Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 2026: a chi spetta, come funziona e novità

La guida su come funziona il credito d’imposta ricerca e sviluppo, a chi spetta e come fare per ottenere l’agevolazione

Credito d'imposta

È disponibile anche nel 2026 il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

La misura, un tax credit pari al 20%, 15%, 10% o al 5%, si pone l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti.

In questa guida vi spieghiamo cos’è, come funziona e quali sono le novità 2026.

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COS’È IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è un aiuto rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ed fruibile in una percentuale del 5%, 15%, 10% o 20%, a seconda dei settori di investimento.

Scopo dell’agevolazione è sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in innovazione tecnologica, imprese 4.0 e transizione green. Può essere richiesto quindi per tre tipologie di investimenti:

  • per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;

  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;

  • per le attività di design e ideazione estetica.

La misura usa le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

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A CHI SPETTA

Il credito d’imposta si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Vale indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali dell’impresa richiedente.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;

  • destinatarie di sanzioni interdittive.
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COME FUNZIONA

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile dai beneficiari in compensazione in tre rate annuali di uguale ammontare.

Una volta presentata domanda e ottenuto l’ok ministeriale, il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere usato indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24. Il codice tributo da usare è “6857” per “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, d.l. 23 Dicembre 2013, n. 145”. 

Questo credito non influisce sulla formazione della base imponibile dell’IRPEF o IRES, né incide sul calcolo del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

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COME SI CALCOLA IL CREDITO

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Ma vediamo a quanto ammonta il tax credit e cosa rientra nelle spese di ricerca e sviluppo in ogni ramo d’investimento (o attività) ammesso.

1) ATTIVITÀ DI RICERCA IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Nel caso delle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

2) ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 4.0 E GREEN

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Invece, per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

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3) ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc), il credito d’imposta è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

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SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili al credito d’imposta relativamente alle attività di design e ideazione estetica sono:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

  • quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;

  • spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta;

  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta;

  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.
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COME RICHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA

Per ottenere il credito d’imposta ricerca e sviluppo le imprese interessate devono inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite PEC, una comunicazione con i dati e le altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta, scaricabile da questa pagina.

Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it. In caso di problemi tecnici, può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it.

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CERTIFICAZIONE CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta ricerca e sviluppo, i beneficiari devono produrre:

  • apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti per dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro;

  • una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

NOVITÀ 2026

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), tramite il decreto direttoriale del 21 maggio 2026, ha aggiornato dl’Albo dei certificatori del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

La novità principale riguarda l’inserimento dei nuovi professionisti e soggetti idonei che hanno presentato la domanda di iscrizione nel primo trimestre del 2026 (tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026). L’elenco aggiornato è consultabile online direttamente sul sito istituzionale del Ministero.

È possibile consultare l’elenco completo accedendo a questa pagina.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRE GUIDE UTILI DA LEGGERE

E a proposito di aiuti, vi consigliamo di leggere la guida al bonus assunzioni ricercatori destinato alle imprese.

Mettiamo a vostra disposizione anche l’elenco degli incentivi per le assunzioni attivi e quello sui contributi a fondo perduto che si possono richiedere.

Per conoscere tutte le altre forme di agevolazioni è possibile visitare la nostra pagina dedicata gli aiuti per le imprese.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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