n° 175 del 22-11-2021 ha dato il via alle domande.

A CHI SPETTA

Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l’avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), viene concesso – ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 – ai soggetti che si trovino congiuntamente in determinate condizioni, ovvero:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza in corso di erogazione. Ad esempio, in caso di domanda di beneficio addizionale presentata in data 10 ottobre 2021, il richiedente avrà diritto all’incentivo, qualora sia corrisposta al nucleo familiare al quale il soggetto appartiene la mensilità di Rdc di competenza del mese di ottobre 2021;

  • abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;

  • non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso
    periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;

  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Reddito di Cittadinanza che abbiano già usufruito del beneficio addizionale;

  • si specifica che sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso.

ATTIVITÀ AMMESSE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Le attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cosiddetta Anticipazione NASpI).

È possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di seguito specificati:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;

  • l’attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;

  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

  • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale:

  • costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI (cfr. la circolare n. 174/2017). Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Chi ottiene il Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità ha una serie di obblighi, ovvero:

  • è necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza;

  • ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre 12 mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di Rdc;

  •  il beneficio addizionale non spetta ai nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del Reddito di Cittadinanza, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione;

  • non spetta altresì quando l’attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell’accesso alla medesima misura;

IMPORTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ

L’importo del beneficio addizionale è pari a 6 mensilità del Reddito di Cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili e l’importo spettante viene calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività autonoma, oggetto di incentivazione.

In pratica questo beneficio permette di ottenere il bonus pari ad un massimo di 4.680 euro. L’ammontare del beneficio addizionale viene decurtato dell’importo eventualmente già erogato al beneficiario o al suo nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza, a titolo di incentivo come previsto dal Decreto 4 del 2019.

Il beneficio addizionale è riconosciuto dall’INPS sulla base dei requisiti auto-dichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto e in quelli delle amministrazioni collegate.

Ecco alcuni esempi di calcolo dell’importo del beneficio addizionale.

Esempio 1:

  • domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
  • importo percepito nella mensilità nominale di “settembre 2021” pari a 500 euro.

Il beneficio addizionale spetta nella misura di 3.000 euro (500×6=3.000).

Esempio 2:

  • domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
  • importo percepito nella mensilità nominale di “settembre 2021” pari a 1000 euro.

Il beneficio addizionale spetterebbe nella misura di 6.000 euro (1.000×6=6.000), ma viene abbattuto all’importo di 4.680 euro per via del massimale di 780 euro mensili previsto dalla normativa.

COME AVVIENE L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L’erogazione avviene in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti. Ad esempio, in caso di domanda presentata il 30 ottobre 2021 tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2021.

COME FARE DOMANDA

Come indicato nella specifica Circolare INPS sul beneficio extra, è possibile presentare la domanda Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite:

  • il sito internet dell’Inps, autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato;
  • i Centri di assistenza fiscale (CAF).

SCADENZA DELLA COMUNICAZIONE

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale è necessario che:

  • l’avvio delle attività sia comunicato mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro 30 giorni dall’inizio della stessa attività;

  • per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Reddito di Cittadinanza sia ancora in corso, deve essere effettuata una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso” pubblicato in allegato al Decreto Ministeriale 12 ottobre 2021 (Pdf 238 Kb)

Pertanto il beneficio addizionale non spetta per eventuali attività, avviate nei primi 12 mesi di fruizione del Rdc, per le quali il modello “RdC-Com Esteso” non sia stato presentato nel termine o per le quali non siano pervenuti i successivi modelli “RdC-Com Esteso”, da presentarsi obbligatoriamente entro 15 giorni dalla conclusione di ogni trimestre di fatturazione.

REVOCA DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ

L’articolo 5 del Decreto Ministeriale 12 febbraio 2021 prevede che il beneficio addizionale possa essere revocato nelle seguenti ipotesi:

  • qualora l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di 12 mesi dall’avvio o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i 12 mesi dalla sottoscrizione della quota;

  • qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca. Pertanto, la revoca di natura sanzionatoria della prestazione principale di Rdc comporterà automaticamente l’iscrizione a indebito delle somme erogate in qualità di beneficio addizionale;

  • qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Reddito di Cittadinanza o sia destinatario di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. A tale proposito, si precisa che, ai fini della revoca dell’incentivo, vanno considerate esclusivamente le decadenze indicate espressamente dall’articolo 7 del Decreto Legge n. 4 del 2019. Non rilevano, invece, le decadenze dal beneficio non determinate da omesse dichiarazioni o da condotte illecite poste in essere dai beneficiari.

In merito ai provvedimenti di sospensione, l’ordinanza di sospensione comporterà la revoca del beneficio addizionale nei seguenti casi:

  • quando l’ordinanza di sospensione sia stata adottata ai danni del richiedente il beneficio addizionale;

  • qualora l’ordinanza di sospensione sia stata adottata ai danni del richiedente la prestazione di Reddito di Cittadinanza, in corso alla data della presentazione della domanda, da cui sia scaturito il riconoscimento del beneficio addizionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Pdf 370 Kb) – Legge 28 marzo 2019, n. 26 (Pdf  165 Kb)
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2021 (Pdf 370 Kb)
Messaggio INPS n. 3212 del 24-09-2021 (Pdf 282 Kb)
Circolare INPS n° 175 del 22-11-2021 (Pdf 460 Kb)

ULTERIORI AIUTI E AGGIORNAMENTI

La misura del Rdc sarà rinnovata, con delle modifiche, anche nel 2022. Per scoprire tutte le novità sul Reddito di Cittadinanza in arrivo dal 1° gennaio potete leggere questo approfondimento. Per conoscere altre agevolazioni per famiglie e aiuti per lavoratori disponibili, potete inoltre visitare questa pagina.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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