Cambiano alcune regole del bonus Transizione energetica 5.0.
Per i nuovi progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2026 senza una precedente prenotazione dei fondi Transizione 5.0, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un meccanismo sostitutivo basato sulla maggiorazione del costo fiscale del bene ai fini dell’ammortamento IRES o IRPEF, noto come iperammortamento.
A differenza del credito d’imposta classico, questo strumento richiede la capienza fiscale dell’azienda e si applica secondo le maggiorazioni del costo di acquisizione.
In questo articolo vi spieghiamo come funziona il nuovo bonus e cosa è cambiato.
Indice:
COME FUNZIONA IL BONUS TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0
Dal 1° gennaio 2026 prevede un netto cambio di paradigma, salvo casi specifici legati alla gestione delle code del vecchio piano, il precedente meccanismo del credito d’imposta per i nuovi investimenti è stato superato in favore del ripristino di una maxi-deduzione fiscale, configurata come iperammortamento 2026.
A differenza di un credito d’imposta (che si traduce in un bonus economico per compensare i pagamenti in F24), l’iperammortamento agisce come una super-deduzione dai redditi societari (IRES o IRPEF).
Il principio cardine è la maggiorazione del costo di acquisizione del bene ai soli fini fiscali. L’impresa, cioè, iscrive a bilancio il bene al suo valore reale di acquisto, ma quando calcola le tasse (in sede di dichiarazione dei redditi) ha il diritto di aumentare il costo in base alla percentuale prevista dall’incentivo.
Di conseguenza, l’imponibile su cui si calcolano le imposte si riduce, determinando un risparmio fiscale complessivo per l’azienda.
ALIQUOTE 2026
Le percentuali di maggiorazione del costo di acquisizione di beni materiali e immateriali digitali seguono scaglioni decrescenti in base all’entità dell’investimento. Nel dettaglio, con il bonus Transizione 5.0 spetta:
- +180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Qualora gli investimenti digitali includano un progetto di efficientamento energetico complessivo, capace di generare una riduzione certificata dei consumi (pari ad almeno il 3% per l’intera struttura produttiva o almeno il 5% per il singolo processo target), le aliquote base subiscono un incremento del 40%, strutturandosi in questo modo:
- +220% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +140% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- +90% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.
BENEFICIARI
La platea dei beneficiari dei sostegni legati alla transizione energetica e digitale (Piano Transizione 5.0 / iperammortamento 2026) comprende tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (MIMIT).
L’accesso ai benefici è garantito indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione aziendale (PMI o grande impresa) e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Tuttavia, la normativa stabilisce che per accedere al bonus nel 2026, le aziende richiedenti devono:
- essere in piena conformità con le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- disporre del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, attestante il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti;
- produrre un reddito imponibile (utile) da tassare ai fini IRES o IRPEF per poter applicare la deduzione maggiorata.
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese che:
- si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali;
- sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- svolgono attività direttamente connesse ai combustibili fossili (compreso l’uso degli stessi) o che, nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento oppure ancora che sono connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti o nei cui processi produttivi venga generata un’elevata quantità di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti pericolosi.
NOVITÀ 2026
Inoltre, per tutti i nuovi progetti industriali attivati a partire dall’inizio dell’anno, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026, l’agevolazione:
- richiede che l’azienda disponga di capienza fiscale, ignifica che l’azienda deve produrre un utile di bilancio (deve cioè essere in “attivo” e generare profitti tassabili) su cui pagare le imposte come l’IRES (l’imposta sui redditi delle società). Poiché l’Iperammortamento funziona riducendo la base imponibile (la fetta di guadagni su cui si calcolano le tasse), il meccanismo produce un vantaggio reale solo se l’azienda ha effettivamente dei guadagni da tassare (Incentivimpresa);
- genera un risparmio d’imposta distribuito lungo gli anni di ammortamento del bene, anziché un credito liquido immediato in F24.
ESEMPIO DI CALCOLO
Per capire meglio come funziona il nuovo bonus, facciamo un esempio, calcolando quanto può recuperare un’impresa che ha diritto alla maggiorazione del 180% per un macchinario da 100.000 euro.
Se il macchinario si ammortizza in 5 anni (20% all’anno), ogni anno l’azienda potrà scalare dalle tasse una quota maggiore rispetto al normale. Di conseguenza, ogni anno si deducono 56.000 euro di ammortamento invece di 20.000 euro (36.000 euro di deduzione extra).
Supponendo un’aliquota IRES al 24%, l’azienda pagherà circa 8.640 euro di tasse in meno ogni anno (36.000 euro × 24%), ripetuto per 5 anni, fino a raggiungere il beneficio totale di 43.200 euro.
