Doppia laurea: testo legge 2022 e come funziona in Italia

Ecco cosa prevede la nuova che consente di iscriversi in contemporanea a più corsi universitari

laurea

La doppia laurea in Italia è finalmente possibile grazie alla Legge 12 aprile 2022 n. 33 che consente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studio. Dal MUR è giunto anche il primo decreto attuativo sui criteri di iscrizione operativi già dall’anno 2022-2023.

Una facoltà, negata per 90 anni da una norma risalente al 1933, ora vale per tutti i corsi di laurea, 3+2 o a ciclo unico, e master presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. Rientrano anche i corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In questa guida vi spieghiamo cosa prevede la nuova legge sulla doppia laurea 2022 attiva in Italia, a chi si rivolge, come funziona e quali novità comporta.

LEGGE DOPPIA LAUREA, COSA PREVEDE

La legge sulla doppia laurea, Legge 12 aprile 2022, n. 33 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2022 abroga finalmente il divieto di seguire contemporaneamente due corsi di studio. Era il secondo comma dell’articolo 142 del Regio Decreto 1592 del 1933 (comma 7), ora eliminato dall’unico articolo del Disegno di legge appena varato, che recitava “è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola“.

Abolendo questa norma, la nuova legge sulla doppia laurea, fermo restando l’obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ad ogni singolo corso di studi, prevede la possibilità di iscriversi a due corsi contemporaneamente. Il provvedimento arriva da un’iniziativa parlamentare del 2020 ed ora, dopo due anni, è stata approvato in Aula ed è Legge. Il Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 invece, disciplina parte dei criteri e delle modalità di iscrizione a due corsi di studio.

A QUALI CORSI È POSSIBILE ISCRIVERSI CONTEMPORANEAMENTE

A partire dal prossimo anno accademico 2022 2023, dunque, è consentita l’iscrizione contemporanea a:

  • due corsi di studio se appartengono a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e se i due corsi si differenziano per almeno due terzi delle attività formative, conseguendo due titoli di studio distinti;
  • due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
  • un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Nel caso di contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la frequenza contestuale è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole università;
  • un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica;
  • due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

Queste iscrizioni contemporanee sono consentite presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere. Resta valido quanto disposto dal DM 270 del 2004 in materia di criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. Per tutti i dettagli sulla doppia iscrizione vi consigliamo di leggere l’approfondimento dedicato.

A QUALI CORSI NON È CONSENTITA LA DOPPIA ISCRIZIONE

La legge precisa che non è consentita l’iscrizione contemporanea:

  • a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e ai corsi di specializzazione medica;

  • non è consentita l’iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

In altre parole, non è possibile seguire in contemporanea lo stesso corso di laurea, per esempio in Giurisprudenza, presso due Università diverse.

Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria è consentita l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Sono esclusi i corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista solo per attività laboratoriali e di tirocinio.

CRITERI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER LA DOPPIA LAUREA

Il comma 3 della nuova legge ha rimandato al Ministro dell’Università e della Ricerca, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), l’adozione delle regole per la doppia iscrizione. Infatti, è stato pubblicato il Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 che disciplina le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione già a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023.

Oltre a disciplinare, come citato, a quali corsi di laurea è possibile iscriversi in contemporanea e a quali no, il provvedimento prevede anche le modalità per agevolare l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio, ovvero:

  • offre la possibilità per le università di attivare la didattica a distanza. Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza;
  • consente all’Ateneo di prevedere modalità organizzative coerenti con una frequenza part-time degli studenti;
  • disciplina gli aspetti legati al diritto allo studio.

Le università, nei propri regolamenti didattici, poi definiranno nel dettaglio la nuova disciplina, in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche. A questo Decreto ne seguiranno altri due, per stabilire i criteri – ancora non chiariti – che dovranno essere seguiti per:

  • l’iscrizione contemporanea a due corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale, come medicina e psicologia per fare un esempio;
  • facilitare la doppia iscrizione ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Non appena saranno disponibili, vi aggiorneremo in questo stesso articolo.

TASSE E BORSE DI STUDIO

Per quanto riguarda tasse e borse di studio, il Decreto MUR n. 930 del 29 luglio 2022 stabilisce che lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio:

  • individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere alla borsa di studio o ai benefici previsti per il diritto allo studio. Ciò vale per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio;
  • chi è già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al 1° non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione;
  • per ottenere la maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’articolo 6, comma 3, del Decreto del MIUR 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dalla norma;
  • è confermato l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente. Ciò vale se i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa dello stesso ateneo;
  • la contemporanea iscrizione di uno studente a due corsi dello stesso Ateneo o di Atenei diversi sarà conteggiata con pesi definiti nei provvedimenti attuativi del riparto del fondo di
    finanziamento ordinario delle università statali e del contributo alle università non statali di cui
    alla Legge n. 243 del 1991.

FASCICOLO ELETTRONICO DELLO STUDENTE

Dovrà essere sempre il MUR a stabilire, quali saranno le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente universitario, oltre a decidere le modalità di raccordo con il curriculum dello studente (delle scuole secondarie di secondo grado).

L’INCLUSIONE PER GLI STUDENTI LAVORATORI

L’unico articolo di cui si compone la legge sulla doppia laurea, al comma 4, prevede che le Università predispongano annualmente un programma che favorisca, promuova ed estenda la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative post laurea. Anche su tali iniziative, vi terremo aggiornati.

GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE SULLA DOPPIA LAUREA

La legge sulla doppia laurea risponde alla necessità di adeguare la normativa italiana alla maggior parte degli ordinamenti degli altri Paesi Europei, che riconoscono agli studenti la facoltà di iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studio. Grazie infatti alla doppia iscrizione si favorisce l’interdisciplinarietà del sapere al fine di creare figure professionali che rispondano in modo più adeguato alla variabilità e alla complessità del mercato del lavoro, sia in Italia che all’estero.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 12 aprile 2022, n. 33 (Pdf 63 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-4-2022;

Decreto n. 930 del 29 luglio 2022 (Pdf 244 Kb).

AGGIORNAMENTI

Per tutti i dettagli sulla doppia iscrizione vi consigliamo di leggere l’approfondimento dedicato. Se volete sapere le novità su come funzionano i dottorati Universitari secondo gli ultimi provvedimenti, potete leggere il nostro articolo. Per scoprire altre interessanti novità legislative vi invitiamo a visitare questa pagina. Se volete restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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