SPID per minorenni: come funziona, come richiederlo, quando serve

La guida completa sul nuovo SPID per i minorenni con tutte le informazioni su come funziona, come richiederlo e quando usarlo

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Photo credit: Fabio Principe / Shutterstock.com

Arriva lo SPID per i minorenni, l’identità digitale utilizzabile dagli under 18.

Dopo la sua attivazione i ragazzi potranno utilizzare i servizi loro dedicati offerti dalle pubbliche amministrazioni o dai privati, in piena sicurezza e nel rispetto della loro privacy.

In questa guida vi spieghiamo come funziona lo SPID per minorenni, come si richiede e in che occasioni può essere utilizzato.

COS’È LO SPID PER MINORENNI

Lo SPID per minorenni è la versione del Sistema Pubblico di Identità Digitale dedicato ai minori di 18 anni, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Come per gli adulti, i ragazzi possono avere accesso alle piattaforme attraverso un’unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da smartphone, computer o tablet.

Per saperne di più sullo SPID in generale, dall’attivazione all’utilizzo, vi consigliamo l’approfondimento dedicato.

A CHI SI RIVOLGE

Lo SPID per minorenni può essere richiesto e usato dai minorenni dai 5 ai 17 anni su richiesta dei genitori. Vanno diversificati i servizi in base alla fascia d’età.

LE REGOLE BASE

Prima di capire come funziona lo SPID e come richiederlo, in primo luogo, è necessario evidenziare che:

  • il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, può richiedere il rilascio di SPID a favore del minore, rivolgendosi al proprio gestore dell’identità digitale e accedendo, con credenziali di livello 2, al servizio reso disponibile. I gestori di identità digitale sono già al lavoro per predisporre questa funzionalità;

  • prima di erogare un servizio ai minori mediante SPID, i fornitori di servizi devono effettuare un’autonoma, motivata e dimostrabile valutazione in merito alla necessità di conoscere la minore età dell’utente, nonché ottenere la certezza della sua identità per le finalità del servizio;

  • l’informativa sul trattamento dei dati personali resa al minore sia da parte del gestore dell’identità digitale sia da parte del fornitore di servizi deve essere formulata con un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile.

COME OTTENERE LO SPID MINORENNI

Vediamo insieme come funziona la procedura volta al rilascio di SPID per minorenni, analizzando l’iter passo dopo passo.

1) LA RICHIESTA

In primo luogo, è necessario che il gestore dell’identità digitale offra ai propri utenti un servizio dedicato alla richiesta di rilascio di SPID per minori rendendo apposita informativa sul trattamento dei dati personali del minore, ai sensi degli articoli 12 e successivi del RGPD.

Dopo aver accettato le condizioni privacy, il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale:

  • accede, con credenziali di livello 2, al servizio reso disponibile dal proprio gestore dell’identità digitale SPID;

  • inserisce i seguenti dati relativi al minore in favore del quale intende chiedere il rilascio
    di SPID, ovvero nome, cognome, codice fiscale, data nascita;


  • poi, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445 e seguenti, di essere delegato alla richiesta di SPID da parte dell’eventuale genitore non richiedente o di essere l’unico esercente la responsabilità genitoriale sul minore;
    accetta la ricezione di notifiche (ordinarie o push) da parte del gestore dell’identità digitale per l’autorizzazione all’utilizzo di SPID da parte del minore.

2) PROCEDURA DI RILASCIO

Dopo la richiesta, il gestore dell’identità digitale SPID, a questo punto:

  • genera il codice del genitore, composto dal risultato della funzione CRC-32 applicato al codice fiscale del genitore (ad esempio: il codice fiscale RSSMTT64A01G201K produce il
    CRC 0x4DFCE69E, pertanto il codice del genitore sarà 4DFCE69E);

  • dopo, genera il codice di verifica assegnato al minore (univoco nell’ambito di ogni gestore dell’identità digitale SPID), associando al codice del genitore un codice casuale di tre numeri in notazione decimale (seriale minore). Ad esempio, ipotizzando che il codice casuale sia 737, il codice di verifica sarà 4DFCE69E737;

  • infine, comunica il codice di verifica al genitore.

3) L’ACCETTAZIONE

Dopo la richiesta e poi il rilascio dello SPID, il genitore comunica al minore il codice di verifica al di fuori dei canali del gestore dell’identità digitale. Poi, il minore comunica il codice di verifica scelto dal proprio genitore, mediante il servizio del fornitore.

4) LA VERIFICA FINALE

A seguito dell’accettazione, il gestore dell’identità digitale verifica la presenza dell’autorizzazione del genitore al rilascio di SPID e in caso positivo identifica il minore con:


  • gli attributi secondari obbligatori: e-mail;

  • attributi secondari facoltativi: il domicilio fisico, il domicilio digitale e il numero di telefono mobile.

