Contributi a fondo perduto commercio al dettaglio 2022: requisiti e domanda

Arrivano aiuti, sotto forma di contributi a fondo perduto, in favore delle attività di commercio al dettaglio. Ecco a chi spettano e come richiederli

commercianti, vendita dettaglio

Disponibili i contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio nel 2022. Dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti che hanno subito perdite considerevoli a causa delle chiusure durante l’emergenza da Covid possono presentare domanda.

La somma riconosciuta è determinata in base differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019.

In questa guida vi spieghiamo a chi spettano i contributi a fondo perduto per il settore del commercio al dettaglio nel 2022, a quanto ammontano e come richiederli.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COMMERCIO AL DETTAGLIO 2022, COSA SONO

I contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio sono aiuti economici rivolti a coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio, appunto, che a causa delle misure restrittive in tempo di Covid hanno subito danni economici per il mancato guadagno. Vengono infatti calcolati sulle perdite subite a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Introdotti dal Decreto Sostegni Ter convertito in Legge, all’articolo 2, i contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio sono finanziati dal Fondo per il rilancio delle attività economiche istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico che vanta di una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

A CHI SPETTANO

Questi contributi a fondo perduto spettano alle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che trovate in questa pagina. Si tratta, in generale, di tutte le attività di vendita B2C ovvero destinate ai consumatori finali. Il commerciante al dettaglio, quindi, può essere un supermercato, un negozio di elettrodomestici o un venditore ambulante. Il beneficio introdotto dal Decreto Sostegni ter, in particolare, riguarda i seguenti codici ATECO:

47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

REQUISITI

Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese ricomprese nella platea individuata devono presentare:

  • un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

  • la prova di aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Ma non solo, alla data di presentazione della domanda le aziende interessate devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato;

  • risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività citate;

  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento ((in materia di aiuti di Stato));
    non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

COME FUNZIONANO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, quindi come aiuto non rimborsabile per cui non verrà richiesta alcuna restituzione. Viene erogato nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa Europea sugli aiuti di Stato, secondo cui gli Stati membri sono autorizzati ad adottare aiuti al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria che ne limita l’impiego.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di loro un importo ben costruito “su misura”. Questo importo va determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019. La percentuale è fissata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;

  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1.000.000 euro e fino a 2.000.000 euro.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. Una volta effettuate le verifiche dei requisiti, il Ministero dello Sviluppo Economico eroga i contributi dovuti accreditandoli sul conto corrente indicato dai beneficiari in sede di domanda.

DOMANDA CONTRIBUTI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile da questa pagina del sito web del MISE. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal Decreto direttoriale 24 marzo 2022. Vediamoli nel dettaglio.

1) ACCESSO ALLA PROCEDURA DI DOMANDA

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.

Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

2) INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA DOMANDA

Per la corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

  • provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;

  • verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

  •  fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza. I

3) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

  • il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo,
    considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);

  • l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;

  • l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i
    citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;

  • l’importo del contributo richiesto ai sensi del Decreto direttoriale 24 marzo 2022;
    l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.

Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione in calce all’articolo.

4) AIUTI PER LA COMPILAZIONE

Il MISE ha anche messo a disposizione i moduli editabili per la compilazione delle domande, quali:

Inoltre vi sono anche facsimile degli allegati disponibili in formato word, che però, prima di essere caricati sulla piattaforma, devono essere trasformati in file PDF e firmati digitalmente. Dovranno ovvero, essere sottoscritti con firma autografa resa autentica allegando una copia del documento di identità. Si tratta, nello specifico:

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo sui contributi ammessi, salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, il Ministero eroga le agevolazioni concesse.

In via preventiva il Ministero verifica l’assenza del soggetto beneficiario dall’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cosiddetta “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti. Conclusa tale procedura:

  • il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica, procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza;

  • nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito dell’attività di verifica, il Ministero, provvede a erogare l’agevolazione al netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

CUMULABILITÀ

Le agevolazioni previste dal Decreto Sostegni Ter sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo UE.

CONTROLLI

Il Ministero, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali. L’obiettivo è verificare, su un campione significativo di
beneficiari la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di richiesta di agevolazione.

Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Dicastero può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero.

CASI DI REVOCA

L’agevolazione per il commercio al dettaglio viene revocata dal Ministero qualora:

  • venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

  • sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni previsto dalla normativa Europea;

  • il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli al MISE.

Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero procede al recupero delle somme a titolo di agevolazione indebitamente utilizzate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all’entrata del Bilancio dello Stato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo coordinato (720 kb) del Decreto Sostegni Ter (Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2022

Decreto direttoriale del MISE 24 marzo 2022 (Pdf 420 Kb).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni segnaliamo la pagina del sito web del MISE dedicata al Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

ALTRI APPROFONDIMENTI AGGIORNAMENTI

Per avere maggiori dettagli su tutte le misure e gli aiuti del Decreto Sostegni Ter convertito in legge, vi consigliamo di leggere questo articolo. Per conoscere, inoltre, tutte le agevolazioni a favore dei datori di lavoro è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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