Fino al 2026 è riconosciuto il bonus università ai proprietari di case destinati a studenti fuori sede.
Si tratta di un credito d’imposta sull’l’IMU da versare, per cui il Parlamento ha stanziato 5 milioni di euro, grazie ai fondi PNRR.
In questa guida chiara e dettagliata vi spieghiamo cos’è, a chi spetta e come funziona.
Indice:
COS’È IL BONUS UNIVERSITÀ AFFITTO STUDENTI
Il bonus università per l’affitto di alloggi studenteschi è un credito d’imposta pari all’importo versato a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU) in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza universitaria. È dedicato a soggetti privati, operatori economici e imprese che concedono in affitto gli immobili di loro proprietà e che siano in possesso di specifici requisiti. Si applica a partire dal 2024 fino al 2026.
La misura è stata inserita nel Decreto Aiuti Ter (articolo 25, confermata in sede di conversione del decreto illustrato in questa guida) e rientra nella Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Il Decreto Interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022 disciplina il bonus che ha a disposizione 5 milioni di euro. Queste risorse provengono dal “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione di 660 milioni di euro, nato con lo scopo di incentivare la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore e operativo fino al 2026.
COME FUNZIONA IL BONUS UNIVERSITÀ
Il bonus università è un contributo erogato sotto forma di credito d’imposta dedicato a chi paga l’IMU sugli alloggi residenziali per gli studenti universitari. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’aiuto serve ad acquisire più posti letto per gli studenti fuori sede. I posti letto ottenuti saranno destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.
I soggetti che vogliono beneficiare del credito d’imposta devono presentare apposita richiesta al MUR che riconosce il bonus previa verifica dei requisiti. Ricevute le istanze e verificati i requisiti, il Ministero segue i seguenti passaggi:
- emana un Decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d’imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma Il dell’articolo l-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338;
- secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, eroga il contributo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
ALLOGGI AMMESSI
Per avere diritto al bonus, i soggetti beneficiari devono fornire alloggi che rispettino i requisiti stabiliti dal Ministero dell’università e della ricerca nel Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022.
A CHI SPETTA
Questo credito di imposta sull’IMU per gli immobili concessi in affitto agli studenti fuori sede spetta ai seguenti soggetti:
- imprese;
- gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- gli altri soggetti privati di cui all’articolo 1, comma 1 della Legge n. 338 del 2000, ovvero quei soggetti a cui sono state riconosciute le risorse stanziate nell’ambito del “Nuovo housing universitario”.
SOGGETTI ESCLUSI
Il credito d’imposta non si applica ai seguenti soggetti
- le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (CE) n. 651/2014;
- le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.
A QUANTO AMMONTA IL BONUS
Il bonus università è un credito d’imposta pari all’importo totale dell’IMU che sarà versata per ogni anno d’imposta dai soggetti beneficiari fino al 2026. Vale solo per l’IMU versata in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti. Le somme corrisposte non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell’IRAP.
Come specificato dal Decreto Interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022, inoltre, i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’IRPEF, dell’IRES, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, nella misura del 40%. Ciò a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall’immobile.
Il credito d’imposta, infine, non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili.
COME RICHIEDERE IL BONUS UNIVERSITÀ
Per ottenere il bonus, i soggetti aventi diritto devono:
- comunicare annualmente a decorrere dal 2024 e fino al 2026 (salvo proroghe), entro 20 giorni dal versamento a saldo dell’IMU, al Ministero dell’università e della ricerca l’importo versato, allegando, altresì, la documentazione comprovante l’avvenuto versamento in acconto e a saldo;
- presentare un’autocertificazione che riporti gli elementi identificativi del soggetto beneficiario, l’ammontare dell’IMU e l’ammontare del credito d’imposta richiesto.
CAUSE DI REVOCA
Il credito d’imposta è revocato dal Ministero dell’università e della ricerca:
- nel caso in cui venga accertata l’insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi;
- nel caso in cui venga accertata l’insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi;
- nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
- in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Testo definitivo del Decreto Aiuti Ter pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23-9-2022 (Pdf 400 Kb);
- Decreto Interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022 (Pdf 2 Mb);
- Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022 (Pdf 390 Kb).
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