Nei casi in cui il minore non sia in possesso di un numero di telefonia mobile o di un dispositivo mobile, l’eventuale secondo fattore di autenticazione, funzionale alle autenticazioni di livello SPID 2, sarà – a mero titolo esemplificativo – trasmesso su canali alternativi quali l’indirizzo di posta elettronica. In alternativa sarà generato attraverso un apposito dispositivo fisico rilasciato al minore.

Resta ferma, in tali casi, la facoltà del fornitore di associare all’identità del minore il numero di telefono mobile del genitore, utilizzabile unicamente per le funzionalità di gestione della sicurezza dell’identità digitale del minore. Ad esempio, alert di sicurezza, procedure di recupero delle credenziali, configurazione dell’app di autenticazione, processi di sospensione o revoca, processi di assistenza per ragioni di sicurezza.

È sempre escluso l’utilizzo del telefono del genitore per l’invio del secondo fattore di autenticazione con riferimento all’accesso del minore ai servizi dei fornitori con livello SPID 2.

Una volta conclusi questi passaggi, il soggetto gestore rilascia l’identità digitale al minore e infine, invia una notifica al genitore. Nella notifica vi è recante l’indicazione del nome del minore per il quale è stato rilasciato lo SPID.

QUANTO COSTA LO SPID PER MINORENNI

Lo SPID per minorenni avrà un costo variabile che deciderà il gestore dei servizi (come ad Esempio Poste Italiane, Aruba o le altre società che forniscono un sistema di identità digitale). A seconda del servizio che il genitore deciderà di scegliere, ovvero lo stesso già usato per se stesso, il costo sarà variabile. I gestori di certo, pubblicheranno numerose offerte in tal senso.

PER COSA PUÒ ESSERE USATO

Lo SPID per minori può essere usato per accedere a tutti i servizi accessibili anche agli adulti. Vi sono numerosi servizi a cui si può accedere con le credenziali SPID per minorenni, così come quelle per maggiorenni. Ad esempio, si può richiedere un documento, partecipare ad una selezione scolastica, presentare domanda per un tirocinio o un corso di formazione. Con l’identità digitale si può anche accedere all’app IO dei servizi pubblici.

Tuttavia, è bene chiarire che Il rilascio di SPID a minori nella fascia di età da 5 a 14 anni e il suo utilizzo per l’accesso ai servizi online sono consentiti per la sola fruizione dei servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Ciò, vale in prima applicazione per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023.

COME USARE I SERVIZI CON LO SPID PER MINORENNI

Per usare i servizi SPID per minori, vi sono due distinte procedure previste per la fruizione dei servizi in rete da parte dei minori mediante l’identità digitale. Parliamo di quelle che le linee guida Agid per l’uso dello SPID per minorenni chiama “Procedura A” o “Procedura B”. Vediamole nel dettaglio.

1) PROCEDURA A

La “procedura A” si applica nei casi in cui il fornitore dello SPID, sulla base della valutazione effettuata con riferimento alla tipologia e alla finalità del servizio erogato, non deve richiedere al genitore l’autorizzazione all’accesso al servizio da parte del minore, in relazione ai servizi erogati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché ai servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente al minore. In tal caso, per la fruizione dei servizi, il minore:

  • chiede l’accesso al servizio;

  • il fornitore invia al gestore SPID la richiesta di autenticazione che effettua la procedura di autenticazione del soggetto minore, comprendente anche la verifica di congruenza fra l’età richiesta e l’età effettiva del minore.

Qualora la verifica dia esito negativo, la procedura di autenticazione è interrotta con esito negativo. In caso di esito positivo, il gestore porta a termine il processo di autenticazione del minore.

2) PROCEDURA B

La “procedura B” si applica nei casi in cui il fornitore del servizio, sulla base della valutazione effettuata con riferimento alla tipologia e alla finalità del servizio erogato, deve richiedere al genitore l’autorizzazione all’accesso al servizio da parte del minore. É bene ricordare che i minorenni della fascia d’età tra 5 e 14 anni, possono accedere unicamente ai servizi online delle scuole. Dunque, la procedura B si applica solo agli over 14 per l’accesso ai servizi non ricompresi fra quelli di prevenzione o di consulenza forniti direttamente al minore. Per usufruire del servizio, perciò:

  • il minore chiede l’accesso al servizio;

  • intanto, il fornitore invia al gestore SPID la richiesta di autenticazione che effettua la procedura di autenticazione del soggetto minore;

  • qualora la verifica dia esito negativo, la procedura di autenticazione è interrotta con esito negativo. Se invece la verifica dà esito positivo, continua la procedura di autenticazione;

  • il gestore dello SPID invia al minore la richiesta di conferma della sua volontà di chiedere al genitore l’autorizzazione all’accesso;

  • qualora il minore non confermi tale volontà, la procedura di autenticazione è interrotta con esito negativo. Se invece, il minore conferma tale volontà, la procedura di autenticazione prosegue con i passaggi successivi;

  • il gestore invia al genitore una notifica contenente il nome, il cognome del minore e la denominazione del servizio a cui il minore ha chiesto di accedere, nonché la data e l’ora della richiesta di accesso;

  • qualora il genitore non autorizzi l’accesso, la procedura di autenticazione è interrotta con esito negativo. Se invece il genitore fornisce l’autorizzazione all’accesso, il gestore porta a termine il processo di autenticazione del minore.

