Decreto contro caro bollette 2023: cosa prevede e testo

Tutte le misure previste dal Decreto contro caro bollette 2023 per famiglie e imprese. Arriva anche il nuovo bonus famiglie energia da ottobre 2023

Consiglio dei Ministri Roma, decreto
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Pubblicato il Decreto contro il caro bollette 2023, il provvedimento che prevede sconti, agevolazioni e importanti novità per famiglie e imprese, oltre che misure su sanità e fisco, è approdato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2023.

Il Decreto, che stanzia circa 4,9 miliardi di euro, proroga il bonus sociale esteso luce e gas, nonché il bonus energia per le imprese fino al 30 giugno 2023. Introdotto anche il bonus famiglia,  un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento, per tutti i cittadini “virtuoso” che consumano di meno e senza limiti di reddito, per favorire il risparmio energetico.

In questo articolo vi spieghiamo quali sono le novità introdotte dal Decreto contro il caro bollette. Per sapere però quali novità sono state introdotte successivamente vi rimandiamo all’articolo dedicato al Decreto bollette 2023 convertito in legge.

COSA PREVEDE IL DECRETO CONTRO IL CARO ENERGIA

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2023 è arrivato il Decreto contro il caro bollette (Decreto Legge 30 marzo 2023 n.34). Il testo aveva ricevuto il via libera del Governo al Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023. Tante le novità a sostegno di famiglie e imprese, dal bonus famiglie contro il caro energia di cui vi parliamo già in questo focus alla misure sul fisco, fino agli interventi in favore del settore sanitario. A copertura di questo pacchetto il Governo ha stanziato risorse pari a 4,9 miliardi di euro. Ma vediamo cosa prevede il provvedimento.

1) AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEI BONUS

La prima novità introdotta dal Decreto contro il caro bollette riguarda l’organizzazione generale dei bonus energia. Il testo stabilisce che le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia siano decise su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico.

2) IVA AL 5% PER IL GAS E ZERO ONERI

Per il gas, il Decreto prevede la conferma nel prossimo trimestre (ovvero dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2023) della riduzione dell’IVA al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema. Come vi spieghiamo in questa guida, la misura sarebbe scaduta il 31 marzo 2023.

Prorogata anche l’aliquota IVA ridotta al 5% per il teleriscaldamento (ricordiamo a tal proposito il bonus teleriscaldamento) e per l’energia prodotta con il gas metano. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 5.000 metri cubi è confermato solo per il mese di aprile (fino al 30 aprile) e sarà riconosciuta in misura ridotta (pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente).

3) PROROGA BONUS SOCIALE ESTESO LUCE E GAS

A sostegno delle famiglie è stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il bonus sociale bollette. Parliamo cioè dello sconto sulle bollette di luce e gas per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, esteso dalla Legge di Bilancio 2023 che aveva innalzato la soglia ISEE da 12 a 15.000 euro fino al 31 marzo 2023, come vi spieghiamo in questo focus. Il Governo ha ora previsto la proroga del bonus potenziato per altri 3 mesi sino fine giugno 2023.

4) ARRIVA IL BONUS FAMIGLIE CONTRO IL CARO ENERGIA

Una delle novità più significative introdotte dal Decreto è il nuovo bonus famiglie contro il caro energia. Si tratta di un nuovo meccanismo per incentivare il risparmio energetico per tutti i cittadini virtuosi, senza limiti di reddito, che a partire dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023 avranno un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento a seconda di quanto risparmieranno in consumi,

I criteri per l’assegnazione verranno definiti con Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su cui vi aggiorneremo. Inoltre, l’ARERA determinerà le modalità applicative e la misura del contributo che verrà erogato, in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere questa guida.

5) RIDOTTI I BONUS ENERGIA IMPRESE 2023

Le imprese potranno continuare a beneficiare fino al 30 giugno 2023 (la scadenza era fissata al 31 marzo) dei crediti d’imposta ma in misura ridotta rispetto al 40% e al 45% del primo trimestre, come vi spieghiamo in questo focus. La proroga con la riduzione vale se nel primo trimestre del 2023 le imprese hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019. In particolare, il Decreto prevede che:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il bonus è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);

  • alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il bonus è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023;

  • qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta. Il tax credit si calcola in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il bonus è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d’imposta dei quali le imprese possono beneficiare hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023;

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;

  • sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

6) AGEVOLAZIONE IMPRESE AGRICOLE

Per l’anno di imposta 2022 agli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica è garantita, per la componente riconducibile all’energia ceduta, un regime di tassazione più favorevole. Tale regime – come chiarito nel Decreto contro il caro bollette 2023 – è basato sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’ARERA e il valore di 120 euro/MWh.

