Contributi Zona Sisma: domanda dal 6 aprile per imprese e autonomi

La guida sui nuovi contributi per la Zona Sisma del Centro Italia previsti per il 2022. Ecco a chi spettano e come richiederli dal 6 aprile al 4 maggio

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Disponibili i Contributi in Zona Sisma. Dal 6 aprile al 4 maggio 2022 le imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana, istituita in alcuni Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto 24 agosto 2016, potranno presentare domanda per richiedere sgravi fiscali e aiuti economici.

Con un finanziamento di circa 60 milioni, il Ministero dello Sviluppo Economico prevede aiuti per le iniziative economiche già avviate al 31 dicembre 2020 e per le nuove iniziative economiche avviate tra la stessa data e il 31 dicembre 2021.

In questa guida vi spieghiamo come funzionano i contributi Zona Sisma, a chi spettano e come presentare domanda nel 2022.

CONTRIBUTI ZONA SISMA, COSA SONO

I contributi Zona Sisma per il Centro Italia (ZFU Sisma centro Italia) sono aiuti concessi alle imprese e ai professionisti che si trovano nel cosiddetto “cratere sismico”, dove insistono i Comuni scenario dei terremoti susseguiti dal 24 agosto 2016. Vengono erogati dal MISE sotto forma di esenzioni fiscali e contributive.

COS’È LA ZONA FRANCA URBANA

In generale la Zona Franca Urbana (ZFU) è un’area speciale in cui sono agevolati gli investimenti delle aziende attraverso sgravi fiscali e decontribuzione. Le Zone Franche Urbane riguardano territori specifici e in molti casi singole città. Possono essere individuate dallo Stato a seguito di disastri ambientali, come nel caso di terremoti, oppure per un disagio sociale o una collocazione geografica sfavorevole. In tali aree, le micro, piccole imprese e i liberi professionisti possono usufruire di agevolazioni fiscali e previdenziali. Parliamo delle misure previste dall’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge 50 del 2017, quali:

  • l’esenzione dell’imposta sul reddito per i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività nella zona franca urbana;

  • esenzione dell‘imposta regionale sulle attività produttive;

  • l’esenzione delle imposte comunali proprie;

  • esenzione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

I COMUNI COMPRESI NELLA ZFU CENTRO ITALIA

La ZFU è individuata e disciplinata dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 in base a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (La legge di Bilancio 2007) e comprende i comuni delle regioni del Lazio, Umbria, Marche, e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 in poi. L’elenco preciso, consultabile su questa pagina, è allegato al Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 che, dopo 10 anni, ha individuato le misure attivabili nella zona.

Nel corso degli anni, con le circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735 del 15 settembre 2017 e  n. 163472 del 7 novembre 2017, il MISE ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana. Poi, con la circolare ministeriale 28 marzo 2022, n. 120680 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 e fissati i termini di presentazione delle domande. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

CONTRIBUTI ZONA SISMA, IL BANDO 2022

La circolare ministeriale 28 marzo 2022, n. 120680 disciplina l’apertura di un nuovo bando, per il 2022, finalizzato alla concessione delle agevolazioni in favore delle:

  • iniziative economiche già avviate nella zona franca urbana alla data del 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero, delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge 50 del 2017;

  • nuove iniziative economiche avviate nella zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

LE RISORSE

Per la concessione delle agevolazioni nella Zona Franca Urbana Sisma sono disponibili le risorse stanziate per l’annualità 2022 dall’articolo 57, comma 6, del Decreto Agosto. La somma è pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a 59 milioni e 400.000 euro per il 2022.

I BENEFICIARI

Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

  • le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2 del Decreto Legge 50 del 2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;

  • imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento 1407/2013 e del regolamento 1408/2013. Possono, quindi, accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, così come definiti all’articolo 2, comma 1 del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

CHI SONO GLI ESCLUSI

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  • svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;

  • alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge 50 del 2017.

REQUISITI

Coloro che sono già beneficiari delle agevolazioni della zona franca urbana, alla data del 31 dicembre 2020, devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza, il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative MISE precedenti.

Invece, coloro che hanno avviato le attività dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • tutte le imprese devono essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione;

  • i professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché essere in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;

  • i soggetti che presentanti richiesta, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana. Qualora il titolo di disponibilità sia un contratto di comodato, questo, ai fini dell’ammissibilità, deve necessariamente assumere una forma scritta. Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultare dal relativo certificato camerale. Per i professionisti, la sede deve essere stata comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

  • rileva la data di inizio dell’attività come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni;

  • soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

  • non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni, i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

  • le agevolazioni e i contributi zona sisma sono incompatibili con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi;

  • nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile. Invece, se il soggetto interessato svolge la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al contempo, esercita, all’interno della stessa, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, andrà garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno.