COSA RIENTRA NEL BONUS TRANSIZIONE 5.0
Nel perimetro del Bonus Transizione 5.0 (e del relativo Iperammortamento 2026 per i nuovi progetti), i beni agevolabili sono suddivisi in tre macro-categorie principali, le quali devono essere collegate tra loro per garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico richiesti, ovvero:
- beni strumentali materiali e immateriali digitali (trainanti) obbligatoriamente interconnessi al sistema gestionale di fabbrica. In questa categoria rientrano macchinari, software di progettazione, sistemi ERP, MES e piattaforme Cloud per la gestione della produzione;
- impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (trainati), solo se inserito nel medesimo progetto di innovazione che prevede i beni digitali di cui sopra, e deve essere finalizzato all’autoproduzione per l’autoconsumo aziendale;
- spese per la formazione del personale (trainate) per consentire l’acquisizione delle competenze necessarie alla transizione verde e digitale, sono ammissibili le spese per la formazione dei lavoratori dipendenti, ammissibili nel limite del 10% dell’investimento complessivo nei beni strumentali e comunque fino a un massimo di 300.000 euro. I corsi devono riguardare esclusivamente le competenze tecnologiche rilevanti per la transizione dei processi produttivi (es. cybersecurity, analisi dei dati, gestione dell’energia, tecniche di efficientamento ambientale). La formazione deve essere erogata da soggetti esterni accreditati (MIMIT).
Inoltre, le piccole e medie imprese (PMI) possono includere nel calcolo dell’agevolazione anche i costi sostenuti per adempiere agli obblighi di certificazione, quali:
- le spese per le certificazioni energetiche (ex ante ed ex post) rilasciate dai tecnici abilitati (fino a un massimo di 10.000 euro);
- le spese per la certificazione contabile della documentazione di acquisto (fino a un massimo di 5.000 euro), per le sole imprese non soggette per legge a revisione legale dei conti.
COME SI OTTIENE IL BONUS TRANSIZIONE ENERGETICA 5.0
Prima di avviare formalmente l’investimento o di emettere gli ordini d’acquisto, l’impresa deve definire la baseline dei propri consumi energetici e trasmettere la richiesta di prenotazione dei fondi.
Un valutatore indipendente accreditato (es. un EGE – Esperto in Gestione dell’Energia o una ESCo certificata) deve redigere una certificazione energetica ex ante. Questo documento attesta la situazione dei consumi della struttura o del processo produttivo prima dell’intervento e calcola il risparmio teorico atteso, che deve essere pari ad almeno il 3% per l’intera struttura o il 5% per il singolo processo.
A questo punto, l’impresa inoltra la domanda tramite il portale del GSE – da questa pagina -allegando la certificazione ex ante e i dettagli tecnici del progetto di innovazione. Il GSE verifica la completezza della documentazione e comunica la disponibilità delle risorse, confermando la prenotazione del beneficio fiscale.
Una volta ottenuta la prenotazione, l’azienda procede con l’acquisizione dei beni e l’implementazione tecnologica.
Entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, l’impresa è tenuta a trasmettere una comunicazione di avanzamento del progetto che attesti l’effettuazione degli ordini. Questa deve essere corredata dal pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni strumentali inseriti nel piano.
A investimenti conclusi, l’impresa deve certificare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati per poter sbloccare l’utilizzo dell’agevolazione.
Al termine dei lavori, quindi, l’impresa deve acquisire due documenti:
- la certificazione energetica ex post, redatta dal medesimo tecnico abilitato, che constata l’effettiva riduzione dei consumi energetici realizzata grazie agli investimenti effettuati;
- la certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti, che attesta la regolarità delle spese sostenute e la corrispondenza delle fatture d’acquisto.
L’intera documentazione finale (certificazioni, schede tecniche, verbali di interconnessione) al GSE tramite la piattaforma telematica. Il GSE esamina i dati e, in caso di esito positivo, trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse con l’importo definitivo del beneficio spettante. Questo corrisponde alla convalida della la pratica e autorizza l’applicazione dell’agevolazione fiscale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- il testo finale della Legge di Bilancio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 – Suppl. Ordinario n. 42);
- Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR quater);
- Decreto-Legge 2026, n. 38 (convertito con modifiche dalla Legge del 22 maggio n. 88/2026).
GUIDA AI BONUS PER LE IMPRESE NEL 2026
E a proposito di aiuti, vi consigliamo di consultare la nostra guida aggiornata sui bonus per le imprese che si possono richiedere nel 2026 e quella sugli incentivi per le assunzioni attivi a livello nazionale.
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Per scoprire tutte le agevolazioni attive e quelle in arrivo, visitate la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone questa sezione sugli aiuti dedicati alle imprese.
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