7) AIUTI PER LIMITARE IMPATTO PAYBACK DISPOSITIVI MEDICI

Nel Decreto contro il caro bollette, il Governo è anche intervenuto in materia sanitaria, stanziando circa 1,1 miliardi di euro in favore di Regioni e Province autonome per limitare l’impatto del payback dei dispositivi medici sulle aziende del settore. A tal fine viene istituito un fondo presso il Ministero della Salute per l’assegnazione di una quota da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma, determinata in proporzione agli importi complessivamente ad esse spettanti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, da utilizzare per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell’anno 2022.

Fermo restando l’obbligo del versamento della quota integrale per il ripiano del superamento del tetto di spesa a favore delle Regioni e delle Province a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, si prevede che le aziende che non abbiano attivato alcun contenzioso o abbiano rinunciato al contenzioso attivato, possano versare entro il 30 giugno 2023, la restante quota nella misura pari ad una percentuale inferiore a quella prevista dalla legislazione vigente dell’importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali.

L’IVA indicata nei versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici ai fini del contenimento della spesa dei dispositivi medesimi a carico del Servizio sanitario può essere portata in detrazione scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati.

8) AIUTI PER IL SETTORE SANITÀ

Per sopperire alla carenza di organico, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono affidare a terzi i servizi medici e infermieristici esclusivamente per l’emergenza-urgenza ospedalieri, per un massimo di 12 mesi e senza possibilità di proroga. Inoltre, non può richiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale il personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti dell’SSN.

9) ARRIVA L’INDENNITÀ EXTRA PER IL PERSONALE SANITARIO

Le aziende e gli Enti del SSN, per l’anno 2023, possono ricorrere alle cosiddette “prestazioni aggiuntive” (tipologie di attività libero professionale intramuraria) per le quali la tariffa oraria fissata dal CCNL di settore (pari a 60 euro), può essere aumentata sino a 100 euro lordi, nei limiti delle risorse disponibili, di cui si prevede tuttavia un incremento per ciascuna regione.

10) NUOVE REGOLE DI ACCESSO PER LA MEDICINA D’URGENZA

Sino al 31 dicembre 2025, si prevede una specifica procedura per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il personale medico che, nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2023, abbia maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativo, o abbia svolto un determinato numero di ore di attività (pari ad almeno tre anni di servizio).

Inoltre, si prevede la possibilità per i medici in formazione specialistica di assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN, per un massimo di 8 ore settimanali.

Per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza e in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato si prevede la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da orario pieno a orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, fino al raggiungimento del limite di età pensionabile.

Infine, si modifica il codice penale inasprendo la sanzione per le lesioni personali quando la persona offesa è esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

11) PROROGHE IN MATERIA FISCALE

In materia fiscale, riguardo alle scadenze introdotte con la Legge di Bilancio 2023 che vi spieghiamo in questa guida, sono stati ricalendarizzati i termini per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare:

  • viene rinviato al 31 ottobre 2023, invece del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
  • vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”;
  • sempre in relazione al ravvedimento speciale, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata, invece del 31 marzo 2023, entro la data del 30 settembre 2023.

12) NUOVE REGOLE SUL FISCO

Sempre in materia fiscale, il Decreto interviene inoltre:

  • sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio;

  • sulla conciliazione agevolata introdotta con la Legge di Bilancio 2023, estendendola alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle Corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado. Per gli avvisi di accertamento e gli atti di rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo tra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2023, gli importi dovuti possono essere rideterminati in base alle disposizioni della Legge di Bilancio 2023 su riduzione delle sanzioni e pagamento rateale;

  • sulla norma specifica che la definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023. Specifica che si applica anche all’accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali;

  • sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare, il Decreto precisa che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima Manovra, che ha introdotto tale istituto;

  • sui termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione;

  • prevedendo l’interpretazione autentica delle norme della Legge di Bilancio 2023 sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. Cioè, sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

13) ARRIVA IL CONDONO PER I REATI TRIBUTARI

Il Decreto contro il caro bollette contempla anche cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari, in particolare, quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste. I reati che rientrano in questo “condono” sono:

  • l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità;
  • l’omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità;
  • l’indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro.

14) INCREMENTI AL FONDO PROCESSI DI PACE E STABILIZZAZIONE

Il Decreto integra la dotazione del Fondo destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2023. L’integrazione è di 44 milioni di euro.

15) ARRIVA IL FONDO PER LE VITTIME DELL’AMIANTO

Il Governo istituisce il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali.

Le risorse potranno essere richieste nei casi per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato. Vale per i lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva.

IL TESTO DEL DECRETO CONTRO IL CARO BOLLETTE 2023

Mettiamo a vostra disposizione anche il testo (Pdf 161 Kb) del Decreto contro il caro bollette (D. L 30 marzo 2023 n.34) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.76 del 30 marzo 2023. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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