CONTRIBUTI ZONA SISMA 2022, QUALI SONO

I contributi Zona Sisma e le agevolazioni concedibili, previste dall’articolo 46, comma 2 del Decreto Legge 50 del 2017, sono ricomprese in due macro gruppi di aiuti, le esenzioni fiscali e quelle contributive ovvero:

  • l’esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;

  • l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

  • l’esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Quest’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI NEL 2022

Per i soggetti che avevano già un’impresa nella zona franca urbana al 31 dicembre 2020, le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2022. Le esenzioni fiscali sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti. Invece, i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per i soggetti che hanno aperto un’attività dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

MISURA DEI CONTRIBUTI

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200.000 euro ad eccezione delle seguenti categorie:

  • i soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi il cui tetto è di a 100.000 euro;

  • i soggetti attivi nel settore agricolo per cui il tetto è di 25.000 euro.

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento 1407/2013, è applicato il massimale di aiuti de minimis di 200.000 euro. Ciò a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.

COME PRESENTARE DOMANDA

È possibile presentare domanda per l’accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica sul portale Attuazione Misure DGIAI, sulla base dei modelli predefiniti ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi ed è riservato ai soggetti:

  • rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa;

  • titolari di reddito di lavoro autonomo.

Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente, rispetto alle sole imprese, di verificare:

  • la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;

  • l’attivazione della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana.

Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese. L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva:

  • per le imprese, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica;

  • nel caso dei professionisti iscritti agli ordini professionali, la PEC deve risultare censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

COME COMPILARE LA DOMANDA

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente deve dichiarare:

  • i dati delle imprese che permettono la configurazione come “impresa unica”;

  • termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;


  • il reddito d’impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza;

  • l’importo dell’agevolazione richiesta, determinato dal soggetto istante tenendo conto della previsione circa gli importi a carico del medesimo soggetto per imposte e contributi previdenziali di cui all’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge 50 del 2017 con riferimento ai periodi di imposta ammissibili ad agevolazione, nonché di eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa a titolo di de minimis;

  • i dati e le informazioni necessarie per constatare l’assenza delle sanzioni interdittive. Ovvero, anche il sussistere di condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

A pena di improcedibilità, l’istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e dei relativi allegati.

MODULI UTILI

Per presentare domanda per i contributi zona sisma, il MISE ha anche messo a disposizione i moduli necessari all’istanza, quali:


AIUTI PER COMPILARE LA DOMANDA

Il MISE ha messo a disposizione degli utenti un sistema di supporto per chi deve compilare la domanda. È possibile rivolgersi, infatti, alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ovvero la Divisione X – Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione delle imprese e per lo sviluppo di aree urbane. Allo scopo, si può contattare la divisione allo sportello e-mail: info.zfu@mise.gov.it.

Esclusivamente per supporto tecnico alla compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, è anche disponibile la e-mail: zfu.istanzedgiai@mise.gov.it. In caso di problemi, si può anche contattare il numero di telefono, 06 64892998.

Invece, per supporto tecnico nelle operazioni tramite il portale Attuazione Misure DGIAI è disponibile l’e-mail: supporto.attuazionedgiai@mise.gov.it. Infine, alle richieste di chiarimenti pervenute via mail (si chiede di evitare la PEC) viene data risposta cumulativa con lista di FAQ (domande frequenti).

SCADENZA DOMANDE

Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 6 aprile 2022 e sino alle ore 12:00 del 4 maggio 2022 e le istanze presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione. Il Ministero evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio, né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

COME FRUIRE DEI CONTRIBUTI ZONA SISMA

Le agevolazioni e i contributi zona sisma possono essere fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, con le modalità e nei termini indicati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate di cui all’articolo 15, comma 1, del Decreto 10 aprile 2013, pubblicato nel sito dell’ Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene le compensazioni inerenti i contributi, vale la pena invece consultare le disposizioni emanate dall’INPS con la circolare n. 112 del 21 novembre 2018 e il messaggio n. 3674 del 12 ottobre 2020.

COME AVVIENE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ZONA SISMA

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, per ogni soggetto richiedente, acquisisce gli aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’“impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dal Registro Nazionale degli Aiuti.

L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero, in considerazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, con le seguenti modalità:

  • il 40% delle risorse disponibili è ripartito in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari. Ciò, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l’efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della zona franca urbana. Va ripartito accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de minimis ottenibili da ciascun soggetto:

  • l’altro 60% delle risorse disponibili, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto. Viene ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari. Ciò in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della zona franca urbana.

Successivamente alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti, il Ministero adotta un provvedimento di concessione delle agevolazioni cumulativo per tutti i soggetti beneficiari, il quale, è pubblicato anche nel sito istituzionale.

RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI

La rinuncia alle agevolazioni deve essere comunicata con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e inviata tramite il portale Attuazione Misure DGIAI. Per l’invio si accede alla sezione dedicata “Comunicazioni varie”, selezionando la tipologia documento.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti. L’importo minimo è di 2.000 euro. Prevista anche la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare MISE 28 marzo 2022, n. 120680 (Pdf 921 Kb)

Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Pdf 695 Kb)

Elenco dei Comuni compresi nella ZFU Sisma Centro Italia (Pdf 146 Kb)

Decreto Legge 50 del 2017 (Pdf 882 Kb)

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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