LE SESSIONI DI AUTENTICAZIONE

Una volta che il minore ha avuto, con la “procedura A” o con la “procedura B” accesso alla pagina desiderata, può procedere nelle sue attività proprio come accade con l’accesso SPID per gli adulti. Ma, in deroga a quanto previsto dall’articolo 28 del “Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID”, al fine di garantire la massima sicurezza e la massima protezione dei dati del minore, è esclusa la possibilità di mantenimento di sessioni condivise di autenticazione per tutti i livelli di SPID. Ciò vale laddove l’accesso al servizio sia permesso anche ai minori.

I gestori SPID poi devono conservare i log di ogni autorizzazione per un tempo pari a 24 mesi. I log devono contenere unicamente le informazioni di cui alla notifica con la relativa indicazione temporale. Inoltre, devono anche contenere la risposta del genitore con la relativa indicazione temporale.

IL “POTERE” DEI GENITORI

Il gestore dello SPID deve fornire al genitore un servizio, accessibile mediante credenziali SPID almeno di livello 2, che consenta la gestione:

  • delle identità digitali dei minori associate al genitore e che preveda almeno la possibilità di sospensione e revoca di tali identità digitali;

  • di tutte le autorizzazioni di accesso ai servizi rilasciate dal genitore e che preveda almeno la possibilità di sospensione e revoca di tali autorizzazioni. Il gestore SPID deve consentire al genitore di accedere esclusivamente alle informazioni necessarie all’espletamento di tali attività, garantendo la riservatezza del minore con riferimento a ulteriori informazioni di utilizzo della propria identità digitale.

Nel caso in cui il minore sia over 14enne, il gestore deve fornire anche a questi un servizio, accessibile mediante credenziali SPID almeno di livello 2, che consenta la:

  • gestione, in autonomia, della propria identità digitale e che preveda almeno la possibilità di sospensione di tale identità;

  • consultazione, in autonomia, degli accessi effettuati presso i fornitore SPID.

COSA SUCCEDE AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI?

Al compimento del 18° anno di età, il gestore dello SPID deve inviare un messaggio al neo maggiorenne mettendo a sua disposizione un servizio per revocare, previa autenticazione con credenziali SPID di livello 2, la propria identità digitale.

Nel caso in cui il neo maggiorenne non chieda la revoca, l’identità digitale deve restare attiva ma il gestore deve:

  • eliminare i legami con l’identità digitale del genitore;

  • rimuovere le limitazioni precedentemente imposte dalla minore età;

  • cancellare tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’identità digitale del minore rese disponibili al genitore, fatta eccezione per i log, in ragione del dovuto rispetto della politica di data retention.

LA TUTELA DEI DATI

È utile precisare che, nell’utilizzo dell’identità digitale da parte del minore, occorre distinguere fra:

  • l’autorizzazione, espressa dal titolare della responsabilità genitoriale, alla fruizione del servizio da parte del minore;

  • il consenso al trattamento dei dati personali, ove richiesto in base all’articolo 6, par. 1, lett. a) del RGPD, reso dal titolare della responsabilità genitoriale, in caso di minore infra quattordicenne o dal minore stesso, al compimento dei quattordici anni.

È richiesta anche una particolare attenzione alla tutela della riservatezza del minore. Dunque, il fornitore di servizi deve individuare, sulla base della normativa vigente, nonché della tipologia e della finalità del servizio erogato in rete, i casi in cui non deve chiedere all’esercente la responsabilità genitoriale l’autorizzazione all’accesso del minore al servizio. Ciò, al fine di garantire e tutelare la riservatezza del minore con particolare riferimento ai servizi di prevenzione o consulenza diretta.

IL TESTO INTEGRALE DELLE LINEE GUIDA SPID PER MINORENNI

Per completezza informativa e approfondimenti tecnici sullo SPID per minorenni, vi consigliamo di leggere il testo integrale delle linee guida fornite dall’Agid (Pdf 449Kb).

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Se volete sapere come funziona nel dettaglio lo SPID vi consigliamo di leggere questo articolo e l’approfondimento sulla delega per lo SPID. Per conoscere altri aiuti per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Vi invitiamo anche ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale Telegram, per leggere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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2 Commenti

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  1. buonasera, devo fare spid per mia figlia minorenne che deve partecipare a un concorso ad agosto. Con poste italiane mi hanno detto che è possibile attivarlo solo da settembre in poi. Mi potete aiutare cortesemente? grazie

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